Art. 10 
 
                      Trasporto pubblico locale 
 
  1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200,  comma
1, ((del decreto-legge)) 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  e'  autorizzata  la
spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce  limite
massimo di  spesa,  al  fine  di  contribuire  a  compensare  in  via
definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi  ai  passeggeri
nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e  conseguente  alle
limitazioni alla capienza massima dei mezzi  adibiti  ai  servizi  di
trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza  sanitaria  da
COVID-19. Le risorse di cui al primo  periodo  sono  ripartite  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  ((del  presente
decreto)), considerando unitariamente l'intero  periodo,  sulla  base
dei criteri stabiliti con il decreto di cui al  comma  2  del  citato
articolo 200 tenendo conto dei contributi gia' assegnati a titolo  di
anticipazione e assicurando  una  compensazione  uniforme  in  misura
percentuale  ai  soggetti  ivi  previsti.  Le  eventuali  regolazioni
finanziarie  tra  le  regioni,   proporzionalmente   alle   effettive
riduzioni dei ricavi subite nel  periodo  considerato,  sono  operate
anche utilizzando, a tal fine, le risorse di  cui  all'articolo  200,
comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  non  ancora
ripartite e con le modalita' ivi previste. 
  2. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,  n.  23  e'
incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2023. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  535  milioni
di euro per l'anno 2023((,)) si provvede ai sensi dell'articolo 23. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   200,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art.  200  (Disposizioni  in  materia   di   trasporto
          pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere la ripresa  del
          settore  del  trasporto  pubblico  non  di  linea  eseguito
          mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di
          noleggio con conducente  e  consentire,  in  considerazione
          delle misure di  contenimento  adottate,  per  fronteggiare
          l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   un'efficace
          distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico,
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti e' istituito un  fondo,  con
          una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20
          milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del fondo  sono
          destinate  alla  concessione,  fino  all'esaurimento  delle
          risorse, in favore delle persone  fisicamente  impedite,  a
          mobilita' ridotta anche se accompagnate, ovvero persone con
          invalidita' o affette da malattie che necessitano  di  cure
          continuative, ovvero appartenenti a nuclei  familiari  piu'
          esposti agli  effetti  economici  derivanti  dall'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di
          donne in gravidanza, ovvero  di  persone  di  eta'  pari  o
          superiore  a  sessantacinque  anni,  residenti  nei  comuni
          capoluoghi  di  citta'  metropolitane   o   capoluoghi   di
          provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento  della
          spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro
          20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31  dicembre
          2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di
          taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non
          sono cedibili, non  costituiscono  reddito  imponibile  del
          beneficiario e non rilevano ai fini del computo del  valore
          dell'indicatore della situazione economica equivalente. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  si
          provvede al trasferimento in favore dei comuni  di  cui  al
          comma 1 delle risorse del fondo di cui al  medesimo  comma,
          secondo i seguenti criteri: 
              a) una quota pari al  50  per  cento  del  totale,  per
          complessivi  17,5  milioni  di  euro,   e'   ripartita   in
          proporzione alla popolazione residente  in  ciascun  comune
          interessato; 
              b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5
          milioni di euro, e' ripartita in proporzione al  numero  di
          licenze  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi   o   di
          autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con
          conducente rilasciate da ciascun comune interessato; 
              c) una  quota  pari  al  restante  20  per  cento,  per
          complessivi 7 milioni di euro, e' ripartita in parti eguali
          tra tutti i comuni interessati. 
              3. Le risorse di cui al comma  1  spettanti  ai  comuni
          delle regioni Friuli Venezia Giulia,  Sardegna,  Sicilia  e
          Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  sono  assegnate  alle  predette   autonomie,   che
          provvedono al  successivo  riparto  in  favore  dei  comuni
          compresi nel proprio territorio. 
              4. Ciascun comune individua, nei limiti  delle  risorse
          assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e
          il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed
          i soggetti non gia' assegnatari di altre misure di sostegno
          pubblico. 
              4-bis. Nei limiti delle risorse ad  essi  assegnate,  i
          comuni possono prevedere il superamento del limite  del  50
          per cento della spesa sostenuta per persone  in  condizioni
          di particolare fragilita',  anche  economica,  appartenenti
          alle categorie di cui al comma 1. 
              4-ter. Nell'ambito e  nei  limiti  delle  risorse  loro
          assegnate, i comuni possono utilizzare una quota pari al  5
          per cento delle medesime risorse anche  per  finanziare  le
          spese necessarie per promuovere ed attivare  la  misura  di
          cui al presente articolo. 
              5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  5
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del  presente
          decreto.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge  14  gennaio  2023,  n.5,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   10   marzo   2023,   n.   23
          (Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei  prezzi
          dei carburanti e di rafforzamento dei poteri  di  controllo
          del Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi,  nonche'  di
          sostegno per la fruizione del trasporto pubblico): 
              «Art. 4  (Misure  di  sostegno  per  la  fruizione  dei
          servizi di trasporto pubblico). - 1. Al  fine  di  mitigare
          l'impatto del rincaro dei prezzi  dei  prodotti  energetici
          sulle famiglie, in particolare in  relazione  ai  costi  di
          trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito un  fondo
          nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro
          per l'anno 2023,  finalizzato  a  riconoscere,  nei  limiti
          della dotazione del  fondo  e  fino  ad  esaurimento  delle
          risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere
          dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al
          31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto
          pubblico locale, regionale e interregionale  ovvero  per  i
          servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il  valore  del
          buono di cui al primo periodo e'  pari  al  100  per  cento
          della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
          comunque, non puo' superare l'importo di 60 euro. Il  buono
          di cui al primo periodo e'  riconosciuto  in  favore  delle
          persone fisiche che  nell'anno  2022  hanno  conseguito  un
          reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.  Il  buono
          reca il nominativo del beneficiario,  e'  utilizzabile  per
          l'acquisto di un solo abbonamento,  non  e'  cedibile,  non
          costituisce  reddito  imponibile  del  beneficiario  e  non
          rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
          situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
          prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono definite le modalita' di presentazione  delle
          domande per il rilascio del buono di cui  al  comma  1,  le
          modalita' di emissione dello  stesso,  anche  ai  fini  del
          rispetto del limite di spesa, nonche' di rendicontazione da
          parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati,  nel
          periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini  dell'acquisito
          degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui
          al  comma  1,  pari  a  500.000  euro,  e'  destinata  alla
          manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione
          del beneficio gia' istituita ai sensi dell'articolo 35  del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali
          economie derivanti dall'utilizzo  delle  risorse  destinate
          alla piattaforma di cui al secondo periodo sono  utilizzate
          per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          100 milioni di euro per l'anno 2023, si  provvede  mediante
          corrispondente utilizzo di quota parte dei  proventi  delle
          aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23
          del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  relativi
          all'anno 2022, con esclusione delle  risorse  destinate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,  versata  dal
          Gestore dei servizi energetici (GSE) ad  apposito  capitolo
          dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno  2023,  che
          resta acquisita definitivamente all'erario.».