Art. 8 
 
Riconoscimento  dei  crediti   maturati   nel   corso   degli   studi
                      universitari o accademici 
 
  1. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all'art. 7, comma
2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti  entro  il  31
ottobre 2022 sulla base del previgente  ordinamento,  fermi  restando
almeno  dieci  CFU  o  CFA  di  tirocinio  diretto.   Ai   fini   del
completamento  del  percorso  di   formazione   iniziale,   l'offerta
formativa e' definita dall'allegato 5 al presente decreto, di cui  e'
parte integrante ed essenziale. 
  2. I CFU e i CFA conseguiti nei  corsi  di  studio  universitari  o
accademici, se coerenti con il  profilo  di  cui  all'allegato  A  al
presente decreto, possono essere riconosciuti secondo le linee  guida
di cui all'allegato B al presente decreto, di cui e' parte integrante
ed essenziale.