Art. 4 
 
Requisiti e procedura di accreditamento dei  percorsi  di  formazione
                              iniziale 
 
  1. I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale  dei
docenti delle  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  sono
soggetti all'accreditamento iniziale e  periodico,  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato  su   parere
conforme dell'ANVUR, sulla base dei requisiti e  della  procedura  di
cui al presente articolo. 
  2. Ai fini dell'accreditamento dei percorsi di formazione  iniziale
sono verificati i requisiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 10. 
  3. Sono requisiti di sede: 
    a) la delibera di costituzione del centro e la  designazione  del
relativo coordinatore; 
    b) la costituzione della giunta del centro, di cui fanno parte il
coordinatore del centro e i direttori di cui al comma 4, lettera c). 
  4. Sono requisiti dei percorsi di formazione iniziale: 
    a) la delibera di istituzione e  la  denominazione  del  percorso
formativo; 
    b)   il   parere   favorevole   dell'USR,   che   garantisce   la
disponibilita' delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini; 
    c) l'individuazione, anche in comune tra piu' percorsi  distinti,
del direttore del percorso formativo tra i professori di prima  o  di
seconda fascia dell'Universita', o tra i  docenti  della  istituzione
AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso; 
    d) l'offerta formativa determinata nel rispetto  del  profilo  di
cui all'allegato A al presente decreto; 
    e) l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con  compiti
di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o  a  tempo
determinato presso l'istituzione della formazione  superiore  che  ha
costituito il centro, i quali sono  individualmente  responsabili  di
CFU   o   CFA   riservati   alla   didattica   per   lo   svolgimento
dell'insegnamento nelle  varie  forme  previste  ivi  inclusa  quella
laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri  di  cui  al
comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si
basa sull'offerta formativa  attiva  presso  ciascuna  sede  e  sulle
competenze culturali generali, disciplinari e professionali  previste
dal percorso di formazione; 
    f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere  le
attivita' di formazione; 
    g) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili. 
  5.  Se  il  centro  e'  costituito  in  forma  aggregata  tra  piu'
universita' o tra piu' istituzioni  AFAM  ovvero  tra  universita'  e
istituzioni AFAM, e' sottoscritto un protocollo  d'intesa  contenente
l'indicazione  dell'istituzione  capofila,  alla  quale   spetta   di
attestare il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4. 
  6. Entro il 15 settembre 2023, l'ANVUR pubblica le linee guida  per
la valutazione dei requisiti di cui al comma 4, lettere da c) a g). 
  7.  Le  istanze  di  attivazione  dei  percorsi   formativi   delle
universita' e delle istituzioni  AFAM  sono  trasmesse  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca e all'ANVUR. 
  8. Il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  entro  dieci
giorni   dalla   data   di   ricezione   delle   istanze,    verifica
l'ammissibilita' delle medesime in ordine  ai  requisiti  di  cui  al
comma 3, al comma 4, lettere a) e b), nonche' al comma 5. 
  9.  Entro  i  quaranta   giorni   successivi   alla   verifica   di
ammissibilita' di cui al comma 8, l'ANVUR esprime parere motivato  in
ordine ai  requisiti  di  cui  al  comma  4,  lettere  da  c)  a  g),
avvalendosi della  collaborazione  di  nuclei  di  valutazione  delle
Universita' o istituzioni AFAM. Il decreto  di  cui  al  comma  1  e'
adottato entro i successivi dieci giorni. 
  10. L'ANVUR, anche  avvalendosi  dell'attivita'  di  controllo  dei
nuclei di valutazione dei soggetti accreditati,  svolge  un'attivita'
di monitoraggio e  di  valutazione  periodica,  almeno  quinquennale,
finalizzata all'accreditamento periodico dei percorsi  di  formazione
iniziale. L'attivita' di cui al presente comma verifica la permanenza
dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi e  la  coerenza
della prova finale con il profilo di cui all'allegato A  al  presente
decreto. Tali verifiche possono essere svolte  anche  con  visite  in
loco a campione effettuate da esperti  esterni,  in  particolare  nel
corso della prova finale di cui all'art. 9, anche  in  collaborazione
con la scuola di alta  formazione  dell'istruzione  di  cui  all'art.
16-bis    del     decreto     legislativo,     ovvero     nell'ambito
dell'accreditamento periodico della sede di cui all'art. 5, comma  3,
del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. 
  11. Ai fini dell'accreditamento periodico, l'ANVUR  si  basa  anche
sui dati, per ogni centro,  relativi  al  tasso  di  superamento  del
concorso e dell'anno di prova  da  parte  degli  studenti  abilitati,
trasmessi dal Ministero dell'istruzione e  del  merito  ovvero  dalla
scuola di alta formazione dell'istruzione. 
  12.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  20  del  decreto
legislativo, per i docenti delle scuole con  lingua  di  insegnamento
slovena o con  insegnamento  bilingue  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia si applicano le disposizioni di cui  all'art.  1,  comma  197,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.