(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
            Linee guida per il riconoscimento dei crediti 
 
    I percorsi di formazione disciplinati dal decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri si inseriscono armonicamente  nel  sistema
di formazione superiore, recependo i suoi  principi  generali  quale,
tra gli altri, il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nei
corsi di studio universitari o accademici. Ferma restando la coerenza
con gli obiettivi formativi del percorso di formazione  iniziale  (di
cui all'allegato A), il riconoscimento dei  crediti  gia'  conseguiti
avviene nel rispetto dei limiti  previsti  dalla  normativa  vigente,
nonche' alla luce dei seguenti principi e criteri: 
      A) e' possibile il riconoscimento delle attivita'  formative  e
dei rispettivi crediti formativi  acquisiti  nel  corso  degli  studi
universitari o accademici purche' essi  siano  strettamente  coerenti
con gli obiettivi formativi del percorso di  formazione  iniziale  di
cui  all'allegato  A.  L'individuazione  dei  crediti  formativi   da
acquisire con modalita'  aggiuntiva  e'  effettuata  sulla  base  del
riconoscimento,  dell'attestazione  e  dell'eventuale  certificazione
delle competenze maturate dagli studenti; 
      B) in ogni caso, il numero dei crediti  riconosciuti  non  puo'
essere superiore a dodici nel caso delle attivita' formative relative
alle scienze dell'educazione, alle  didattiche  disciplinari  e  alle
attivita'       formative       relative       alle        competenze
psico-socio-antropologiche  e  a  quelle  linguistiche   e   digitali
considerate nel loro complesso; 
      C) analogamente, il numero dei crediti  riconosciuti  non  puo'
essere superiore a cinque  nel  caso  delle  attivita'  di  tirocinio
diretto e indiretto; 
      D)  il  riconoscimento  deve  avvenire   secondo   criteri   di
omogeneita' dei contenuti  con  riferimento  ai  settori  scientifico
disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attivita' formative
oggetto del riconoscimento e dei  risultati  di  apprendimento  degli
studenti, senza  limitazioni  legate  alle  specifiche  denominazioni
degli insegnamenti, nel  pieno  rispetto  delle  indicazioni  fornite
dalle linee guida ECTS 2015; 
      E) nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al
terzo anno i consigli di corso valutano le competenze  trasversali  e
disciplinari acquisite nel percorso  del  dottorato  ai  fini  di  un
eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale; 
      F) il riconoscimento delle attivita' formative e dei rispettivi
crediti formativi e' ridotto in proporzione  nel  caso  in  cui  tale
riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi
descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5.