Art. 3 Destinazione del contributo 1. Il contributo e' destinato all'acquisto dei soli beni alimentari di prima necessita', come indicati nell'allegato 1, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e puo' essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, aderenti alla convenzione di cui all'art 10.