((Art. 10 ter 
 
         Disposizioni urgenti per la funzionalita' del MOSE 
 
  1. All'articolo 95  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
    «15-bis. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  2,  comma
4-ter,  lettera  b),  del  decreto-legge  20  luglio  2021,  n.  103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125,
nelle  more  della  piena   operativita'   dell'Autorita'   e   della
definizione  della  procedura  di  liquidazione  del   concessionario
Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di
concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attivita' relative  al
primo ciclo di manutenzione straordinaria  del  MOSE  sono  affidate,
fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il  Friuli-Venezia
Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate  secondo  le
modalita' previste dal codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente. E' fatta salva  la  facolta'  per
l'Autorita' di risolvere anticipatamente il  contratto  affidato  dal
Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano  ragioni  di
pubblico interesse».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   95   del
          decreto-legge  14  agosto  2020,  n.104,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio  dell'economia)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 95 (Misure per la salvaguardia di Venezia e della
          sua laguna e istituzione dell'Autorita' per  la  Laguna  di
          Venezia). - 1. E' istituita l'Autorita' per  la  Laguna  di
          Venezia  -  Nuovo  Magistrato  alle   Acque,   di   seguito
          «Autorita'», con  sede  in  Venezia.  L'Autorita'  e'  ente
          pubblico non economico di  rilevanza  nazionale  dotato  di
          autonomia amministrativa, organizzativa, rertlamentare,  di
          bilancio e finanziaria.  L'Autorita'  opera  nell'esercizio
          delle funzioni  pubbliche  ad  essa  affidate  in  base  ai
          principi di legalita',  imparzialita'  e  trasparenza,  con
          criteri  di  efficienza,  economicita'  ed  efficacia   nel
          perseguimento della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta
          ai poteri di  indirizzo  e  vigilanza  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti secondo le  disposizioni  di
          cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo  del
          comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno  2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 114, sono abrogati. 
              2. All'Autorita' sono attribuite tutte  le  funzioni  e
          competenze  relative  alla  salvaguardia  della  citta'  di
          Venezia e della sua laguna e  al  mantenimento  del  regime
          idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi  5
          marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171  e  29  novembre
          1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al  Magistrato
          alle Acque e trasferite  al  Provveditorato  Interregionale
          per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e
          Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18,  comma  3,
          secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui  al  presente
          comma, l'Autorita' puo' provvedere alla  sottoscrizione  di
          accordi ai sensi dell'articolo  15  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. Le funzioni  dell'Autorita'  sono  esercitate
          compatibilmente con i principi  e  i  criteri  relativi  al
          buono  stato  ecologico  delle  acque  di  cui  al  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  alla  gestione  del
          rischio di alluvioni  di  cui  al  decreto  legislativo  23
          febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui  alle  direttive
          2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30
          novembre 2009, e 92/43/CEE del  Consiglio,  del  21  maggio
          1992,  cosiddette  direttive  "Uccelli"  e  "Habitat".   In
          particolare l'Autorita': 
              a) approva,  nel  rispetto  del  piano  generale  degli
          interventi di cui all'articolo 4 della  legge  29  novembre
          1984, n. 798,  tenuto  conto  dei  programmi  triennali  di
          intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle  acque  di
          cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n.  152
          del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di
          cui all'articolo 7  del  decreto  legislativo  23  febbraio
          2010,  n.  49,  del  progetto  generale  per  il   recupero
          morfologico della Laguna, nonche'  dei  piani  di  gestione
          delle zone speciali di conservazione  (ZPS),  il  programma
          triennale  per  la  tutela  della  laguna  di  Venezia,  il
          programma unico integrato e  il  programma  di  gestione  e
          manutenzione dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale
          Elettromeccanico, di seguito MOSE; 
              a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei
          piani di gestione delle acque e nei piani di  gestione  del
          rischio di alluvioni  -  stralci  del  piano  di  bacino  -
          redatti dall'Autorita' di bacino  distrettuale  delle  Alpi
          Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di
          Venezia, bacino scolante e mare antistante; 
              b) svolge attivita' di progettazione e  gestione  degli
          interventi  di   salvaguardia   in   ambito   lagunare   in
          amministrazione diretta,  su  base  convenzionale,  tramite
          societa'  da  essa  controllate  o   mediante   affidamenti
          all'esito  di  procedure  di  gara  espletate  secondo   le
          modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50; 
              c)  provvede  al  coordinamento  degli  interventi   di
          salvaguardia  dell'ambito  lagunare  e   svolge   attivita'
          tecnica per  l'edilizia  demaniale  statale  relativa  alla
          manutenzione  ordinaria   e   straordinaria   di   immobili
          destinati alle attivita' di competenza  e  di  immobili  di
          particolare interesse storico, artistico, architettonico  e
          monumentale  e  di  uso  pubblico  rientranti   nell'ambito
          lagunare; 
              d)  svolge  attivita'  di   gestione   e   manutenzione
          ordinaria e straordinaria del MOSE;  a  tal  fine,  per  lo
          svolgimento  di  servizi  professionali  e  di   assistenza
          tecnica ad elevata specializzazione non  reperibili  presso
          le  pubbliche  amministrazioni,   costituisce,   ai   sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
          175, una societa' da essa interamente  partecipata,  i  cui
          rapporti  con  l'Autorita'   sono   disciplinati   mediante
          convenzioni  finanziate  con  le  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente per le attivita' di  manutenzione  del
          MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che comprovi
          la sussistenza  di  concrete  prospettive  di  mantenimento
          dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; 
              e) puo'  svolgere  attivita'  tecnica  di  vigilanza  e
          supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione
          alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito  lagunare
          con fonti di finanziamento non di diretta competenza; 
              f) assicura la gestione e tutela del demanio  marittimo
          lagunare nelle aree di competenza e  lo  svolgimento  delle
          relative   funzioni   amministrative,   contabili   e    di
          riscossione dei canoni demaniali; 
              g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche  mediante
          emissione di ordinanze, e di  coordinamento  amministrativo
          delle attivita'  di  repressione  di  reati  relativi  alla
          navigazione in laguna in base alle leggi 5  marzo  1963  n.
          366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798; 
              h) assicura il supporto di segreteria  al  Comitato  di
          cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; 
              i) provvede, in relazione  alle  attivita'  di  propria
          competenza, alla riscossione delle sanzioni  amministrative
          derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; 
              l)   provvede   al   rilascio   delle   concessioni   e
          autorizzazioni allo  scarico  delle  acque  reflue  e  alla
          verifica della qualita'  degli  scarichi  in  relazione  ai
          limiti  legali,  nonche'   alla   gestione   dell'attivita'
          amministrativa,  contabile  e  di  riscossione  dei  canoni
          relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli
          scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane
          produttive,  agli  enti  assistenziali   e   alle   aziende
          turistiche ricettive e della ristorazione  sono  rilasciate
          previa approvazione dei progetti da  parte  del  comune  di
          Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo
          idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia; 
              m) assicura la gestione delle aree, delle acque  e  dei
          canali di competenza statale nonche' la  riscossione  delle
          relative tasse; 
              n) assicura la gestione e il funzionamento  del  Centro
          sperimentale per modelli idraulici; 
              o)  assicura   attivita'   di   supporto   alle   altre
          amministrazioni responsabili della salvaguardia di  Venezia
          e   della   laguna,   di    coordinamento    e    controllo
          tecnico-amministrativo   delle   attivita'   affidate    al
          concessionario Consorzio Venezia  Nuova,  quali  la  difesa
          dalle acque alte,  la  protezione  dalle  mareggiate  e  la
          riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; 
              p)  esercita   le   funzioni   di   regolazione   della
          navigazione della laguna di Venezia,  nonche'  l'esecuzione
          di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali  di
          navigazione, con esclusione dei canali  marittimi  e  delle
          zone portuali  di  competenza  dell'Autorita'  marittima  e
          dell'Autorita' di  sistema  portuale,  nonche'  dei  rii  e
          canali  interni  al  centro  storico  di  Venezia  e  della
          Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal  Vena
          a Chioggia; 
              q)  rilascia  le  autorizzazioni  e   concessioni   per
          dissodamenti e piantagioni  entro  il  perimetro  lagunare,
          nonche' per il prelievo dalla laguna di  sabbia,  fango  ed
          altri materiali per qualsiasi uso; 
              r) rilascia le  concessioni  o  autorizzazioni  per  lo
          scarico di rifiuti e provvede alla  gestione  dei  relativi
          canoni;  svolge  attivita'  di  monitoraggio  e   controllo
          meteorologico e ambientale, anche  ai  fini  del  controllo
          della qualita' delle acque lagunari,  nonche'  le  relative
          attivita' di laboratorio di analisi  chimiche,  avvalendosi
          anche del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la  protezione
          dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132; 
              s)  esprime  pareri  obbligatori  sulla  validita'  dei
          trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi
          reflui all'interno della laguna, sia per  quelli  defluenti
          in mare aperto tramite canali  artificiali  in  prossimita'
          della laguna; 
              t) verifica la conformita' al progetto  degli  impianti
          di depurazione realizzati. 
              3. L'Autorita' promuove lo studio e  la  ricerca  volti
          alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna,  favorendo
          le  attivita'  di  ricerca  applicata,  di  informazione  e
          didattica, anche tramite il Centro di studio e  di  ricerca
          internazionale   sui   cambiamenti   climatici    di    cui
          all'articolo 1, commi 119 e 120, della  legge  27  dicembre
          2019,  n.  160.  Per  lo  svolgimento   di   tali   compiti
          l'Autorita' si puo'  avvalere  della  collaborazione  delle
          universita' e di enti di ricerca pubblici e privati. 
              4. Sono organi dell'Autorita': 
              a) il Presidente; 
              b) il Comitato di gestione; 
              c) il Comitato consultivo; 
              d) il Collegio dei revisori dei conti. 
              5.  Il   Presidente   e'   il   rappresentante   legale
          dell'Autorita', e' il responsabile del suo funzionamento  e
          ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i  provvedimenti
          che non siano  attribuiti  dalla  presente  disposizione  o
          dallo statuto agli altri organi. Il  Presidente  e'  scelto
          tra persone che abbiano ricoperto  incarichi  istituzionali
          di grande responsabilita' e rilievo  e  dotate  di  alta  e
          riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali
          opera l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          d'intesa con  il  sindaco  della  Citta'  metropolitana  di
          Venezia,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima
          di  tre  anni,  e'  rinnovabile  per  una   volta   ed   e'
          incompatibile con  altri  rapporti  di  lavoro  subordinato
          pubblico  o  privato  e  con  qualsiasi   altra   attivita'
          professionale   privata.   I   dipendenti   di    pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  sono  collocati  in
          posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione
          equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
          per   l'intera   durata   dell'incarico.    All'atto    del
          collocamento fuori ruolo  e'  reso  indisponibile,  per  la
          durata del collocamento fuori ruolo,  un  numero  di  posti
          nella   dotazione    organica    dell'amministrazione    di
          provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.  Al
          Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          secondo i criteri e parametri  previsti  per  gli  enti  ed
          organismi  pubblici  e  posto   a   carico   del   bilancio
          dell'Autorita' e comunque nel limite  di  cui  all'articolo
          23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. 
              6. Il Comitato di gestione e' composto  dal  Presidente
          dell'Autorita', che lo presiede, e da sette  dipendenti  di
          livello dirigenziale scelti tra il personale del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, del Ministero per i  beni  e
          le attivita' culturali e  per  il  turismo,  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia
          e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata  di  tre
          anni, secondo le modalita' previste dallo statuto. In  sede
          di  prima  applicazione,  i  componenti  del  Comitato   di
          gestione  sono   individuati   dalle   Amministrazioni   di
          appartenenza e nominati con  provvedimento  del  Presidente
          dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla data  di
          adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il
          Comitato di gestione delibera, su proposta del  Presidente,
          lo  statuto,   il   regolamento   di   amministrazione,   i
          regolamenti e gli altri  atti  di  carattere  generale  che
          regolano  il  funzionamento   dell'Autorita',   i   bilanci
          preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le  spese  che
          impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se ripartite in
          piu' esercizi, per  importi  superiori  al  limite  fissato
          dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale
          il  voto  del  Presidente.  Il  Presidente  sottopone  alla
          preventiva valutazione del Comitato di gestione  le  scelte
          strategiche   aziendali   e   le   nomine   dei   dirigenti
          responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'.  Ai
          componenti  del  Comitato  di  gestione  non  spetta  alcun
          emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi  titolo
          dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione  relative
          allo statuto, ai  regolamenti  e  agli  atti  di  carattere
          generale che regolano il funzionamento dell'Autorita'  sono
          trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          per   l'approvazione   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. L'approvazione  puo'  essere
          negata  per  ragioni  di  legittimita'  o  di  merito.   Le
          deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque
          giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun
          provvedimento ovvero  non  vengano  chiesti  chiarimenti  o
          documentazione  integrativa;  in  tale  ultima  ipotesi  il
          termine per l'approvazione e' interrotto  sino  a  che  non
          pervengono gli elementi richiesti. 
              7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' si
          avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo  statuto,  di
          un  Comitato  consultivo  composto  da  sette   componenti,
          nominati con provvedimento del  Presidente  dell'Autorita',
          su proposta, rispettivamente, del Sindaco di  Venezia,  del
          Sindaco  di  Chioggia,  del  Presidente  dell'Autorita'  di
          Sistema Portuale  del  Mar  Adriatico  Settentrionale,  del
          Comandante generale del Corpo delle Capitanerie  di  Porto,
          del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione  e
          la  Ricerca  Ambientale,  del   Presidente   della   Giunta
          regionale   del   Veneto   e   del   Segretario    generale
          dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,
          scelti  tra  soggetti,   anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione,  dotati   di   specifiche   e   comprovate
          competenze e esperienza anche in  materia  idraulica  e  di
          morfodinamica  lagunare  e  di  gestione  e   conservazione
          dell'ambiente. Ai componenti del  Comitato  consultivo  non
          spetta alcun emolumento,  compenso  ne'  rimborso  spese  a
          qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da un
          Presidente,  da  due  membri  effettivi  e  due  supplenti,
          nominati con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti: un membro effettivo ed  uno  supplente  sono
          designati dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.  I
          revisori  durano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
          confermati una sola volta. Il  Collegio  dei  revisori  dei
          conti esercita le  funzioni  di  cui  all'articolo  20  del
          decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi  dei
          componenti  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti   sono
          stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze secondo i criteri e  parametri  previsti  per
          gli enti ed organismi pubblici e sono posti  a  carico  del
          bilancio dell'Autorita'. 
              9. Lo statuto  dell'Autorita',  adottato,  in  sede  di
          prima applicazione, dal Presidente dell'Autorita',  sentiti
          il Presidente della  regione  Veneto  e  il  Sindaco  della
          citta' metropolitana di Venezia, e' approvato  con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Lo
          statuto disciplina le competenze degli organi di  direzione
          dell'Autorita',  reca  i  principi   generali   in   ordine
          all'organizzazione  ed  al  funzionamento   dell'Autorita',
          istituendo,  inoltre,  apposita  struttura   di   controllo
          interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le
          organizzazioni  sindacali   maggiormente   rappresentative.
          L'articolazione degli uffici e' stabilita con  disposizioni
          interne  adottate  secondo  le  modalita'  previste   dallo
          statuto. La Corte dei conti  esercita  il  controllo  sulla
          gestione  finanziaria  dell'Autorita'  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorita' si
          avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
          dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui  al
          presente   articolo,   e'   assegnato   all'Autorita'    un
          contingente di personale di 100 unita', di cui  due  unita'
          di livello dirigenziale generale,  sei  unita'  di  livello
          dirigenziale non generale e novantadue  unita'  di  livello
          non   dirigenziale.   L'Autorita'   adotta,   con    propri
          provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento  del
          personale  dirigenziale  e  non   dirigenziale   ai   sensi
          dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165.   In   particolare,   il   regolamento   di
          amministrazione: 
              a)  disciplina  l'organizzazione  e  il   funzionamento
          dell'Autorita'; 
              b)  fissa  le  dotazioni  organiche   complessive   del
          personale di ruolo  dipendente  dall'Autorita'  nel  limite
          massimo di 100 unita'. 
              11. I dipendenti in servizio presso  il  Provveditorato
          interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  il  Veneto,
          Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, svolgono compiti relativi  alle  funzioni
          di cui all'articolo 54, comma 1, lettera  d),  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  sono  trasferiti  nel
          ruolo organico  dell'Autorita'  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di  concerto
          con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
          pubblica amministrazione con  contestuale  riduzione  della
          dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  e
          trasferimento  delle  relative  risorse   finanziarie.   Il
          personale   non   dirigenziale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove
          piu' favorevole, in godimento presso  l'amministrazione  di
          provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno
          ad personam riassorbibile con  i  successivi  miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
              12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate  esigenze,
          nell'ambito della dotazione organica, di  dipendenti  dello
          Stato o  di  altre  amministrazioni  pubbliche  o  di  enti
          pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori
          ruolo o equiparata  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
          ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 7
          della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  ad  esclusione  del
          personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico  ed
          ausiliario delle istituzioni scolastiche. 
              13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma
          10 e al  termine  delle  procedure  di  cui  al  comma  11,
          l'Autorita'   e'   autorizzata   all'assunzione   a   tempo
          indeterminato di due unita' di  personale  dirigenziale  di
          livello non generale per  l'anno  2020  e  delle  rimanenti
          unita' di personale a  copertura  delle  posizioni  vacanti
          disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle
          aree iniziali stabilite nel regolamento di  amministrazione
          di cui  al  comma  10.  Le  procedure  concorsuali  per  il
          reclutamento del personale di  cui  al  presente  comma  si
          svolgono secondo le modalita' di cui agli  articoli  247  e
          249 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,
          valorizzando,  in  particolare,  l'esperienza  maturata  in
          materia di progettazione, costruzione e gestione di  grandi
          opere idrauliche e in materia di  salvaguardia  lagunare  e
          previsione delle maree. 
              14.  Al  personale  dell'Autorita'  si   applicano   le
          disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165
          e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
          dell'area e  del  comparto  funzioni  centrali  secondo  le
          tabelle retributive sezione enti pubblici non economici. 
              15. Nelle more della piena operativita' dell'Autorita',
          la cui data e' determinata con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, adottato  su  proposta  del
          Presidente dell'Autorita' entro sei mesi dall'adozione  del
          regolamento di amministrazione  di  cui  al  comma  10,  le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo, ove gia'  esistenti,  continuano  ad
          essere svolte dalle amministrazioni e dagli  enti  pubblici
          competenti nei diversi settori interessati. 
              15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
          comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio  2021,
          n. 103,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operativita'
          dell'Autorita'  e  della  definizione  della  procedura  di
          liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in
          deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei
          relativi atti aggiuntivi, le attivita'  relative  al  primo
          ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate,
          fino al 31 marzo 2025,  dal  Provveditorato  interregionale
          per le opere pubbliche  per  il  Veneto,  il  Trentino-Alto
          Adige ed il Friuli-Venezia  Giulia  mediante  procedure  di
          evidenza pubblica espletate secondo le  modalita'  previste
          dal codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
          legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle  risorse
          disponibili a  legislazione  vigente.  E'  fatta  salva  la
          facolta' per l'Autorita' di  risolvere  anticipatamente  il
          contratto affidato dal Provveditorato ai  sensi  del  primo
          periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse. 
              16. L'Autorita' e' dotata  di  un  proprio  patrimonio,
          costituito da un fondo di dotazione e dai  beni  mobili  ed
          immobili strumentali alla sua attivita'.  Con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati  i  beni  che   costituiscono   il   patrimonio
          iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  15,  ivi
          compresi quelli relativi  alla  costituzione  ed  al  primo
          avviamento della societa' di cui alla lettera d) del  comma
          2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno  2020  e  in
          euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 114. 
              17. Per le attivita'  di  gestione  e  di  manutenzione
          ordinaria e straordinaria del MOSE e' autorizzata la  spesa
          di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021  al
          2034. Al relativo onere si provvede ai sensi  dell'articolo
          114. 
              18. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni  dalla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          nomina il Commissario  liquidatore  del  Consorzio  Venezia
          Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale  -  ComarS.c.ar.l..
          Con il decreto di  nomina  viene  determinato  il  compenso
          spettante  al  Commissario  liquidatore  sulla  base  delle
          tabelle allegate al  decreto  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 4  febbraio  2010,  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al pagamento di tale compenso sono a carico  delle
          societa' di cui al primo periodo. 
              19. La nomina del Commissario liquidatore  comporta  la
          decadenza di tutti  gli  organi,  anche  straordinari,  del
          Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
          ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario  liquidatore
          assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli  organi
          anche straordinari delle societa' di cui al primo  periodo,
          entro  sessanta  giorni  dalla   nomina   del   Commissario
          liquidatore, trasmettono al Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti, nonche' al  Commissario  liquidatore,  una
          relazione    illustrativa    recante     la     descrizione
          dell'attivita' svolta  ed  il  relativo  rendiconto,  fermi
          restando gli altri obblighi a loro  carico  previsti  dalla
          vigente normativa. 
              20. Il Commissario liquidatore ha il compito: 
              a)  di  gestire  il  Consorzio  Venezia  Nuova   e   la
          Costruzioni Mose  Arsenale  -  ComarS.c.ar.l.  al  fine  di
          ultimare le attivita' di competenza  relative  al  MOSE  ed
          alla tutela e salvaguardia  della  Laguna  di  Venezia,  in
          esecuzione degli atti convenzionali, nonche'  di  procedere
          alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita'; 
              b) di  sciogliere  il  Consorzio  Venezia  Nuova  e  la
          Costruzioni Mose  Arsenale  -  ComarS.c.ar.l.,  provvedendo
          alla relativa liquidazione, successivamente  alla  consegna
          del MOSE all'Autorita' medesima.  Nello  svolgimento  delle
          sue  funzioni,   il   Commissario   liquidatore   provvede,
          altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita'
          svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose
          Arsenale  -  ComarS.c.ar.l.,   nonche'   all'adozione   dei
          necessari atti anche di natura negoziale. 
              21. Il Commissario liquidatore assume  tutti  i  poteri
          ordinari e  straordinari  per  la  gestione  del  Consorzio
          Venezia  Nuova  e  della  Costruzioni   Mose   Arsenale   -
          ComarS.c.ar.l., attenendosi  agli  indirizzi  strategici  e
          operativi del Commissario nominato ai  sensi  dell'articolo
          4, comma 6-bis del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, anche ai fini della  celere  esecuzione  dei  lavori
          relativi per il completamento dell'opera. Le attivita'  del
          Commissario liquidatore  sono  concluse  entro  il  termine
          massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del
          MOSE da parte dell'Autorita'. A  tal  fine  il  Commissario
          liquidatore  provvede  a   costituire,   a   valere   sulle
          disponibilita'  del  Consorzio  Venezia   Nuova   e   della
          Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito  a
          garanzia delle eventuali obbligazioni  non  soddisfatte  al
          termine della liquidazione mediante  versamento  sul  conto
          corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso
          un ufficio postale o un  istituto  di  credito  scelto  dal
          Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non
          riscosse dagli aventi diritto, con  i  relativi  interessi,
          sono  versate  a  cura  del  depositario  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreti
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ad  apposito
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE
          da  parte  del  Commissario  di  cui  al   comma   18,   il
          Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
          Veneto,  Trentino-Alto  Adige  e  Friuli   Venezia   Giulia
          sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   disposizione,   previo   parere
          dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori  oneri
          a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con
          il  concessionario  Consorzio  Venezia  Nuova,  avente   ad
          oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto
          di concessione e dai relativi  atti  aggiuntivi.  L'accordo
          transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data
          della sua sottoscrizione, ferma restando la  sottoposizione
          dello stesso al controllo di legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti. 
              22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984,  n.  798
          e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 4. - 1. E' istituito  un  Comitato  istituzionale
          per  la  salvaguardia  di  Venezia  e  della   sua   laguna
          costituito dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  che
          lo  presiede,  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze,  dal
          Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo, dal Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare,  dal  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca, dal Presidente della  giunta  regionale  del
          Veneto, dal Sindaco della Citta' metropolitana di  Venezia,
          ove  diverso,  dal  Sindaco  di  Venezia,  dal  Sindaco  di
          Chioggia  e  dal  Sindaco  di  Cavallino  Treporti  o  loro
          delegati, nonche'  da  due  rappresentanti  dei  comuni  di
          Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo  e
          Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato. 
              2.   Segretario   del   Comitato   e'   il   Presidente
          dell'Autorita' per la  Laguna  di  Venezia,  che  assicura,
          altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso. 
              3.  Al  Comitato   sono   demandati   l'indirizzo,   il
          coordinamento  e  il  controllo  per   l'attuazione   degli
          interventi previsti dalla presente legge. Esso  approva  il
          piano degli interventi nell'ambito della Laguna di  Venezia
          e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per  la
          loro attuazione. 
              4. Il Comitato trasmette al  Parlamento,  entro  il  30
          settembre di  ogni  anno,  una  relazione  sullo  stato  di
          attuazione degli interventi. 
              5. Il Comitato provvede  all'approvazione  di  apposito
          regolamento,  volto  a  disciplinare   i   propri   aspetti
          organizzativi  e  nel  quale   siano   altresi'   stabilite
          modalita' e  frequenza  con  le  quali  esso  si  riunisce,
          nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.». 
              23. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
          d'intesa con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, procede alla verifica  di  eventuali
          somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e  non
          piu'  dovute,  con  esclusione  delle  somme  perenti,  per
          contratti  di  finanziamento  stipulati   con   istituzioni
          finanziarie  per  la  realizzazione   del   sistema   MOSE.
          All'esito della verifica e comunque non oltre il  31  marzo
          2021, con delibera del Comitato  Interministeriale  per  la
          programmazione economica, su proposta del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definitiva
          ricognizione e conseguente riprogrammazione  delle  risorse
          di cui al primo periodo. Con la predetta delibera le  somme
          disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in
          conto residui, sono assegnate per  il  completamento  e  la
          messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico
          per la tutela e la salvaguardia della  Laguna  di  Venezia,
          noto come sistema MOSE. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato   ad   apportare   le   occorrenti
          variazioni di bilancio anche in conto residui. 
              24. Al  fine  di  tutelare  l'ambiente  e  la  pubblica
          sicurezza nonche' salvaguardare l'unicita' e le  eccellenze
          del  patrimonio  culturale,  paesaggistico   e   ambientale
          italiano, ferme restando tutte le competenze del  Ministero
          per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo,
          previste dal  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui  all'articolo
          1 della legge 20  febbraio  2006,  n.  77,  inseriti  nella
          «lista del patrimonio mondiale» e  posti  sotto  la  tutela
          dell'UNESCO, e' vietato: 
              a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni  altro  atto
          di assenso, ivi compresi le autorizzazioni  paesaggistiche,
          i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale  e  le
          concessioni demaniali per ogni attivita' avente ad  oggetto
          la  costruzione  e  l'esercizio  di   nuovi   impianti   di
          stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO; 
              b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di  stoccaggio
          GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti  dall'UNESCO,
          gia' autorizzati alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione e non ancora in esercizio. 
              25. Con decreto del Ministero dello sviluppo  economico
          adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare, con  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e con  il  Ministero  per  i
          beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo,  sono
          individuate le  autorizzazioni  e  gli  ulteriori  atti  di
          assenso, gia' adottati alla data di entrata in vigore della
          presente disposizione  e  dichiarati  inefficaci  ai  sensi
          delle lettere a) e b) del comma  24,  nonche'  stabiliti  i
          criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'eventuale
          indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse  ivi
          previste. 
              26. E' istituto nello stato di previsione del Ministero
          dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro
          1 milione per l'anno 2020, di euro 15  milioni  per  l'anno
          2021 e di euro 13  milioni  per  l'anno  2022,  finalizzato
          all'erogazione, ove ne ricorrano le condizioni  e  fino  ad
          esaurimento delle risorse, di un indennizzo in  favore  dei
          beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti  di
          assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25.  Agli
          oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro
          per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno  2021  e  di
          euro 13 milioni  per  l'anno  2022  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114. 
              27.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          novembre  1991,  n.  435,  recante  disposizioni   per   la
          sicurezza della navigazione e della  vita  umana  in  mare,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 1, comma  1,  al  numero  21,  dopo  le
          parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti:  «o
          elettrico o combinazione degli stessi.»; 
              b)  all'articolo  81,  sono   apportate   le   seguenti
          modifiche: 
              1) alla rubrica e' soppressa la parola: «liquido»; 
              2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
              «3-bis.  Nelle  navi  e  motonavi  che  effettuano   il
          trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di  linea
          esclusivamente  all'interno  delle  acque  protette   della
          laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo
          stato  gassoso  a  temperatura  ambiente  in  pressione  e'
          effettuato con sistemazioni conformi alle  disposizioni  da
          emanarsi con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti.». 
              27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare,  di  concerto  con  il  Ministro
          della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, previa intesa con la regione Veneto, sono  dettate  le
          disposizioni per il rilascio delle  autorizzazioni  per  la
          movimentazione, in aree ubicate all'interno del  contermine
          lagunare di Venezia, dei sedimenti  risultanti  dall'escavo
          dei fondali del contermine lagunare stesso. Il  decreto  di
          cui al precedente periodo disciplina anche  i  termini  del
          procedimento, la durata dell'autorizzazione e  le  relative
          attivita' di controllo e monitoraggio. 
              27-ter. Le modifiche  e  integrazioni  degli  eventuali
          allegati tecnici al decreto di cui  al  comma  27-bis  sono
          disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
          adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e del mare, di concerto con  il  Ministro  della  salute  e
          previa intesa con la regione Veneto. 
              27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di
          cui  al  comma  27-bis  e'  effettuata  in  ogni  caso   la
          valutazione  di  incidenza  di  cui  all'articolo   5   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 settembre 1997, n.  357.  Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  109,  comma  5-bis,  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al
          comma 27-bis e' acquisito  il  parere  di  una  Commissione
          tecnico-consultiva  istituita  presso   il   Provveditorato
          interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  il  Veneto,
          Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La Commissione
          si esprime entro il termine di trenta giorni. 
              27-sexies. La Commissione di cui al comma  27-quinquies
          e' composta da  cinque  membri  nominati  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  cui  uno
          designato dall'Istituto superiore per la  protezione  e  la
          ricerca ambientale, con funzioni  di  presidente,  uno  dal
          provveditore interregionale per le opere pubbliche  per  il
          Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli  Venezia  Giulia,  uno
          dall'Istituto  superiore  di  sanita',   uno   dall'Agenzia
          regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del
          Veneto e uno dal  Consiglio  nazionale  delle  ricerche.  I
          componenti della Commissione sono scelti tra  il  personale
          di  livello  dirigenziale  appartenente  ai   ruoli   delle
          amministrazioni designanti. L'incarico di componente  della
          Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile  una
          sola volta. Le funzioni  di  segreteria  della  Commissione
          sono svolte, nei limiti delle risorse umane  e  strumentali
          disponibili  a  legislazione  vigente,  dal  Provveditorato
          interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  il  Veneto,
          Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai  componenti
          della Commissione non spetta  alcun  emolumento,  compenso,
          ne' rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.»