Art. 3 
 
             Criteri specifici per i flussi di ingresso 
                       nell'ambito delle quote 
 
  1. La determinazione delle quote per il  triennio  2023-25  per  le
causali di ingresso stabilite dal testo unico e dal decreto-legge  n.
20 del 2023 avviene, oltre che secondo le disposizioni  dell'art.  2,
anche sulla base dei seguenti criteri: 
    a) previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 5,  del  decreto-legge
n. 20 del 2023, di quote preferenziali  riservate  ai  lavoratori  di
Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano,  promuovono
per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi
per l'incolumita' personale derivanti  dall'inserimento  in  traffici
migratori irregolari, conformemente  ad  accordi  o  intese  comunque
denominati conclusi in materia con l'Italia; 
    b) assegnazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge
n. 20 del 2023,  dei  lavoratori  agricoli  richiesti  con  priorita'
rispetto ai nuovi richiedenti - nei limiti delle quote  assegnate  al
settore agricolo dagli ulteriori decreti sui flussi di  cui  all'art.
1, comma 4, del decreto-legge n. 20 del 2023 - ai  datori  di  lavoro
che non  sono  risultati  assegnatari  di  tutta  o  di  parte  della
manodopera richiesta; 
    c) riattivazione di  una  quota  specifica  per  gli  addetti  ai
settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.