Art. 14 
 
Rifinanziamento ((del)) Fondo di cui articolo  7-bis,  comma  3,  del
  decreto-legge 16 giugno 2022 n.  68  convertito  con  modificazioni
  dalla legge 5 agosto 2022 n. 108 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16
giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5  agosto
2022, n. 108 e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno  2023.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   7-bis,   del
          decreto-legge  16  giugno  2022  n.   68   convertito   con
          modificazioni  dalla   legge   5   agosto   2022   n.   108
          (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo  delle
          infrastrutture,   dei   trasporti   e    della    mobilita'
          sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e  per  la
          funzionalita' del Ministero delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili): 
              «Art.  7-bis  (Disposizioni  urgenti  in   materia   di
          concessioni e infrastrutture autostradali). - 1. In caso di
          estinzione   di   una    concessione    autostradale    per
          inadempimento del concessionario ai sensi dell'articolo  35
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,
          l'importo previsto ai sensi del quarto periodo del comma  1
          del medesimo articolo 35 e' determinato, previa appropriata
          verifica delle voci di  bilancio  in  coerenza  con  quanto
          previsto  dall'articolo  176,  comma  4,  del  codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, e a seguito di asseverazione da parte  di  una
          primaria societa' di revisione, con  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili
          adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   entro   dodici   mesi   dall'estinzione    della
          concessione. E' fatto salvo il diritto  del  concedente  al
          risarcimento dei  danni  cagionati  dall'inadempimento  del
          concessionario,  determinato  tenendo  conto  anche   delle
          risultanze   delle   ispezioni   effettuate    dall'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali e autostradali,  su  richiesta  del
          concedente,   finalizzate    a    verificare    lo    stato
          dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione. 
              2.  Il   concedente   e'   autorizzato   a   trattenere
          dall'ammontare determinato ai sensi del comma  1  l'importo
          corrispondente  all'eventuale  credito  vantato   dall'ANAS
          S.p.a., a titolo di prezzo di  concessione,  nei  confronti
          del  concessionario.  Le  somme  trattenute  sono   versate
          all'ANAS S.p.a. nei termini e secondo le modalita' definiti
          con la  medesima  societa'  e  d'intesa  con  il  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  anche  tenendo  conto  del
          flusso di  cassa  derivante  dai  proventi  della  gestione
          dell'infrastruttura  autostradale  eventualmente   affidata
          all'ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo  35,  comma  1,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.  8.  Sulle
          somme trattenute non decorrono ulteriori interessi. 
              3. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  istituito
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili un  fondo  con
          una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di
          euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e
          250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli  oneri  derivanti
          dal presente  comma  si  provvede  ai  sensi  dell'articolo
          7-quater. 
              4.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione   degli
          interventi  infrastrutturali  di  cui  alle  delibere   del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          n.  26  del  25  giugno  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno
          2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  264  del  24
          ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento
          per l'affidamento di detti  interventi,  sono  disposte  la
          proroga di ulteriori due anni, fino al 3 agosto  2024,  del
          termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di
          cui alla dichiarazione di pubblica  utilita',  apposta  dal
          medesimo Comitato interministeriale con la delibera  n.  88
          del 18 novembre 2010, pubblicata nel supplemento  ordinario
          n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26  agosto  2011,
          nonche' la proroga  di  ulteriori  due  anni,  fino  al  10
          dicembre 2024, del  termine  previsto  per  l'adozione  dei
          decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di  pubblica
          utilita', apposta dal medesimo  Comitato  interministeriale
          con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli  eventuali
          oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di
          esproprio  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 2,  comma  2-terdecies,  ultimo  periodo,  del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.».