Art. 3 Modalita' di attivazione e gestione della PUN 1. Per gli adempimenti tecnici e operativi relativi all'attivazione e alla gestione della PUN, il Ministero, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, si avvale del supporto del GSE e di RSE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, il GSE e RSE stipulano un'apposita convenzione per la disciplina delle modalita' di svolgimento delle attivita' di supporto di cui al primo periodo. 2. La convenzione di cui al comma 1, sulla base di un dettagliato cronoprogramma che garantisce l'operativita' della PUN entro i termini di cui al comma 3, individua le attivita' necessarie per garantire i contenuti minimi e le funzionalita' della PUN di cui all'Allegato 1, definisce i costi, le relative modalita' di rendicontazione in relazione a ciascuna attivita' nonche' le modalita' di verifica circa lo stato di attuazione delle attivita' medesime. 3. La PUN e' resa operativa e accessibile al pubblico entro sessanta giorni dalla data di efficacia della convenzione di cui al comma 1. 4. Il trattamento dei dati immessi nella PUN avviene con modalita' conformi al regolamento (UE) 2016/679.