Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il  presente  decreto  definisce  il  percorso  universitario  e
accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto
comune,  compresi  gli  insegnanti  tecnico-pratici,   delle   scuole
secondarie di primo e secondo grado,  in  attuazione  degli  articoli
2-bis  e  2-ter,  dell'art.  13  e  dell'art.  18-bis   del   decreto
legislativo,  e  determina  i  criteri  e  i  contenuti  dell'offerta
formativa, i requisiti dei  centri,  le  modalita'  organizzative,  i
costi massimi a carico degli interessati, i criteri e le modalita' di
svolgimento  della  prova   finale,   al   fine   del   conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di  primo
e secondo grado, per le relative classi di concorso.