Art. 11 
 
  Elenco regionale delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio 
 
  1. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e'  disciplinato  da
apposite  convenzioni  stipulate  dai  centri  con   le   istituzioni
scolastiche del Sistema  nazionale  di  istruzione,  ivi  compresi  i
centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui  all'art.  1,
comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accreditati ai sensi
del comma 3. 
  2. L'USR predispone e aggiorna  annualmente  un  elenco  telematico
delle istituzioni di cui al comma 1, recante, per ciascuna di esse, i
seguenti dati: 
    a) elenco degli insegnanti con contratto  a  tempo  indeterminato
idonei a svolgere  il  compito  di  tutor  dei  tirocinanti,  con  il
rispettivo curriculum vitae; 
    b) piano  di  realizzazione  e  inserimento  delle  attivita'  di
tirocinio attivo nell'attivita' delle istituzioni di cui al comma 1; 
    c) precedenti esperienze di tirocinio diretto e  indiretto  e  di
didattica innovativa verificata e valutata; 
    d)  eventuali  dipartimenti  disciplinari   o   pluridisciplinari
attivi; 
    e) eventuale partecipazione delle istituzioni di cui al  comma  1
alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e,  se  campionata,  a
quelle internazionali; 
    f) presenza di laboratori  attrezzati,  anche  sotto  il  profilo
dell'innovazione digitale; 
    g)  eventuali  altri  elementi  che   possono   concorrere   alla
valorizzazione delle esperienze delle istituzioni di cui al comma 1. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  sono
definiti i criteri per l'accreditamento delle istituzioni di  cui  al
comma 1. In sede di  prima  applicazione,  per  gli  anni  scolastici
2023/2024 e 2024/2025 si applicano le disposizioni di cui al  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  30
novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  291  del  14
dicembre 2012. 
  4. L'USR verifica la corretta applicazione delle convenzioni di cui
al comma 1 nonche' la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento,
al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.