Art. 5 
 
Misure  di  supporto  alle  attivita'  del  Commissario  delegato   e
                 attivita' di analisi dei fabbisogni 
 
  1. In ragione dell'entita'  e  dello  straordinario  impatto  degli
eventi di cui in premessa, il Commissario delegato e'  autorizzato  a
stipulare anche con procedure d'urgenza una o  piu'  convenzioni  con
enti, centri, istituti di ricerca e universita' muniti di particolari
conoscenze  ed  esperienze  in  relazione  allo  specifico   contesto
territoriale, finalizzate alla definizione dei criteri  di  indirizzo
per la realizzazione  degli  interventi  piu'  urgenti  di  messa  in
sicurezza  idraulica  per  la  tutela  della   pubblica   e   privata
incolumita'. 
  2. Il Commissario delegato puo' avvalersi dei soggetti  di  cui  al
comma 1 anche per la  definizione  di  strumenti  e  procedure  volte
all'accelerazione della realizzazione degli interventi di riparazione
dei danni subiti dalle opere di difesa idraulica e della  definizione
del danneggiamento anche finalizzato  all'attivazione  del  Fondo  di
solidarieta' europeo. 
  3. Per la realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo
il Commissario si avvale  dell'Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la  protezione  civile  della  Regione  Emilia-Romagna
quale soggetto attuatore. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse  disponibili  per  l'emergenza  in
rassegna, nel limite massimo complessivo  di  euro  550.000,00.  Alla
relativa  destinazione  si  provvede  nell'ambito  del  piano   degli
interventi di cui all'art. 1, comma 3  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 992/2023. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 maggio 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio