Art. 5 
 
   Modalita' di organizzazione dei percorsi di formazione iniziale 
 
  1.  Le  universita'  e  le  istituzioni  AFAM,  nell'ambito   della
rispettiva  autonomia  statutaria  e  regolamentare,  individuano   i
centri. 
  2. Con modalita' definite dai  regolamenti,  le  universita'  e  le
istituzioni AFAM costituiscono: 
    a) un organo deliberante del centro, formato dai componenti della
giunta, di cui all'art.  4,  comma  3,  lettera  b),  nonche'  da  un
dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'USR; 
    b)  un  consiglio  didattico  per  ogni  percorso  di  formazione
iniziale,  composto  da  professori  universitari  o  docenti   delle
istituzioni AFAM responsabili della didattica del percorso formativo,
da docenti delle scuole secondarie  di  primo  e  secondo  grado  con
funzione di tutoraggio e da una rappresentanza degli studenti. 
  3. Ai centri compete: 
    a) il coordinamento didattico e  organizzativo  dei  percorsi  di
formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso; 
    b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale anche  in
forma aggregata da parte dei centri, nel rispetto  della  qualita'  e
della sostenibilita' dei percorsi medesimi; 
    c) la garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari
delle  attivita'  formative  previste  nell'ambito  delle  didattiche
disciplinari con le specificita' delle rispettive classi di concorso; 
    d)  l'individuazione  delle  modalita'  di   condivisione   delle
attivita' formative, anche a livello regionale o interregionale per i
percorsi con bassa numerosita' di iscritti,  al  fine  di  assicurare
l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche. 
  4. Il consiglio didattico di cui al comma 2, lettera b): 
    a) individua le attivita' formative funzionalmente  correlate  al
profilo di cui all'allegato A al presente decreto e ai  risultati  di
apprendimento degli studenti; 
    b)  assicura  il  coordinamento  delle  attivita'  formative  del
percorso di formazione iniziale nei contenuti  disciplinari  e  nelle
metodologie  didattiche,  evitando  la  duplicazione  di  conoscenze,
abilita' e competenze gia' acquisite  dagli  studenti,  e  prevedendo
l'attivazione di  laboratori  pedagogico-didattici  coerenti  con  il
profilo di cui all'allegato A; 
    c) propone ai dipartimenti delle universita' e delle  istituzioni
AFAM,  con  le  modalita'  previste   dai   rispettivi   regolamenti,
l'assegnazione  dei  carichi  didattici,  anche  tenuto   conto   dei
requisiti di accreditamento dei percorsi di cui all'art. 4. 
  5. Le attivita' formative dell'area delle scienze  dell'educazione,
sulla base delle deliberazioni adottate dai centri in concorso con  i
consigli didattici, possono  essere  condivise  tra  piu'  classi  di
abilitazione di area scientifico-disciplinare  omogenea,  sulla  base
delle caratteristiche delle singole classi di concorso, nel  rispetto
dei requisiti dei percorsi di cui all'art. 4.