Art. 5 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa
e ogni altra persona che collabora con essa o  compie  o  concorre  a
compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per  ragioni
di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto,  anche  dopo  la
cessazione dell'incarico, per tutto quanto  riguarda  gli  atti  e  i
documenti, di cui all'art. 4, commi 2 e 3. 
  2. La  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1  nonche'  la
diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o  informazione,
di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali e'  stata
vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.