Art. 17 
 
     ((Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali)) 
 
  1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di
cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023((.)) 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro  per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20, della  legge  8
          novembre 2000, n.328 (Legge quadro per la realizzazione del
          sistema integrato di interventi e servizi sociali): 
              «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali).  -
          1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di
          politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del  Fondo
          nazionale per le politiche sociali. 
              2. Per le finalita' della presente legge  il  Fondo  di
          cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni  per
          l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001  e  di
          lire  922.500  milioni  a  decorrere  dall'anno  2002.   Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2000-2002, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  2000,  allo   scopo
          utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a
          lire 591.500 milioni per  l'anno  2001  e  a  lire  752.500
          milioni  per  l'anno  2002,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a
          lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001  e  2002,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della   pubblica
          istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno  degli
          anni  2001  e  2002,  le   proiezioni   dell'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno; quanto  a  lire  20.000
          milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le  proiezioni
          dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
          l'estero. 
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              4.  La  definizione  dei  livelli  essenziali  di   cui
          all'articolo 22  e'  effettuata  contestualmente  a  quella
          delle risorse  da  assegnare  al  Fondo  nazionale  per  le
          politiche sociali  tenuto  conto  delle  risorse  ordinarie
          destinate alla spesa sociale dalle  regioni  e  dagli  enti
          locali,  nel  rispetto  delle  compatibilita'   finanziarie
          definite per  l'intero  sistema  di  finanza  pubblica  dal
          Documento di programmazione economico-finanziaria. 
              5. Con regolamento, da emanare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
          provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi  per
          la ripartizione delle  risorse  finanziarie  confluite  nel
          Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni
          di legge,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) razionalizzare e armonizzare le  procedure  medesime
          ed evitare sovrapposizioni e  diseconomie  nell'allocazione
          delle risorse; 
              b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive  a
          favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma
          3, lettera a); 
              c)  garantire  che  gli  stanziamenti  a  favore  delle
          regioni  e  degli  enti  locali  costituiscano   quote   di
          cofinanziamento dei programmi e dei relativi  interventi  e
          prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine  di
          realizzare un sistema  di  progressiva  perequazione  della
          spesa  in  ambito  nazionale  per  il  perseguimento  degli
          obiettivi del Piano nazionale; 
              d)  prevedere  forme  di   monitoraggio,   verifica   e
          valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
          interventi,   nonche'   modalita'   per   la   revoca   dei
          finanziamenti in caso di mancato  impegno  da  parte  degli
          enti destinatari entro periodi determinati; 
              e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di
          entrata in vigore del regolamento. 
              6. Lo schema di regolamento di cui al comma  5,  previa
          deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei   ministri,
          acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  e'  trasmesso   successivamente   alle   Camere   per
          l'espressione  del  parere  da   parte   delle   competenti
          Commissioni parlamentari, che si pronunciano  entro  trenta
          giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale
          termine, il regolamento puo' essere emanato. 
              7. Il Ministro per la solidarieta' sociale,  sentiti  i
          Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, provvede, con  proprio  decreto,  annualmente
          alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per  le
          politiche sociali, tenuto conto della  quota  riservata  di
          cui all'articolo 15, sulla base delle linee  contenute  nel
          Piano nazionale e dei parametri  di  cui  all'articolo  18,
          comma 3, lettera n). In sede di  prima  applicazione  della
          presente legge, entro novanta giorni dalla data  della  sua
          entrata in vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale,
          sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la  Conferenza
          unificata  di  cui  al  citato  articolo  8   del   decreto
          legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto  di  cui  al
          presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo
          18, comma 3, lettera  n).  La  ripartizione  garantisce  le
          risorse necessarie per l'adempimento delle  prestazioni  di
          cui all'articolo 24. 
              8.  A  decorrere   dall'anno   2002   lo   stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5  agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo
          24 della presente legge. 
              9.  Alla  data  di  entrata  in  vigore   del   decreto
          legislativo  di  cui  all'articolo  24,  confluiscono   con
          specifica  finalizzazione  nel  Fondo  nazionale   per   le
          politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al
          finanziamento delle prestazioni  individuate  dal  medesimo
          decreto legislativo. 
              10.  A1  Fondo  nazionale  per  le  politiche   sociali
          affluiscono, altresi',  somme  derivanti  da  contributi  e
          donazioni  eventualmente   disposti   da   privati,   enti,
          fondazioni,  organizzazioni,   anche   internazionali,   da
          organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata
          del bilancio dello Stato per  essere  assegnate  al  citato
          Fondo nazionale. 
              11. Qualora le  regioni  ed  i  comuni  non  provvedano
          all'impegno  contabile  della  quota   non   specificamente
          finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
          tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il
          Ministro per la solidarieta' sociale, con le  modalita'  di
          cui al medesimo comma 7, provvede alla  rideterminazione  e
          alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo
          di mantenere invariata nel triennio  la  quota  complessiva
          dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.».