((Art. 13 bis Disposizioni fiscali per l'industria fonografica 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo) come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Misure urgenti per la promozione della musica, nonche' degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore). - 1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta. 2. 3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 4. 5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo."; b) all'articolo 69, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo."; c) all'articolo 71, dopo la parola: "licenze" sono inserite le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attivita'".».