Art. 2 Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 1. Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale di cui all'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, sono individuate all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le tariffe di cui al presente articolo costituiscono la remunerazione omnicomprensiva delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Le regioni possono, nell'ambito degli accordi interregionali per la compensazione della mobilita' sanitaria approvati dalla Conferenza Stato-regioni nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, prevedere una remunerazione aggiuntiva, limitatamente a erogatori espressamente individuati e in relazione alle prestazioni indicate nell'allegato 2 per i costi associati all'eventuale utilizzo di specifici farmaci ad alto costo.