Art. 5 Misure di supporto alle attivita' del Commissario delegato e attivita' di analisi dei fabbisogni 1. In ragione dell'entita' e dello straordinario impatto degli eventi di cui in premessa, il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare anche con procedure d'urgenza una o piu' convenzioni con enti, centri, istituti di ricerca e universita' muniti di particolari conoscenze ed esperienze in relazione allo specifico contesto territoriale, finalizzate alla definizione dei criteri di indirizzo per la realizzazione degli interventi piu' urgenti di messa in sicurezza idraulica per la tutela della pubblica e privata incolumita'. 2. Il Commissario delegato puo' avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 anche per la definizione di strumenti e procedure volte all'accelerazione della realizzazione degli interventi di riparazione dei danni subiti dalle opere di difesa idraulica e della definizione del danneggiamento anche finalizzato all'attivazione del Fondo di solidarieta' europeo. 3. Per la realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo il Commissario si avvale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna quale soggetto attuatore. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna, nel limite massimo complessivo di euro 550.000,00. Alla relativa destinazione si provvede nell'ambito del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2023 Il Capo del Dipartimento: Curcio