Art. 9 
 
Modalita'  di   svolgimento   della   prova   finale   del   percorso
                     universitario e accademico 
 
  1. La prova finale del percorso universitario e accademico consiste
in una prova  scritta  e  in  una  lezione  simulata,  che  accertano
l'acquisizione delle competenze  professionali  del  profilo  di  cui
all'allegato A al presente decreto. 
  2. La prova scritta consiste in una sintetica  analisi  critica  di
episodi, casi, situazioni e  problematiche  verificatisi  durante  il
tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova di cui
al presente comma e' finalizzata ad accertare le competenze acquisite
dal tirocinante nell'attivita' svolta in gruppi-classe e  nell'ambito
della  didattica  disciplinare,  con  particolare  riferimento   alle
attivita' di laboratorio nonche'  all'acquisizione  delle  conoscenze
psicopedagogiche. 
  3. Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'art. 3, comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  la  lezione  simulata,  su  tema
proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una
durata massima di quarantacinque minuti, e' progettata anche mediante
tecnologie  digitali  multimediali,  e'  sviluppata   con   didattica
innovativa  ed  e'  accompagnata  dall'illustrazione   delle   scelte
contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute  in  riferimento
al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe  di
concorso. 
  4. Per i  soggetti  di  cui  all'art.  13,  comma  2,  del  decreto
legislativo, la prova scritta di  cui  al  comma  2  consiste  in  un
intervento di  progettazione  didattica  innovativa,  anche  mediante
tecnologie digitali multimediali, inerente  alla  disciplina  o  alle
discipline della classe  di  concorso  per  la  quale  e'  conseguita
l'abilitazione, fermo restando quanto disposto dal comma 3. 
  5. La commissione giudicatrice della prova finale e' costituita  da
due professori delle universita' o  docenti  delle  istituzioni  AFAM
appartenenti al consiglio didattico,  di  cui  uno  con  funzione  di
presidente, nonche' da un  componente  designato  dall'USR  e  da  un
componente esterno esperto di formazione nelle  materie  inerenti  al
percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di cui  all'art.
10. 
  6. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo  di  dieci
punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione  simulata.  La
prova finale e' superata se il candidato consegue un  punteggio  pari
almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata. 
  7. Con il  superamento  della  prova  finale  di  cui  al  presente
articolo e' acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa
classe di concorso.