Art. 15 
 
                           Anticipo difesa 
 
  1.  Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  dei  programmi  di
ammodernamento  e  rinnovamento  destinati  alla  difesa   nazionale,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7
agosto 1997, n. 266 e'  rifinanziata  di  326  milioni  di  euro  per
l'esercizio  2023.  Ai  relativi   oneri   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 23. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  7
          agosto 1997, n.266 (Interventi urgenti per l'economia): 
              «Art. 4 (Programmi del settore aeronautico).  -  1.  E'
          autorizzata l'ulteriore  spesa  di  lire  65  miliardi  nel
          quinquennio 1997-2001, di cui 5  miliardi  nel  1997  e  15
          miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per  gli
          interventi  di   cui   all'articolo   6,   comma   7,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. 
              2. E' autorizzato il limite  di  impegno  decennale  di
          lire 105 miliardi per l'anno 1998 per la finalita'  di  cui
          all'articolo 3, primo comma, lettera  a),  della  legge  24
          dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalita'  di
          cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre
          1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          novembre  1994,  n.  644,  nonche',  in  particolare,   per
          sviluppare le capacita' di  collaborazione  internazionale,
          con  particolare  riferimento  alle  intese  produttive   e
          tecnologiche volte ad acquisire,  da  parte  dell'industria
          aeronautica  nazionale,  significative  quote   di   lavoro
          nell'ambito  dei  maggiori  programmi  aeronautici   civili
          predisposti dall'industria dell'Unione europea. 
              3. Per garantire un qualificato livello della  presenza
          italiana nei programmi  aeronautici  di  elevato  contenuto
          tecnologico, connessi  alle  esigenze  della  difesa  aerea
          nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, e'
          autorizzato il limite di  impegno  decennale  di  lire  100
          miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro
          e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni  di  mutuo   in
          relazione  al  predetto  limite  di  impegno  nonche'   per
          corrispondere le quote di competenza italiana del programma
          EFA  (European  fighter  aircraft)  in   conformita'   alle
          indicazioni del Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministero   della
          difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.».