Art. 4 
 
                   Individuazione dei beneficiari 
 
  1. I comuni ricevono dall'INPS, ai sensi dell'art.  1,  comma  451,
lettera c) della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  l'elenco  dei
beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate  di
cui all'allegato 2, individuati tra i nuclei familiari residenti  sul
proprio  territorio,  sulla  base  dei  dati  elaborati  e  messi   a
disposizione dalla stessa INPS, secondo i seguenti  criteri,  che  si
indicano in ordine di priorita' decrescente: 
    a) nuclei familiari, composti da non meno di tre  componenti,  di
cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorita' e'  data  ai
nuclei con indicatore ISEE piu' basso; 
    b) nuclei familiari, composti da non meno di tre  componenti,  di
cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorita' e'  data  ai
nuclei con indicatore ISEE piu' basso; 
    c) nuclei familiari composti  da  non  meno  di  tre  componenti,
priorita' e' data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso; 
  2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione  del  presente  decreto,
l'INPS rende disponibili ai singoli comuni  gli  elenchi  di  cui  al
comma  1,  attraverso  una  applicazione  web sul  sito   www.inps.it
unitamente alle relative Istruzioni operative. 
  3. I comuni verificano la posizione anagrafica dei nuclei familiari
contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e sulla base del numero  di
carte loro assegnate, di cui all'allegato 2, attribuiscono  le  carte
che eventualmente residuano dopo  l'applicazione  dei  criteri  sopra
indicati,  selezionando  i   beneficiari,   nell'ambito   dell'elenco
predisposto, tra i nuclei familiari, anche unipersonali, in effettivo
stato di bisogno, sulla base di informazioni rinvenienti  dai  locali
servizi sociali.