Art. 14 
 
          Pubblicazione e trasparenza, disposizioni finali 
 
  1.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del
Ministero www.politicheagricole.it ai  sensi  della  sezione  3.2.4.,
punto (114) degli orientamenti e dell'art. 9, comma 1  del  GBER.  Le
informazioni sono conservate per almeno 10 anni e sono accessibili al
pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione  3.2.4.,  punto
(112)  degli  orientamenti  e  all'art.  9,  comma  4  del  GBER.  In
particolare,  e'  garantita  la  pubblicazione   delle   informazioni
seguenti sul sito internet del Ministero: (a) il testo integrale  del
regime di aiuti e delle relative disposizioni di  applicazione  o  la
base giuridica per gli aiuti individuali; (b) il nome  dell'autorita'
che concede gli aiuti; (c) il nome dei singoli beneficiari, la  forma
e l'importo dell'aiuto concesso ad  ogni  beneficiario,  la  data  di
concessione, il tipo di impresa, la regione nella quale si  trova  il
beneficiario e il settore economico principale in cui il beneficiario
svolge le sue attivita'. 
  2. All'espletamento delle attivita' connesse al  presente  decreto,
il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 aprile 2023 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 946