Art. 3 
 
                     Destinazione del contributo 
 
  1. Il contributo e' destinato all'acquisto dei soli beni alimentari
di prima necessita', come indicati nell'allegato 1, con esclusione di
qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e puo' essere  speso  presso
tutti  gli  esercizi  commerciali  che  vendono  generi   alimentari,
aderenti alla convenzione di cui all'art 10.