Art. 8 
 
             Termini per la presentazione delle domande 
 
  1. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta  al
lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli  articoli
6 e 7 decorrono per l'anno 2023: 
    a) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3 lettera a),  dalle
ore  9,00  del  sessantesimo   giorno   successivo   alla   data   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana fino a  concorrenza  delle  rispettive  quote  o,
comunque, entro il 31 dicembre 2023; 
    b) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma  3,  lettera  b),  e
commi 4, e 5 dalle ore 9,00  del  sessantaduesimo  giorno  successivo
alla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  fino  a   concorrenza   delle
rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023; 
    c) per gli  ingressi  di  cui  all'art.  7  dalle  ore  9,00  del
settantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque,  entro  il  31
dicembre 2023; 
  2. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta  al
lavoro per  gli  ingressi  nell'ambito  delle  quote  decorrono,  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12
febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1,  fino
a concorrenza  delle  rispettive  quote  o,  comunque,  entro  il  31
dicembre di ciascun anno.