Art. 5 Obbligo del segreto 1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, di cui all'art. 4, commi 2 e 3. 2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonche' la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali e' stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.