Art. 4 Individuazione dei beneficiari 1. I comuni ricevono dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 451, lettera c) della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate di cui all'allegato 2, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dalla stessa INPS, secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorita' decrescente: a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorita' e' data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso; b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorita' e' data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso; c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorita' e' data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso; 2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'INPS rende disponibili ai singoli comuni gli elenchi di cui al comma 1, attraverso una applicazione web sul sito www.inps.it unitamente alle relative Istruzioni operative. 3. I comuni verificano la posizione anagrafica dei nuclei familiari contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e sulla base del numero di carte loro assegnate, di cui all'allegato 2, attribuiscono le carte che eventualmente residuano dopo l'applicazione dei criteri sopra indicati, selezionando i beneficiari, nell'ambito dell'elenco predisposto, tra i nuclei familiari, anche unipersonali, in effettivo stato di bisogno, sulla base di informazioni rinvenienti dai locali servizi sociali.