Art. 7 
 
         Contenuti e strutturazione dell'offerta formativa. 
 
  1. I percorsi di formazione iniziale di  cui  al  presente  decreto
sono svolti con le modalita' di cui  all'art.  2-bis,  comma  1,  del
decreto legislativo. 
  2.  L'offerta  formativa  dei  percorsi  di  formazione   iniziale,
strutturata sulla base del profilo di cui all'allegato A al  presente
decreto, si compone di non meno dei sessanta CFU o  CFA,  individuati
dall'allegato 1 al presente decreto, di cui e'  parte  integrante  ed
essenziale. 
  3. Per ogni CFU o CFA  di  tirocinio,  l'impegno  in  presenza  nei
gruppi-classe e'  pari  ad  almeno  dodici  ore.  In  ogni  caso,  il
tirocinio, con l'affiancamento dei tutor di cui all'art. 10,  prevede
la compilazione e la discussione  dell'E-portfolio  delle  competenze
professionali acquisite dal tirocinante, con particolare  riferimento
all'analisi  di  casi   e   situazioni   problematiche   emersi   nel
gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi  nel  diario  di
tirocinio. 
  4. Possono accedere all'offerta formativa di cui al comma 2  coloro
che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 5, commi  1
e 2, del decreto legislativo. 
  5. Possono, altresi', accedere  all'offerta  formativa  di  cui  al
comma 2 coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di  studio  per
il conseguimento dei titoli di cui all'art.  5,  commi  1  e  2,  del
decreto legislativo. Per coloro che sono iscritti a corsi  di  studio
per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l'accesso
e' subordinato al conseguimento di centottanta  CFU.  Ferma  restando
l'iscrizione ai percorsi di formazione iniziale  e  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 6, comma 4, l'offerta formativa di  cui  al
presente comma e' fruita in forma aggiuntiva rispetto alle  attivita'
formative curricolari, fermi restando  il  rispetto  degli  obiettivi
formativi specifici dei medesimi corsi di studio e il  raggiungimento
dei  risultati  di  apprendimento  attesi  sulla  base  dei  relativi
ordinamenti didattici. 
  6.  I  vincitori  del  concorso  che   non   hanno   l'abilitazione
all'insegnamento e hanno partecipato alla  procedura  concorsuale  ai
sensi  dell'art.  5,  comma  4,  del  decreto   legislativo,   devono
conseguire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto  legislativo,
trenta dei complessivi CFU o CFA del percorso di formazione iniziale,
con  oneri  a  proprio  a  carico.  I  contenuti  e   gli   obiettivi
dell'offerta formativa di cui  al  presente  comma  sono  individuati
nell'allegato  2  al  presente  decreto,  di  cui  costituisce  parte
integrante ed  essenziale.  I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo,
acquisiti i trenta CFU o CFA,  sostengono  la  prova  finale  con  le
modalita' di cui all'art. 9. 
  7. Per l'accesso alla  prova  finale  dei  percorsi  di  formazione
iniziale, ai sensi dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo,  e'
necessaria  una  percentuale  minima  di  presenza   alle   attivita'
formative pari al 70 per cento per ogni attivita' formativa.