((Art. 10 bis 
 
Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico  da  parte  delle
                     persone a mobilita' ridotta 
 
  1. Al fine di  garantire  il  diritto  delle  persone  a  mobilita'
ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per  il
concorso finanziario dello Stato agli oneri  del  trasporto  pubblico
locale, di cui all'articolo 16-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e' incrementato di 1,2 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
  2. Ferme restando le modalita' di riparto di cui  all'articolo  27,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le risorse  di  cui
al comma 1 del presente articolo sono suddivise esclusivamente  sulla
base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del  rapporto
tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale
accessibili alle persone a mobilita' ridotta e il  totale  dei  posti
offerti  rispetto   al   medesimo   rapporto   registrato   nell'anno
precedente. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione
dei posti accessibili alle  persone  a  mobilita'  ridotta  per  ogni
tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalita' di  cui  al
presente articolo, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e
le modalita' di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso
l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il
monitoraggio del trasporto pubblico locale e della  mobilita'  locale
sostenibile, di  cui  all'articolo  1,  comma  300,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  4. Le risorse  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  sono
ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo  27,  comma  2,
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  5. I siti internet e le applicazioni  elettroniche  che  forniscono
informazioni sui percorsi dei mezzi  del  trasporto  pubblico  locale
sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili  alle  persone  a
mobilita' ridotta e alle persone con disabilita'. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  1,2  milioni
di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  16-bis,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,   n.95,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   7   agosto   2012,   n.135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              «Art.  16-bis  (Fondo   nazionale   per   il   concorso
          finanziario dello Stato agli oneri del  trasporto  pubblico
          locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013  e'  istituito  il
          Fondo nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato,
          agli   oneri   del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
          alimentato da una compartecipazione  al  gettito  derivante
          dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla  benzina.
          L'aliquota   di   compartecipazione   e'   applicata   alla
          previsione  annuale  del  predetto  gettito,  iscritta  nel
          pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
          ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, in misura  tale  da
          assicurare, per  ciascuno  degli  anni  2013  e  2014  e  a
          decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse  del  Fondo
          stesso al risultato della somma, per ciascuno dei  suddetti
          anni, delle seguenti risorse: 
              a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni  di
          euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
          dal 2015; 
              b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
          dell'accisa sul  gasolio  per  autotrazione  e  dell'accisa
          sulla benzina, per l'anno 2011, di  cui  agli  articoli  1,
          commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
          successive modificazioni, e 3, comma  12,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
          benzina destinata al finanziamento  corrente  del  Servizio
          sanitario nazionale; 
              c) risorse derivanti dallo  stanziamento  iscritto  nel
          fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 1 sono abrogati: 
              a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28  dicembre
          1995, n. 549; 
              b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
              c) il comma 3  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; 
              d) il comma 3  dell'articolo  30  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
          legislazione  vigente  all'Autorita'  di  regolazione   dei
          trasporti, di  cui  all'articolo  37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario  le
          risorse del Fondo  di  cui  al  comma  1.  I  criteri  sono
          definiti, in particolare, tenendo conto  del  rapporto  tra
          ricavi da traffico  e  costi  dei  servizi  previsto  dalla
          normativa  nazionale  vigente  in  materia  di  servizi  di
          trasporto  pubblico  locale   e   di   servizi   ferroviari
          regionali, salvaguardando le esigenze della  mobilita'  nei
          territori anche con differenziazione dei  servizi,  e  sono
          finalizzati a incentivare le regioni e gli  enti  locali  a
          razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la
          gestione dei servizi medesimi mediante: 
              a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'  efficiente
          ed  economica  per  il  soddisfacimento  della  domanda  di
          trasporto pubblico; 
              b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
          traffico e costi operativi; 
              c) la progressiva  riduzione  dei  servizi  offerti  in
          eccesso in  relazione  alla  domanda  e  il  corrispondente
          incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
          elevata; 
              d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
              e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio  e
          di verifica. 
              4. Entro quattro mesi  dalla  data  di  emanazione  del
          decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto  ordinario,
          al fine di  ottenere  assegnazioni  di  contributi  statali
          destinati  a  investimenti  o  a  servizi  in  materia   di
          trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,  procedono,
          in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
          di  cui  al  comma  3,  all'adozione   di   un   piano   di
          riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
          di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi  a
          domanda debole e sostituiscono,  entro  centottanta  giorni
          dalla predetta data, le modalita' di trasporto da  ritenere
          diseconomiche, in relazione al mancato  raggiungimento  del
          rapporto tra ricavi da traffico e  costi  del  servizio  al
          netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
          19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.
          422, con quelle piu' idonee a  garantire  il  servizio  nel
          rispetto dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.  A
          seguito    della    riprogrammazione,    rimodulazione    e
          sostituzione di cui  al  presente  comma,  i  contratti  di
          servizio gia' stipulati  da  aziende  di  trasporto,  anche
          ferroviario, con le singole regioni  a  statuto  ordinario,
          sono oggetto di revisione. 
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
          entro il 30 giugno  di  ciascun  anno,  sono  ripartite  le
          risorse del Fondo di cui al comma  1,  previo  espletamento
          delle verifiche  effettuate  sugli  effetti.  prodotti  dal
          piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al  comma  4,
          nell'anno precedente. Per  l'anno  2013  il  riparto  delle
          risorse e'  effettuato  sulla  base  dei  criteri  e  delle
          modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione  del  piano
          di riprogrammazione di  cui  al  comma  4  da  parte  delle
          regioni a statuto ordinario. 
              6. 
              7. A decorrere dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di
          trasporto pubblico locale e le  aziende  esercenti  servizi
          ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
          via telematica e con  cadenza  semestrale  all'Osservatorio
          istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della  legge
          24  dicembre   2007,   n.   244,   i   dati   economici   e
          trasportistici,  che  lo  stesso  Osservatorio  provvede  a
          richiedere  con  adeguate  garanzie  di  tutela  dei   dati
          commerciali sensibili, utili a creare una banca di  dati  e
          un sistema informativo per la verifica  dell'andamento  del
          settore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. I dati devono essere certificati  con  le
          modalita' indicate con apposito decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
          dell'interno. I contributi pubblici e i  corrispettivi  dei
          contratti di  servizio  non  possono  essere  erogati  alle
          aziende  di  trasporto  pubblico  e  ferroviario  che   non
          trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 
              8. Le risorse di cui al  comma  1  non  possono  essere
          destinate a finalita' diverse da quelle  del  finanziamento
          del trasporto pubblico  locale,  anche  ferroviario.  Ferme
          restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
          vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di  cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni,  il  monitoraggio
          sui costi e sulle modalita' complessive di  erogazione  del
          servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
          cui al comma 7 del presente articolo, in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 3. 
              9. La regione non puo' avere completo accesso al  Fondo
          di cui al comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico
          della gestione e l'appropriatezza  della  gestione  stessa,
          secondo i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,   sono
          stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: 
              a)   le   modalita'   di   redazione   del   piano   di
          riprogrammazione  dei  servizi,  anche  con  la  previsione
          dell'eventuale nomina di commissari ad acta; 
              b) la decadenza dei direttori  generali  degli  enti  e
          delle  societa'  regionali  che  gestiscono  il   trasporto
          pubblico locale; 
              c)  le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e   dei
          relativi programmi operativi, anche con l'eventuale  nomina
          di commissari ad acta.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   27,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo): 
              «Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale).  -  1.
          All'articolo 1, dopo  il  comma  534-ter,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti: 
              "534-quater. Nelle more del riordino del sistema  della
          fiscalita'   regionale,   secondo   i   principi   di   cui
          all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo
          di cui all'articolo 16-bis, comma 1,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n.  95,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminata  nell'importo
          di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000  euro
          a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i
          conguagli di cui all'articolo unico, comma 4,  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 26  luglio  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  21  agosto
          2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi. 
              534-quinquies. Il decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 26  luglio  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, non trova applicazione
          a decorrere dall'anno 2017.". 
              2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  il  riparto  del  Fondo   di   cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e' effettuato, entro il 31 ottobre  di
          ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa  si  applica
          quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  Tale  ripartizione  e'
          effettuata: 
              a) per una quota  pari  al  50  per  cento  del  Fondo,
          tenendo conto dei costi standard  di  cui  all'articolo  1,
          comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  al  netto
          delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato  il
          complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti
          sul territorio di ciascuna regione risultanti  dalla  banca
          dati dell'Osservatorio di cui all'articolo  1,  comma  300,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  tenendo  conto,  a
          partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura
          ferroviaria di competenza regionale; 
              b) per una quota  pari  al  50  per  cento  del  Fondo,
          tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto
          pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di  cui
          alle lettere d) ed e); 
              c) applicando una riduzione annuale delle  risorse  del
          Fondo da trasferire  alle  regioni  qualora  i  servizi  di
          trasporto  pubblico  locale  e  regionale   non   risultino
          affidati con procedure di evidenza  pubblica  entro  il  31
          dicembre dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,
          ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima  data
          il bando di gara, nonche' nel caso  di  gare  non  conformi
          alle  misure  di  cui  alle  delibere   dell'Autorita'   di
          regolazione dei trasporti adottate ai  sensi  dell'articolo
          37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011,  n.  214,  qualora  bandite  successivamente
          all'adozione  delle  predette  delibere.  La  riduzione  si
          applica  a  decorrere  dall'anno  2023.  In  ogni  caso  la
          riduzione di cui alla presente lettera non  si  applica  ai
          contratti  di  servizio  affidati   in   conformita'   alle
          disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE)
          n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
          ottobre  2007,  e  alle  disposizioni  normative  nazionali
          vigenti. La riduzione, applicata  alla  quota  di  ciascuna
          regione come determinata ai sensi del  presente  comma,  e'
          pari al 15 per  cento  del  valore  dei  corrispettivi  dei
          contratti  di  servizio  non  affidati  con   le   predette
          procedure; le risorse  derivanti  da  tale  riduzione  sono
          ripartite tra le altre regioni con le medesime modalita'; 
              d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per  cento
          dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo  di
          euro  5,2  milioni  annui,  alla  copertura  dei  costi  di
          funzionamento  dell'Osservatorio  di  cui  all'articolo  1,
          comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              e). 
              2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma  1
          si tiene annualmente conto delle  variazioni  per  ciascuna
          Regione in incremento o decremento, rispetto al  2017,  dei
          costi del canone di accesso all'infrastruttura  ferroviaria
          introdotte dalla societa' Rete  ferroviaria  italiana  Spa,
          con decorrenza dal 1°  gennaio  2018,  in  ottemperanza  ai
          criteri  stabiliti  dall'Autorita'   di   regolazione   dei
          trasporti ai sensi dell'articolo  37,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.  Tali
          variazioni  sono  determinate  a  preventivo  e  consuntivo
          rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del
          2019. Le variazioni fissate a preventivo  sono  soggette  a
          verifica consuntiva ed eventuale conseguente  revisione  in
          sede di  saldo  a  partire  dall'anno  2020  a  seguito  di
          apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di
          ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di
          trasporto   pubblico   ferroviario   al   Ministero   delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   per   il    tramite
          dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244,  nonche'  alle  Regioni,  a
          pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di
          cui ai relativi contratti di servizio  con  le  Regioni  in
          analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo  16-bis
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  Ai  fini
          del riparto del saldo 2019 si terra' conto dei soli dati  a
          consuntivo  relativi  alle  variazioni  2018  comunicati  e
          certificati dalle imprese esercenti i servizi di  trasporto
          pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di  cui  al
          precedente periodo e con le medesime penalita' in  caso  di
          inadempienza. 
              2-ter. Al fine di garantire  una  ragionevole  certezza
          delle risorse disponibili, il riparto di cui  al  comma  2,
          lettere  a)  e  b),  non  puo'  determinare,  per  ciascuna
          regione, un'assegnazione  di  risorse  inferiore  a  quella
          risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo
          16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, per l'anno 2020,  al  netto  delle  variazioni  per
          ciascuna  regione  dei  costi   del   canone   di   accesso
          all'infrastruttura ferroviaria  introdotte  dalla  societa'
          Rete ferroviaria  italiana  Spa  di  cui  al  comma  2-bis,
          nonche' delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del
          comma  2,  lettera  c),  del   presente   articolo   ovvero
          dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118. 
              2-quater. Limitatamente  agli  anni  2023  e  2024,  al
          riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          provvede, per una quota pari  a  euro  4.873.335.361,50,  e
          fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente
          articolo, secondo  le  percentuali  utilizzate  per  l'anno
          2020. Alla determinazione delle quote del 50 per  cento  di
          cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle
          risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al
          primo periodo del presente comma. 
              3. Al  fine  di  garantire  un'efficace  programmazione
          delle risorse,  gli  effetti  finanziari  sul  riparto  del
          Fondo, derivanti dall'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a  quello
          di riferimento. 
              4. A partire dal mese di  gennaio  2018  e  nelle  more
          dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma  2,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
          anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione,  l'ottanta
          per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione  e'
          effettuata  sulla  base  delle  percentuali  attribuite   a
          ciascuna regione l'anno precedente. Le  risorse  erogate  a
          titolo di anticipazione sono oggetto  di  integrazione,  di
          saldo o  di  compensazione  con  gli  anni  successivi.  La
          relativa erogazione alle regioni  a  statuto  ordinario  e'
          disposta con cadenza mensile. 
              5. Le amministrazioni competenti, al fine di  procedere
          sulla  base  di  dati  istruttori  uniformi,  si  avvalgono
          dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma  300,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati
          economici,  finanziari  e  tecnici,  relativi  ai   servizi
          svolti,   necessari   alla   realizzazione   di    indagini
          conoscitive  e  approfondimenti  in  materia  di  trasporto
          pubblico regionale e locale,  prodromici  all'attivita'  di
          pianificazione e monitoraggio.  A  tale  scopo  i  suddetti
          soggetti   forniscono    semestralmente    all'Osservatorio
          indicazioni sulla tipologia dei  dati  da  acquisire  dalle
          aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico. 
              6. Ai fini del riparto del Fondo  di  cui  all'articolo
          16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di  concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          definiti gli indicatori per determinare i livelli  adeguati
          di servizio e le modalita' di applicazione degli stessi  al
          fine della ripartizione del medesimo Fondo. Fermo  restando
          quanto   previsto   dal   comma   2-quater,   nelle    more
          dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al  fine
          di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al  medesimo
          articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012,
          si provvede alla ripartizione integrale del medesimo  Fondo
          con le modalita'  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  del
          presente articolo. 
              7. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' abrogato il comma
          6 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          del decreto di cui al comma 2,  alinea  sono  apportate  al
          predetto  articolo  16-bis  del  citato  decreto-legge   le
          seguenti ulteriori modificazioni: 
              a) i commi 3 e 5 sono abrogati; 
              b) al comma 4, primo periodo, le parole: "Entro quattro
          mesi dalla data di emanazione del decreto di cui  al  comma
          3," e le parole: ", in conformita' con quanto stabilito con
          il medesimo decreto di cui al comma 3," sono soppresse e le
          parole: "le Regioni" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Le
          Regioni"; 
              c) al comma 9, primo periodo, le  parole:  "il  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          3" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri". 
              8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          11 marzo  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          giugno 2013, n. 148, con le successive  rideterminazioni  e
          aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino  al  31
          dicembre dell'anno  precedente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 2, alinea. 
              8-bis. I costi standard determinati in applicazione del
          decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          di cui all'articolo 1, comma 84, della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147, e gli indicatori programmatori  ivi  definiti
          con criteri di efficienza ed economicita'  sono  utilizzati
          dagli enti che affidano i  servizi  di  trasporto  pubblico
          locale e regionale come  elemento  di  riferimento  per  la
          quantificazione  delle  compensazioni  economiche   e   dei
          corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre  1997,
          n.  422,  e  delle  normative  europee  sugli  obblighi  di
          servizio  pubblico,  con  le  eventuali  integrazioni   che
          tengano conto  della  specificita'  del  servizio  e  degli
          obiettivi degli enti locali in  termini  di  programmazione
          dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le
          disposizioni del presente comma si applicano  ai  contratti
          di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017. 
              8-ter.  All'articolo  19  del  decreto  legislativo  19
          novembre  1997,  n.  422,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 5, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, la soglia minima del rapporto  di  cui  al  precedente
          periodo puo' essere  rideterminata  per  tenere  conto  del
          livello della  domanda  di  trasporto  e  delle  condizioni
          economiche e sociali"; 
              b) il comma 6 e' abrogato. 
              8-quater. Le disposizioni di  cui  al  comma  8-ter  si
          applicano dal 1º gennaio 2018. 
              8-quinquies. Al fine  di  consentire  il  conseguimento
          degli obiettivi di copertura dei  costi  con  i  ricavi  da
          traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi
          tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del
          principio     di     semplificazione,     dell'applicazione
          dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei
          livelli di servizio e della  media  dei  livelli  tariffari
          europei, del corretto rapporto tra  tariffa  e  abbonamenti
          ordinari,   dell'integrazione   tariffaria   tra    diverse
          modalita' e gestori. Le disposizioni del precedente periodo
          si   applicano   ai   contratti   di   servizio   stipulati
          successivamente alla data  di  adozione  dei  provvedimenti
          tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in
          essere alla medesima data solo in caso di aumenti  maggiori
          del doppio  dell'inflazione  programmata,  con  conseguente
          riduzione  del  corrispettivo  del  medesimo  contratto  di
          importo pari al  70  per  cento  dell'aumento  stimato  dei
          ricavi da traffico  conseguente  alla  manovra  tariffaria,
          fatti salvi i casi in  cui  la  fattispecie  non  sia  gia'
          disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari
          sono  aggiornati   sulla   base   delle   misure   adottate
          dall'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  ai   sensi
          dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              8-sexies.   Il   gestore   del   servizio   a   domanda
          individuale,  i  cui   proventi   tariffari   non   coprano
          integralmente i costi  di  gestione,  deve  indicare  nella
          carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale
          la quota parte, espressa in termini percentuali, del  costo
          totale di erogazione del servizio a  carico  della  finanza
          pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. 
              8-septies. Per la copertura dei debiti del  sistema  di
          trasporto regionale e' attribuito alla  regione  Umbria  un
          contributo straordinario dell'importo complessivo di  45,82
          milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno  2017
          e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte  ai
          debiti verso la societa' Busitalia - Sita Nord  Srl  e  sue
          controllate. 
              8-octies. Agli oneri  derivanti  dal  comma  8-septies,
          pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni
          di   euro   per   l'anno   2018,   si   provvede   mediante
          corrispondente utilizzo del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione - programmazione 2014-2020.  I  predetti  importi,
          tenuto conto della localizzazione territoriale della misura
          di cui al comma 8-septies,  sono  portati  in  prededuzione
          dalla quota  ancora  da  assegnare  alla  medesima  regione
          Umbria a valere sulle risorse della  citata  programmazione
          2014-2020. 
              9.  Al  fine  di  favorire  il  rinnovo  del  materiale
          rotabile, lo stesso puo' essere acquisito dalle imprese  di
          trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla
          locazione per quanto riguarda  materiale  rotabile  per  il
          trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per
          veicoli di anzianita' massima di  dodici  anni  adibiti  al
          trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno. 
              10. All'articolo 84, comma 4, lettera b),  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  dopo  le  parole:
          "trasporto di  persone,"  sono  inserite  le  seguenti:  "i
          veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi
          di linea di trasporto di persone". 
              11. Per il rinnovo del materiale rotabile,  le  aziende
          affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale,  anche
          di  natura  non  pubblicistica,   possono   accedere   agli
          strumenti di acquisto e negoziazione messi  a  disposizione
          dalle centrali di acquisto  nazionale,  ferma  restando  la
          destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi. 
              11-bis. I contratti di servizio relativi  all'esercizio
          dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente
          al 31 dicembre 2017 non possono prevedere  la  circolazione
          di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale
          e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati  a
          benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento  Euro
          0 o Euro 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
          comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno  o
          piu'  decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  sono  disciplinati  i  casi  di  esclusione  dal
          divieto  di  cui   al   primo   periodo   per   particolari
          caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati
          a usi specifici. 
              11-ter. I contratti di servizio di cui al comma  11-bis
          prevedono,  altresi',  che  i  veicoli  per  il   trasporto
          pubblico  regionale  e  locale  debbano  essere  dotati  di
          sistemi elettronici per il conteggio dei  passeggeri  o  di
          altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai
          fini      della      determinazione      delle      matrici
          origine/destinazione,  e  che  le  flotte  automobilistiche
          utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale  e
          locale  siano  dotate  di  sistemi   satellitari   per   il
          monitoraggio  elettronico  del  servizio.  I  contratti  di
          servizio, in conformita' con  le  disposizioni  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto  degli  oneri
          derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri
          utilizzati per la definizione dei  costi  standard  di  cui
          all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013,  n.
          147, assicurando la copertura delle quote  di  ammortamento
          degli investimenti. 
              11-quater. I comuni, in sede di definizione  dei  piani
          urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36  del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285, individuano specifiche modalita' per la  diffusione
          di nuove tecnologie previste dal Piano di azione  nazionale
          sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in
          attuazione dell'articolo 8  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  impegnandosi  in  tale  sede  ad
          utilizzare per investimenti  in  nuove  tecnologie  per  il
          trasporto  specifiche   quote   delle   risorse   messe   a
          disposizione dall'Unione europea. 
              11-quinquies. Fatte salve le procedure  di  scelta  del
          contraente  per  l'affidamento  di  servizi  gia'   avviate
          antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  i  contratti   di
          servizio che le regioni e gli  enti  locali  sottoscrivono,
          successivamente alla predetta data, per lo svolgimento  dei
          servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono,
          a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento  e  per
          il rinnovo del materiale rotabile  e  degli  impianti,  con
          esclusione delle manutenzioni straordinarie degli  impianti
          e delle infrastrutture di proprieta' pubblica e secondo gli
          standard qualitativi e di  innovazione  tecnologica  a  tal
          fine  definiti  dagli  stessi  enti  affidanti,   ove   non
          ricorrano  alla  locazione  senza  conducente.  I  medesimi
          contratti di servizio prevedono inoltre la  predisposizione
          da   parte   delle   aziende   contraenti   di   un   piano
          economico-finanziario  che,   tenendo   anche   conto   del
          materiale rotabile acquisito con fondi  pubblici,  dimostri
          un  impiego  di  risorse  per  il  rinnovo  del   materiale
          rotabile,  mediante  nuovi  acquisti,  locazioni  a   lungo
          termine  o  leasing,  nonche'  per  investimenti  in  nuove
          tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo
          contrattuale. I medesimi contratti  di  servizio  prevedono
          l'adozione, a carico delle imprese che offrono il  servizio
          di trasporto pubblico locale e  regionale,  di  sistemi  di
          bigliettazione   elettronica   da   attivare   sui    mezzi
          immatricolati.  Nel  rispetto  dei  principi  di   cui   al
          regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2007,  i  contratti  di  servizio
          tengono conto degli oneri  derivanti  dal  presente  comma,
          determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione
          dei costi standard di cui all'articolo 1, comma  84,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147,  assicurando  la  copertura
          delle quote di ammortamento degli investimenti. 
              12. L'articolo 9, comma  2-bis,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' sostituito dal seguente: 
              "2-bis. All'articolo  1,  comma  615,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, le parole: '31 dicembre  2017'  sono
          sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi
          di linea di  competenza  statale,  gli  accertamenti  sulla
          sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei
          servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del
          decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente
          all'ubicazione delle  aree  di  fermata,  sono  validi  fin
          quando non sia accertato il venir meno delle condizioni  di
          sicurezza". 
              12-bis. Con decreto del Ministero delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, da adottare entro il 30  ottobre  2017,
          e' istituito un tavolo di lavoro finalizzato a  individuare
          i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei
          servizi  automobilistici   interregionali   di   competenza
          statale, anche avendo specifico riguardo  alla  tutela  dei
          viaggiatori e garantendo agli stessi  adeguati  livelli  di
          sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano  i
          rappresentanti, nel numero massimo  di  due  ciascuno,  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   del
          Ministero dello sviluppo economico, delle  associazioni  di
          categoria del settore maggiormente  rappresentative  e  del
          Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti  (CNCU),
          nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato  che
          operi in almeno quattro regioni e  che  non  aderisca  alle
          suddette associazioni. Ai componenti del tavolo  di  lavoro
          non sono corrisposti compensi di alcun  tipo,  gettoni  ne'
          rimborsi spese. Dall'istituzione e  dal  funzionamento  del
          tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica. 
              12-ter. All'articolo  1,  comma  866,  della  legge  28
          dicembre  2015,  n.  208,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo, la parola: "ovvero" e'  sostituita
          dalla  seguente:  "anche"   e   dopo   le   parole:   "alla
          riqualificazione elettrica" sono inserite le  seguenti:  "e
          al miglioramento dell'efficienza energetica"; 
              b) al quarto periodo, dopo le parole: "Con decreto  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   sono
          individuate modalita'" e' inserita la seguente: ", anche". 
              12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di
          organizzazione e di controllo  e  quelle  di  gestione  dei
          servizi di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale  sono
          distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si
          avvale obbligatoriamente di altra stazione  appaltante  per
          lo svolgimento della procedura di affidamento  dei  servizi
          di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore
          uscente dei medesimi servizi  o  uno  dei  concorrenti  sia
          partecipato o controllato dall'ente  affidante  ovvero  sia
          affidatario diretto o in house del predetto ente. 
              12-quinquies. 
              12-sexies. All'articolo 8 del  decreto  legislativo  19
          novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter e'  inserito  il
          seguente: 
              "4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da  7  a
          9, della legge 15 dicembre 1990, n.  385,  trasferiti  alle
          regioni competenti  ai  sensi  del  comma  4  del  presente
          articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito,  con
          esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento
          medesimo,  alle  societa'  costituite  dalle  ex   gestioni
          governative di cui al  comma  3-bis  dell'articolo  18  del
          presente decreto, se a totale partecipazione  della  stessa
          regione conferente".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 300, della
          legge 24 dicembre 2007 n. 244 recante disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              «1.-299. Omissis. 
              300. E' istituito presso  il  Ministero  dei  trasporti
          l'Osservatorio   nazionale    per    il    supporto    alla
          programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico
          locale  e   della   mobilita'   locale   sostenibile,   cui
          partecipano  i  rappresentanti  dei  Ministeri  competenti,
          delle regioni e degli enti locali, al fine  di  creare  una
          banca dati e un sistema informativo  pubblico  correlati  a
          quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento
          del settore e del completamento del  processo  di  riforma.
          Per il funzionamento dell'Osservatorio  e'  autorizzata  la
          spesa di 2 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2008. Con decreto del Ministro dei trasporti,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  locali,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, sono definiti i criteri e  le  modalita'  di
          monitoraggio delle  risorse  destinate  al  settore  e  dei
          relativi servizi, ivi comprese quelle  relative  agli  enti
          locali,   nonche'    le    modalita'    di    funzionamento
          dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle
          Camere un  rapporto  sullo  stato  del  trasporto  pubblico
          locale. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29  novembre  2004,  n.282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, recante
          disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».