Art. 3 
 
            Modalita' di attivazione e gestione della PUN 
 
  1. Per gli adempimenti tecnici e operativi relativi all'attivazione
e alla gestione della PUN, il Ministero, ai sensi dell'art. 45, comma
3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, si  avvale  del  supporto
del GSE e di RSE. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, il Ministero, il  GSE  e  RSE  stipulano
un'apposita  convenzione  per  la  disciplina  delle   modalita'   di
svolgimento delle attivita' di supporto di cui al primo periodo. 
  2. La convenzione di cui al comma 1, sulla base di  un  dettagliato
cronoprogramma  che  garantisce  l'operativita'  della  PUN  entro  i
termini di cui al comma 3,  individua  le  attivita'  necessarie  per
garantire i contenuti minimi e le  funzionalita'  della  PUN  di  cui
all'Allegato  1,  definisce  i  costi,  le  relative   modalita'   di
rendicontazione  in  relazione  a  ciascuna  attivita'   nonche'   le
modalita' di verifica circa lo stato di  attuazione  delle  attivita'
medesime. 
  3. La PUN  e'  resa  operativa  e  accessibile  al  pubblico  entro
sessanta giorni dalla data di efficacia della convenzione di  cui  al
comma 1. 
  4. Il trattamento dei dati immessi nella PUN avviene con  modalita'
conformi al regolamento (UE) 2016/679.