Art. 6 
 
Fabbisogno di  docenti  e  attivazione  dei  percorsi  di  formazione
                              iniziale. 
 
  1.  Il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito   individua   il
fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi,  per  il
sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie,  i
percorsi di istruzione  e  formazione  professionale  delle  regioni,
nonche' le scuole italiane all'estero. 
  2. Il fabbisogno di cui al  comma  1  e'  stimato,  per  classe  di
concorso, tenuto conto: 
    a)  dei  posti  vacanti  della  programmazione  regionale   degli
organici, deliberata ai sensi dell'art. 39 della  legge  27  dicembre
1997, n. 449,  al  netto  dei  docenti  abilitati  nominati  a  tempo
determinato; 
    b) del contingente di personale  docente  privo  di  abilitazione
assunto con contratto a tempo determinato su  posti  disponibili,  ma
non vacanti, nel triennio precedente; 
    c) dei posti vacanti e disponibili del contingente del  personale
docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per  le  scuole
italiane all'estero; 
    d) delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e
dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle  regioni,
quantificate, in caso di impossibilita' di  determinazione  entro  il
termine previsto dal comma 3, in una maggiorazione  fino  al  30  per
cento del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b). 
  3. Il Ministero dell'istruzione e del merito comunica al  Ministero
dell'universita' e della ricerca, entro il mese di febbraio  di  ogni
anno, il fabbisogno di personale individuato ai sensi dei commi  1  e
2. Con  il  decreto  che  dispone  l'accreditamento,  e'  autorizzata
l'istituzione dei percorsi di  formazione  iniziale  da  parte  delle
universita' e delle istituzioni AFAM. Le universita' e le istituzioni
AFAM, secondo le modalita' definite dal Ministero dell'universita'  e
della ricerca, indicano, in un'apposita  banca  dati,  il  potenziale
formativo  su  base  triennale  per  ciascun  percorso,  adeguato   a
garantire  la   selettivita'   delle   procedure   concorsuali,   con
riferimento  alle  singole  classi  di  concorso,  sulla   base   del
fabbisogno di cui al comma 1. 
  4. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottarsi ogni anno sentito il Ministro dell'istruzione e del merito,
e' individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi  di
formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno di cui al comma  1,
nonche' del potenziale formativo indicato dalle universita'  e  dalle
istituzioni AFAM ai sensi del comma 3. Se il numero delle domande  di
ammissione ai percorsi di formazione iniziale per  specifiche  classi
di concorso eccede il livello sostenibile individuato  ai  sensi  del
primo  periodo,  le  universita'  e  le  istituzioni   AFAM   possono
programmare a  livello  locale  l'accesso  a  tali  percorsi  con  le
modalita' individuate dal decreto di cui al primo periodo.  L'offerta
formativa complessiva delle universita' e delle istituzioni  AFAM  e'
volta a formare un numero  di  insegnanti  abilitati  commisurato  ai
fabbisogni, anche su base  territoriale,  del  sistema  nazionale  di
istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso,  e,
in  ogni  caso,  a  garantire   la   selettivita'   delle   procedure
concorsuali.