Art. 5 
 
Adempimenti a carico dei soggetti  gestori  delle  infrastrutture  di
                              ricarica 
 
  1. Ai fini dell'operativita' e della funzionalita' della PUN di cui
all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo  n.  199  del  2021,  i
soggetti gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e  quelli
delle  infrastrutture  private  di  ricarica  ad  accesso   pubblico,
utilizzando le modalita' tecniche previste dalle istruzioni operative
della PUN stabilite dal GSE: 
    a) registrano sulla PUN, che ne  da'  opportuna  visibilita',  le
infrastrutture di ricarica gia' in esercizio alla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  fornendo  le  informazioni  di   cui
all'Allegato 1 entro centoventi giorni dalla data di  operativita'  e
accessibilita' al pubblico della PUN; 
    b) registrano sulla PUN, che ne  da'  opportuna  visibilita',  le
nuove infrastrutture di ricarica, fornendo  le  informazioni  di  cui
all'Allegato 1  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
operativita' delle stesse; 
    c) aggiornano le informazioni di cui alle lettere a) e b) con  la
periodicita' prevista dalle istruzioni operative di cui al comma 1; 
    d) consentono e favoriscono, in ogni fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi  effettuati
dal Ministero o  da  soggetti  da  questo  delegati,  anche  mediante
sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di  aggiornamento  e  la
veridicita' delle informazioni inserite nella PUN; 
    e) rispondono alle richieste di  informazioni,  dati  e  rapporti
tecnici periodici formulate dal Ministero, da RSE o da GSE allo scopo
di monitorare e valutare la diffusione della mobilita' elettrica; 
    f)  conservano  e  tengono  a  disposizione,  dal  momento  della
registrazione della stazione di ricarica nella PUN e per  un  periodo
non inferiore a cinque anni dalla  data  di  eventuale  cancellazione
dalla  PUN,   tutta   la   documentazione   contabile,   tecnica   ed
amministrativa inerente alla  stazione  di  ricarica  ai  fini  delle
verifiche effettuate.