Art. 5 Adempimenti a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture di ricarica 1. Ai fini dell'operativita' e della funzionalita' della PUN di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, i soggetti gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e quelli delle infrastrutture private di ricarica ad accesso pubblico, utilizzando le modalita' tecniche previste dalle istruzioni operative della PUN stabilite dal GSE: a) registrano sulla PUN, che ne da' opportuna visibilita', le infrastrutture di ricarica gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, fornendo le informazioni di cui all'Allegato 1 entro centoventi giorni dalla data di operativita' e accessibilita' al pubblico della PUN; b) registrano sulla PUN, che ne da' opportuna visibilita', le nuove infrastrutture di ricarica, fornendo le informazioni di cui all'Allegato 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in operativita' delle stesse; c) aggiornano le informazioni di cui alle lettere a) e b) con la periodicita' prevista dalle istruzioni operative di cui al comma 1; d) consentono e favoriscono, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi effettuati dal Ministero o da soggetti da questo delegati, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di aggiornamento e la veridicita' delle informazioni inserite nella PUN; e) rispondono alle richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal Ministero, da RSE o da GSE allo scopo di monitorare e valutare la diffusione della mobilita' elettrica; f) conservano e tengono a disposizione, dal momento della registrazione della stazione di ricarica nella PUN e per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di eventuale cancellazione dalla PUN, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla stazione di ricarica ai fini delle verifiche effettuate.