Art. 11 
 
                       Edilizia universitaria 
 
  1. Al fine di sostenere gli studenti  della  formazione  superiore,
nonche' di incrementare la disponibilita' di alloggi  e  posti  letto
per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione  del  diritto  di
proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o
altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine
di contratti di  locazione  gia'  in  essere  da  parte  di  soggetti
pubblici e privati in  relazione  ad  immobili  adibiti  a  residenze
universitarie,  in  considerazione  della  rimodulazione  del  target
M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di  Ripresa  e  Resilienza,
nello stato di previsione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca e' istituito un  Fondo  finalizzato  alla  corresponsione  di
tutti gli importi dovuti a titolo ((di cofinanziamento))  nell'ambito
delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter,
e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, ((n. 338,  con))
una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per
ciascuno degli anni dal 2024 al  2032,  euro  11.370.000  per  l'anno
2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035,
euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037,  euro
2.501.000 per l'anno 2038,  euro  2.186.000  per  l'anno  2039,  euro
1.809.000 per l'anno 2040,  euro  1.540.000  per  l'anno  2041,  euro
570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043,  euro  487.000  per
ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per  l'anno  2047,
euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al  2053.  Ai  relativi
oneri si provvede((, per ciascuno degli anni dal 2023 al  2026,))  ai
sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal  2027  al  2053,  mediante
corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2. Le procedure amministrative relative agli interventi di  cui  al
comma 1, gia' concluse ovvero ancora in corso alla data di entrata in
vigore del presente  decreto-legge,  nonche'  i  connessi  pagamenti,
conservano piena validita' ed efficacia ad ogni effetto di legge. 
  3. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  entro  il  30
giugno 2026, effettua il monitoraggio  degli  interventi  di  cui  al
comma  1,  tenendo  conto  della  quota  di   alloggi   eventualmente
riconosciuti ammissibili da parte della Commissione europea, ai  fini
del conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7  del  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
  ((3-bis. E' consentito  il  trasferimento  a  qualsiasi  titolo  di
immobili  oggetto  di  cofinanziamento  nell'ambito  della  procedura
amministrativa di cui all'articolo  1-bis  della  legge  14  novembre
2000, n.  338,  anche  in  corso  di  costruzione,  ai  FIA  italiani
immobiliari  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  q),   del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 5 marzo  2015,  n.  30.  In  tal  caso  il  beneficiario  del
cofinanziamento e  il  FIA  italiano  immobiliare  devono  comunicare
congiuntamente al  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  il
valore di trasferimento dell'immobile e il FIA  italiano  immobiliare
deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal  beneficiario
del cofinanziamento. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e
approva  o  rigetta  l'istanza  ricevuta,  dandone  comunicazione  ai
soggetti interessati. 
  3-ter. Il contributo di cui all'articolo 2 della  legge  13  maggio
1965, n. 494, e' incrementato  di  euro  16.000.000  per  l'esercizio
2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
euro 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni  recate
dal presente comma, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  e  1-bis,  della
          legge 14 novembre 2000, n.338 (Disposizioni in  materia  di
          alloggi e residenze per studenti universitari): 
              «Art.  1  (Interventi  per  alloggi  e  residenze   per
          studenti universitari). - 1.  Per  consentire  il  concorso
          dello Stato alla realizzazione di interventi necessari  per
          l'abbattimento   delle   barriere   architettoniche,    per
          l'adeguamento  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
          sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il  recupero
          e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o
          da  adibire  ad  alloggi  o  residenze  per  gli   studenti
          universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione  e
          acquisto di  aree  ed  edifici  da  adibire  alla  medesima
          finalita' da parte delle regioni, delle  province  autonome
          di Trento  e  di  Bolzano,  degli  organismi  regionali  di
          gestione per il diritto allo studio  universitario  di  cui
          all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390,  delle
          universita' statali e di  quelle  legalmente  riconosciute,
          dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge
          31  ottobre  1966,  n.  942,   di   consorzi   universitari
          costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo  unico
          delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con  regio
          decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti
          senza fini di lucro e di organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita' sociale operanti  nel  settore  del  diritto  allo
          studio, e' autorizzata la spesa di  lire  60  miliardi  per
          ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003
          l'ammontare  della  spesa  e'   determinato   dalla   legge
          finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Gli interventi  di  cui  al  presente  comma
          possono  essere  affidati,  nel  rispetto   delle   vigenti
          disposizioni in materia  di  lavori  pubblici,  a  soggetti
          privati in concessione  di  costruzione  e  gestione  o  in
          concessione di servizi, o a societa' di capitali  pubbliche
          o a societa'  miste  pubblico-private  anche  a  prevalente
          capitale privato. 
              2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1
          attraverso un contributo non superiore al 75 per cento  del
          costo totale previsto da progetti esecutivi  immediatamente
          realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento  e
          di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli
          altri  soggetti  che  partecipano  al  finanziamento  degli
          interventi non possono utilizzare per la relativa copertura
          finanziaria  le  risorse  gia'  stanziate  negli   esercizi
          precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai  finanziamenti
          statali  per  l'edilizia  residenziale   pubblica   possono
          concorrere alla copertura finanziaria della quota a  carico
          dei  soggetti  beneficiari  in  misura  non  superiore   al
          sessanta per cento. 
              3. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica,  sentite  la  Conferenza
          dei rettori delle  universita'  italiane  e  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  definite,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  le  procedure  e  le  modalita'  per   la
          presentazione dei progetti e per l'erogazione dei  relativi
          finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi
          ed  efficaci  la  selezione   e   il   monitoraggio   degli
          interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con
          modalita' digitali e attraverso  la  informatizzazione  del
          processo edilizio e del progetto con  l'esclusivo  utilizzo
          di strumenti per la rappresentazione digitale del  processo
          costruttivo.  I  progetti  devono  prevedere,  a  pena   di
          inammissibilita', il numero dei  posti  letto  attesi.  Con
          decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  sono
          individuati i  progetti  ammessi  a  finanziamento  e  sono
          assegnate   le   relative    risorse,    con    conseguente
          individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti  ai
          singoli progetti. 
              4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma  1  hanno
          la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche'
          di offrire  anche  agli  altri  iscritti  alle  universita'
          servizi  di  supporto  alla  didattica  e  alla  ricerca  e
          attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge,  sentiti  il  Ministro  dei
          lavori pubblici e la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono definiti gli standard  minimi  qualitativi
          degli  interventi  per   gli   alloggi   e   le   residenze
          universitarie di cui alla  presente  legge,  nonche'  linee
          guida relative ai parametri tecnici  ed  economici  per  la
          loro realizzazione, anche in deroga alle norme  vigenti  in
          materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga
          la  destinazione  degli  alloggi  e  delle  residenze  alle
          finalita'  di  cui  alla  presente   legge.   Resta   ferma
          l'applicazione delle vigenti  disposizioni  in  materia  di
          controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il
          decreto  di  cui  al  presente  comma   prevede   parametri
          differenziati   per   gli   interventi   di    manutenzione
          straordinaria,  recupero,  ristrutturazione   e   per   gli
          interventi di nuova costruzione, al fine di  assicurare  la
          tutela dei valori architettonici degli  edifici  esistenti,
          garantendo comunque il  rispetto  delle  esigenze  relative
          alla sicurezza, alla prevenzione antisismica,  alla  tutela
          igienico-sanitaria,  nonche'   alla   tutela   dei   valori
          storico-artistici. Le disposizioni del  decreto  prevalgono
          su quelle dei regolamenti edilizi. 
              4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi  individuati
          nella  comunicazione  della  Commissione  europea   dell'11
          dicembre 2019 sul Green Deal europeo,  recepiti  nel  Piano
          nazionale  di   ripresa   e   resilienza,   sono   promossi
          prioritariamente la  ristrutturazione,  la  trasformazione,
          anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione,
          e l'acquisto di strutture  ed  immobili  esistenti  con  la
          finalita' di perseguire elevati standard  ambientali  nella
          costruzione e nella gestione degli interventi. 
              4-ter. Le risorse del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza  indicate  nell'ambito  dei  bandi  adottati  in
          applicazione della presente legge possono essere  destinate
          anche all'acquisizione da parte  dei  soggetti  di  cui  al
          comma 1, nonche' di  altri  soggetti  pubblici  e  privati,
          della  disponibilita'   di   posti   letto   per   studenti
          universitari,  mediante  l'acquisizione  del   diritto   di
          proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un  rapporto  di
          locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi
          di adeguamento delle residenze universitarie agli  standard
          di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11
          dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo,
          recepiti nel Piano nazionale di ripresa e  resilienza.  Con
          separato bando riservato alle finalita' di cui al  presente
          comma,   da   adottarsi   con    decreto    del    Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,   sono   definite   le
          procedure e le modalita' per la presentazione dei  progetti
          e  per  l'erogazione  dei  relativi  finanziamenti  e  sono
          indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4,  al
          fine di adeguarli  alle  modalita'  di  acquisizione  della
          disponibilita' di posti letto di cui al primo  periodo.  Al
          fine di raggiungere gli  obiettivi  temporali  connessi  al
          target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          sul decreto di cui al secondo periodo e  sul  provvedimento
          di nomina della commissione di cui al  comma  5,  che  puo'
          essere  composta  da  rappresentati   indicati   dal   solo
          Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  possono  non
          essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4  e  5.  Agli
          acquisti di  cui  al  presente  comma  non  si  applica  la
          disposizione  di  cui  all'articolo  12,   comma   1,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              5. Gli enti di  cui  al  comma  1  elaborano  specifici
          progetti per la realizzazione degli  interventi  entro  tre
          mesi  dall'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  4.
          All'istruttoria  dei  progetti  provvede  una   commissione
          istituita    presso    il    Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca,  nominata  dal  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          in modo da  assicurare  la  rappresentanza  paritetica  del
          predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante  dal
          funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi
          o maggiori oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  per  un
          importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi  di
          cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste
          dal medesimo comma. Il Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca   scientifica    e    tecnologica,    sulla    base
          dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua  i
          progetti  ammessi  al  cofinanziamento  nei  limiti   delle
          risorse disponibili e procede alla ripartizione  dei  fondi
          con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con
          il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati
          di avanzamento dei lavori secondo i tempi  e  le  modalita'
          previsti nei progetti. Il piano prevede anche le  modalita'
          di revoca dei finanziamenti concessi nel caso  in  cui  non
          siano state rispettate le scadenze  previste  nei  progetti
          presentati per  il  cofinanziamento  e  l'assegnazione  dei
          finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva. 
              6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici
          di cui alla presente legge sono prioritariamente  destinati
          al soddisfacimento delle esigenze degli studenti  capaci  e
          meritevoli  privi  di  mezzi  sulla  base  dei  criteri  di
          valutazione  della  condizione  economica  e   del   merito
          stabiliti dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri emanato ai sensi dell'articolo  4  della  legge  2
          dicembre 1991, n. 390. 
              7.  Qualora  in  singole  regioni  o  province  risulti
          esaurita la graduatoria degli idonei nel  concorso  per  la
          concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore  di
          cui agli articoli 8 e 16 della legge 2  dicembre  1991,  n.
          390, le risorse del fondo di cui al comma  4  dell'articolo
          16 della  stessa  legge  possono  essere  utilizzate  dalle
          stesse regioni o province autonome per  gli  interventi  di
          cui al comma 1 del presente articolo. 
              8. Per tenere conto  delle  specifiche  esigenze  degli
          alloggi e delle residenze per  gli  studenti  universitari,
          gli  interventi  finanziati,   ai   sensi   del   comma   2
          dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n.  390,  con
          le  risorse   regionali   disponibili   per   i   programmi
          pluriennali per l'edilizia residenziale  pubblica,  possono
          essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge  17
          febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle  regioni  o
          tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e  anche
          in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui
          agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto  1978,  n.  457,
          purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto di  cui
          al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione  che
          permanga la destinazione delle opere alle  finalita'  della
          presente legge. Resta ferma  l'applicazione  delle  vigenti
          disposizioni  in  materia  di  controlli  da  parte   delle
          competenti autorita' regionali. 
              9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge  2  dicembre
          1991, n. 390, e' abrogato. 
              10. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 60 miliardi  annue  per  il  triennio
          2000-2002, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
          dei fondi per l'edilizia universitaria di cui  all'articolo
          7, comma 8, della legge 22  dicembre  1986,  n.  910,  allo
          scopo     intendendosi     corrispondentemente      ridotta
          l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.» 
              «Art. 1-bis (Nuovo  housing  universitario).  -  1.  Le
          risorse  previste  dalla  riforma  1.7  della  missione  4,
          componente 1, del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
          (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di
          euro, all'acquisizione della disponibilita' di nuovi  posti
          letto  presso  alloggi  o  residenze  per  studenti   delle
          istituzioni  della  formazione  superiore,  ai   fini   del
          perseguimento  delle  finalita'  previste  dalla   medesima
          riforma. 
              2. Le risorse destinate  ai  sensi  del  comma  1  sono
          assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato  con
          le universita', con  le  istituzioni  dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica e con  gli  enti  regionali
          per il diritto allo studio, alle  imprese,  agli  operatori
          economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  p),  del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e  agli  altri  soggetti
          privati di cui all'articolo  1,  comma  1,  della  presente
          legge  sulla  base  delle  proposte  selezionate   da   una
          commissione istituita presso il Ministero  dell'universita'
          e della ricerca, secondo le procedure definite dal  decreto
          di cui al comma 7.  Ai  componenti  della  commissione  non
          spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
          altri emolumenti comunque denominati. 
              3.  La  ripartizione  delle  risorse  tra  le  proposte
          selezionate ai sensi del comma 2 e' effettuata, con decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca,  sulla  base
          del numero dei posti letto  previsti  in  base  a  ciascuna
          proposta e  tenuto  conto  dei  fabbisogni  espressi  dalla
          ricognizione  effettuata  con  le  modalita'  indicate  dal
          decreto di cui al comma 7, nonche' della quota da riservare
          alle regioni del Mezzogiorno,  ai  sensi  dell'articolo  2,
          comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge  31  maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di  cui  al
          presente comma e' effettuata in esito alla effettiva  messa
          a disposizione, anche tramite  appositi  bandi,  dei  posti
          letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento. 
              4. Le risorse assegnate  ai  sensi  del  comma  3  sono
          destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di  esso,
          dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai
          sensi del presente articolo presso alloggi o residenze  per
          i primi tre anni dalla effettiva fruibilita' degli stessi. 
              5. I  soggetti  aggiudicatari  ai  sensi  del  comma  3
          assicurano la destinazione d'uso prevalente degli  immobili
          utilizzati  per  le  finalita'  del  presente  articolo  ad
          alloggio o  residenza  per  studenti  con  possibilita'  di
          destinazione ad altra finalita', anche  a  titolo  oneroso,
          delle parti della struttura eventualmente  non  utilizzate,
          ovvero degli stessi alloggi o  residenze  in  relazione  ai
          periodi non  correlati  allo  svolgimento  delle  attivita'
          didattiche. 
              6. La riduzione della  disponibilita'  di  posti  letto
          rispetto  al  numero  degli  stessi  indicato  in  sede  di
          proposta comporta la riduzione delle somme  erogate  e  dei
          benefici di cui ai commi 9 e  10  in  misura  proporzionale
          alla riduzione della disponibilita' prevista.  In  caso  di
          mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o
          residenza per studente degli  immobili  utilizzati  per  le
          finalita' del presente articolo, il soggetto aggiudicatario
          decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11. 
              7. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca,  sentite   la   Conferenza   dei   rettori   delle
          universita' italiane  e  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono definiti: 
              a) la composizione della commissione di valutazione  di
          cui al comma 2; 
              b) le procedure  per  la  ricognizione  dei  fabbisogni
          territoriali di posti letto; 
              c) le procedure per la presentazione delle proposte  di
          intervento e per la loro  valutazione,  nonche'  il  numero
          minimo di posti letto per intervento; 
              d) le procedure e i criteri  volti  ad  individuare  il
          corrispettivo unitario per i  posti  letto,  tenendo  conto
          dell'ambito  territoriale,  dei  valori   di   mercato   di
          riferimento, delle tipologie degli immobili e  del  livello
          dei servizi offerti agli studenti nonche'  della  riduzione
          del 15 per cento in ragione della finalita'  sociale  delle
          misure di cui al presente articolo; 
              e) le garanzie patrimoniali minime  per  accedere  alle
          misure di cui  al  presente  articolo,  anche  al  fine  di
          assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno  nove
          anni   successivi   al   terzo   anno,    con    decorrenza
          dall'acquisizione  della  disponibilita'  degli  alloggi  o
          delle residenze per l'utilizzo previsto; 
              f) gli standard  minimi  qualitativi  degli  alloggi  o
          delle residenze  e  degli  ulteriori  servizi  offerti,  in
          relazione sia allo spazio  comune  per  studente  che  alle
          relative dotazioni strumentali, fermo restando il  rispetto
          del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo
          all'ambiente (DNSH). 
              8. I posti letto ottenuti  con  le  misure  di  cui  al
          presente articolo sono destinati agli studenti  fuori  sede
          individuati sulla base delle graduatorie del  diritto  allo
          studio, ovvero di quelle di merito. 
              9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024,  le  somme
          corrisposte ai  sensi  del  comma  4  non  concorrono  alla
          formazione del reddito ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          societa', nonche' alla formazione del  valore  netto  della
          produzione ai fini dell'imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive. I redditi derivanti dalla messa a  disposizione
          di posti letto presso  alloggi  o  residenze  per  studenti
          universitari di cui  al  presente  articolo,  salvo  quanto
          previsto al primo periodo, non concorrono  alla  formazione
          del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone
          fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa',  nonche'
          alla formazione del valore della produzione netta  ai  fini
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,  nella
          misura del 40 per cento,  a  condizione  che  tali  redditi
          rappresentino piu' della meta' del reddito complessivamente
          derivante dall'immobile. 
              10. Gli atti aventi ad oggetto gli  immobili  destinati
          ad alloggi o residenze per studenti universitari  stipulati
          in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di  cui
          al presente articolo sono esenti dall'imposta di  bollo  di
          cui decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 642, e dall'imposta di registro prevista dal testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  26
          aprile 1986,  n.  131.  Ferma  restando  la  decadenza  dal
          beneficio prevista dal comma 6,  qualora  a  seguito  della
          stipula degli atti di cui al primo periodo non  venga  dato
          seguito,  entro  i  termini   previsti,   agli   interventi
          finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli
          alloggi o delle residenze universitarie,  si  determina  la
          decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma. 
              11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma  3  e'
          riconosciuto  un  contributo   sotto   forma   di   credito
          d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a
          titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1,
          comma 738,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  in
          relazione agli immobili, o a parte di  essi,  destinati  ad
          alloggio o residenza per studenti  ai  sensi  del  presente
          articolo.   Il   credito    d'imposta    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  sono  definite   le   disposizioni
          attuative  della  misura,  con  particolare  riguardo  alle
          procedure di concessione e  di  fruizione  del  contributo,
          sotto  forma  di  credito  d'imposta,  anche  al  fine  del
          rispetto del limite di spesa  di  cui  al  presente  comma,
          nonche' alle condizioni di revoca e  all'effettuazione  dei
          controlli.  Agli  oneri   derivanti   dall'attuazione   del
          presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di  euro
          annui a decorrere dal 2024. 
              12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  9,
          secondo periodo, valutati  in  19,1  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2026, e del comma 11, pari a 5  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2024, si provvede: 
              a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno  2024  e  12,1
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,  mediante
          riduzione per  12,1  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'universita' e della ricerca; 
              b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno  2025  e  3,7
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2026  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              13.». 
              - Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
          29 novembre 2004,  n.282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n.307  (Disposizioni  urgenti
          in materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 10-bis. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30,
          concernente  regolamento  attuativo  dell'articolo  39  del
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58   (TUF)
          concernente la  determinazione  dei  criteri  generali  cui
          devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo
          del risparmio (OICR) italiani: 
              "Art. 1 (Definizioni). - 1.  Nel  presente  regolamento
          s'intendono per: 
              a)  «Testo  Unico  della  Finanza  (TUF)»:  il  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58   e   successive
          modificazioni; 
              b) «Testo Unico Bancario (TUB)»: il decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; 
              c) «Oicr»: l'organismo di investimento  collettivo  del
          risparmio come definito dall'articolo 1, comma  1,  lettera
          k), del TUF; 
              d) «Oicr aperto»: l'Oicr di cui all'articolo  1,  comma
          1, lettera k-bis), del TUF; 
              e) «Oicr chiuso»: l'Oicr diverso da quello aperto; 
              f) «Oicr italiani»: gli Oicr  di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera l, del TUF; 
              g)  «fondo»:  il  fondo  comune  di  investimento  come
          definito dall'articolo 1, comma 1, lettera j), del TUF; 
              h) «Sicav»: la  societa'  di  investimento  a  capitale
          variabile come definita dall'articolo 1, comma  1,  lettera
          i), del TUF; 
              i) «Sicaf»: la  societa'  di  investimento  a  capitale
          fisso come  definita  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera
          i-bis), del TUF; 
              l) «OICVM italiani»: gli Oicr di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera m), del TUF; 
              m) «FIA»: l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione
          della direttiva 2011/61/UE; 
              n) «FIA italiano»: l'Oicr di cui all'articolo 1,  comma
          1, lettera m-ter), del TUF; 
              o) «FIA italiano riservato»: l'Oicr di cui all'articolo
          1, comma 1, lettera m-quater), del TUF; 
              p) «investitori professionali»: i clienti professionali
          privati, i clienti professionali pubblici,  nonche'  coloro
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali, ai sensi dell'articolo 6, commi  2-quinquies
          e 2-sexies, del TUF; 
              q) «FIA italiani immobiliari»: i fondi e le  Sicaf  che
          investono in beni immobili, diritti reali immobiliari,  ivi
          inclusi  quelli   derivanti   da   contratti   di   leasing
          immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori,
          partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri  FIA
          immobiliari, anche esteri; 
              r)  «partecipazioni  in   societa'   immobiliari»:   le
          partecipazioni  in  societa'  di  capitali   che   svolgono
          attivita'   di   costruzione,   valorizzazione,   acquisto,
          alienazione e gestione di immobili; 
              s) «mercato regolamentato»:  il  mercato  regolamentato
          iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma  2  o
          nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67,  comma  1,
          del  TUF  o  altro   mercato   regolamentato   regolarmente
          funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato
          nel regolamento del fondo; 
              t) «sistema multilaterale di negoziazione»: il  sistema
          multilaterale di  negoziazione  rientrante  nell'ambito  di
          applicazione della direttiva 2004/39/CE; 
              u) «gestore»: uno dei soggetti di cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera q-bis), del TUF; 
              v) «Sgr»: la societa' di gestione del risparmio di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera o), del TUF; 
              z)   «gestione   di   portafogli»:   il   servizio   di
          investimento di cui all'articolo 1, comma 5-quinquies,  del
          TUF; 
              aa) «portafoglio finanziario»:  il  valore  complessivo
          del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di
          investimento   assicurativi    e    strumenti    finanziari
          disponibili anche presso altri intermediari o gestori; 
              bb) «prodotti di investimento assicurativi»: i prodotti
          di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del TUF; 
              cc)  «strumento   finanziario»:   qualsiasi   strumento
          riportato nella Sezione C dell'Allegato I del TUF; 
              dd) «personale»: i dipendenti  e  coloro  che  comunque
          operano  sulla  base  di  rapporti   che   ne   determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 
              2. Le espressioni adoperate nel  presente  regolamento,
          ove non diversamente definite, hanno lo stesso  significato
          indicato nel TUF.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  13
          maggio 1965, n. 494 (Concessione al Comitato nazionale  per
          l'energia nucleare di un contributo  statale  di  lire  150
          miliardi per il quinquennio 1965-1969 e  di  un  contributo
          statale di 7.500 milioni  per  il  periodo  finanziario  1°
          luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla  legge  11  agosto
          1960, n. 933): 
              «Art. 2. - Le spese della partecipazione dell'Italia al
          Centro  europeo   di   ricerche   nucleari   (C.E.R.N.)   e
          all'Agenzia internazionale dell'energia atomica  (A.I.E.A.)
          graveranno  sul  bilancio  del  Ministero  del   tesoro   a
          decorrere dall'esercizio finanziario 1965.»