Art. 2 
 
           Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni 
              di assistenza specialistica ambulatoriale 
 
  1. Le tariffe massime per la  remunerazione  delle  prestazioni  di
assistenza  specialistica  ambulatoriale  erogabili  a   carico   del
Servizio sanitario nazionale di cui all'allegato 4  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  12  gennaio  2017  di
definizione e aggiornamento dei  livelli  essenziali  di  assistenza,
sono individuate all'allegato 2, che costituisce parte integrante del
presente decreto. 
  2.  Le  tariffe  di  cui  al  presente  articolo  costituiscono  la
remunerazione  omnicomprensiva  delle  prestazioni  di  specialistica
ambulatoriale.  Le  regioni  possono,   nell'ambito   degli   accordi
interregionali  per  la  compensazione  della   mobilita'   sanitaria
approvati dalla Conferenza Stato-regioni nel rispetto degli equilibri
di bilancio  programmati,  prevedere  una  remunerazione  aggiuntiva,
limitatamente a erogatori espressamente individuati  e  in  relazione
alle prestazioni indicate  nell'allegato  2  per  i  costi  associati
all'eventuale utilizzo di specifici farmaci ad alto costo.