Art. 2 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, nel rispetto degli  obiettivi  fissati  dal
Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la  ripresa  e  la
resilienza, fornisce le  direttive  necessarie  all'attuazione  della
misura «Parco Agrisolare», Missione  2,  componente  1,  investimento
2.2, tramite l'erogazione di un contributo a  fondo  perduto  per  la
realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici  a  uso  produttivo
nei settori  agricolo,  zootecnico  e  agroindustriale,  come  meglio
disciplinati al successivo comma 4 del presente articolo. 
  2.  L'investimento  persegue  l'obiettivo  climatico-ambientale  di
contribuire all'adattamento ai  cambiamenti  climatici  e  alla  loro
mitigazione  tramite  la  promozione   dell'energia   sostenibile   e
dell'efficienza energetica, ai sensi del punto 152 lettera  e)  degli
orientamenti. 
  3. Salvo per i casi di cui  all'Allegato  A,  Tabella  4A,  per  le
aziende agricole di produzione primaria,  gli  impianti  fotovoltaici
sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo  e'  quello  di
soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l'autoconsumo condiviso nel
caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La
vendita di energia elettrica e' consentita  nella  rete  purche'  sia
rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso,
annuale. 
  4. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che
prevedono l'acquisto e la posa  in  opera  di  pannelli  fotovoltaici
sulle coperture di fabbricati strumentali all'attivita' dei  soggetti
beneficiari,  ivi  compresi  quelli  destinati  alla   ricezione   ed
ospitalita' nell'ambito dell'attivita'  agrituristica.  Unitamente  a
tale attivita', possono essere  eseguiti  uno  o  piu'  dei  seguenti
interventi   di   riqualificazione   ai   fini   del    miglioramento
dell'efficienza energetica delle strutture: 
    a)  rimozione  e  smaltimento  dell'amianto  (o,  se  del   caso,
dell'eternit) dai tetti, in conformita' alla normativa  nazionale  di
settore vigente: tale procedura  deve  essere  svolta  unicamente  da
ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro; 
    b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la  relazione
tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare
la scelta del  grado  di  coibentazione  previsto  in  ragione  delle
specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al  fine  di
migliorare il benessere animale; 
    c)  realizzazione  di  un  sistema  di  aerazione  connesso  alla
sostituzione del  tetto  (intercapedine  d'aria):  la  relazione  del
professionista  dovra'  dare  conto  delle  modalita'  di  aereazione
previste in ragione della destinazione produttiva del  fabbricato;  a
ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato  mediante
tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al  fine  di
migliorare il benessere animale. 
  5. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento
delle condizioni ambientali e  delle  risorse  naturali,  e  dovranno
essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di  tutela
ambientale,   nonche'   al   principio   «non   arrecare   un   danno
significativo», di cui all'art. 17  del  regolamento  (UE)  2020/852,
come  illustrato  nell'avviso  da  emanarsi   in   conformita'   alle
previsioni dell'art. 13. 
  6. Non sono in ogni caso ammissibili alle  agevolazioni  interventi
che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi (cosi' come
individuate dalla guida operativa per il rispetto  del  principio  di
non arrecare danno significativo all'ambiente, di cui alla  circolare
RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, aggiornata dalla circolare RGS n.  33
del 13 ottobre 2022): i) ai combustibili fossili,  compreso  l'uso  a
valle; ii) alle attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote
di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di  gas  a  effetto
serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di  riferimento;
iii)  alle  attivita'  connesse  alle  discariche  di  rifiuti,  agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;  iv)
alle attivita' nel cui ambito lo  smaltimento  a  lungo  termine  dei
rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 
  7. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
erogazione delle risorse e, in particolare: 
    a)  i  criteri  per  la  concessione  dell'aiuto  individuale  ai
soggetti beneficiari e la relativa entita' dello stesso; 
    b) la procedura per l'ammissione all'aiuto; 
    c)  i  criteri  di  verifica  e  le  modalita'   di   concessione
dell'aiuto. 
  8.  Gli  interventi  agevolativi  sono  attuati  con  provvedimenti
successivi che individuano, oltre  a  quanto  previsto  nel  presente
decreto,  le  spese  ammissibili,  la  forma  e  l'intensita'   delle
agevolazioni, le modalita' concrete per assicurare  il  rispetto  del
principio  «non  arrecare  danno  significativo»,  i  termini  e   le
modalita'  per  la  presentazione  delle  domande,   i   criteri   di
valutazione (anche  al  fine  di  favorire  l'accesso  delle  aziende
agricole di produzione primaria alla misura del presente decreto), le
modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti, nonche'  ogni
altro elemento applicativo o integrativo derivante dagli esiti  delle
interlocuzioni con la Commissione europea e,  in  particolare,  dalla
decisione di cui all'art. 13 del  presente  avviso.  I  provvedimenti
successivi non possono derogare in alcun modo a quanto stabilito  nel
presente decreto, anche con riferimento alla forma  e  all'intensita'
delle agevolazioni. 
  9. I provvedimenti forniscono inoltre  al  soggetto  attuatore,  in
ottemperanza alle  vigenti  norme  nazionali  ed  europee,  ulteriori
specificazioni sulle modalita': 
    a)  per  garantire  il  pieno   rispetto   dei   target   e   del
cronoprogramma della misura; 
    b)  per  la  rilevazione  e  imputazione  dei  dati  nel  sistema
informativo   adottato   per   il    monitoraggio    sull'avanzamento
procedurale, fisico e finanziario dei progetti; 
    c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare  in
materia di prevenzione, identificazione e risoluzione  dei  conflitti
di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di
recupero e restituzione dei fondi  indebitamente  assegnati,  nonche'
per garantire l'assenza di doppio finanziamento; 
    d) per la rendicontazione delle  spese  nel  rispetto  del  piano
finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato; 
    e) per la rendicontazione  del  contributo  al  conseguimento  di
milestone e target nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR; 
    f) per  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  in  materia  di
comunicazione e informazione.