((Art. 17 bis 
 
        Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus 
 
  1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15,  le  parole:  «terzo  anno  successivo»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «quarto anno successivo» e le parole:  «31  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9,   del
          decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.228,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   25   febbraio2022,    n.15
          (Disposizioni urgenti in materia  di  termini  legislativi)
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 9 (Proroga di termini in  materie  di  competenza
          del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).  -  1.
          All'articolo 43, comma 1, del codice del Terzo settore,  di
          cui al decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  in
          materia di enti del terzo settore, le parole  «31  dicembre
          2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022». 
              1-bis. All'articolo 4, comma 3, del  codice  del  Terzo
          settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
          117,  relativo  all'individuazione  degli  enti  del  Terzo
          settore, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Agli  enti
          religiosi  civilmente  riconosciuti»   sono   inserite   le
          seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72  della
          legge 20 maggio 1985, n. 222,»; 
              b)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «gli  enti
          religiosi  civilmente  riconosciuti»   sono   inserite   le
          seguenti: «e le fabbricerie di cui  all'articolo  72  della
          legge n. 222 del 1985»; 
              c)  al  quinto  periodo,  dopo  le  parole:  «dell'ente
          religioso  civilmente  riconosciuto»   sono   inserite   le
          seguenti: «o della fabbriceria». 
              1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
          3 luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese sociali,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Agli  enti
          religiosi  civilmente  riconosciuti»   sono   inserite   le
          seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72  della
          legge 20 maggio 1985, n. 222,»; 
              b)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «gli  enti
          religiosi  civilmente  riconosciuti»   sono   inserite   le
          seguenti: «e le fabbricerie di cui  all'articolo  72  della
          legge n. 222 del 1985»; 
              c)  al  quinto  periodo,  dopo  le  parole:  «dell'ente
          religioso  civilmente  riconosciuto»   sono   inserite   le
          seguenti: «o della fabbriceria». 
              1-quater. Agli oneri derivanti  dalle  disposizioni  di
          cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari  a  36.000  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2022,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              2. All'articolo 1, comma 445, lettera h),  della  legge
          30 dicembre 2018, n.  145,  relativo  all'operativita'  del
          personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le  parole
          «sino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
          «sino al 31 dicembre 2022». 
              3. All'articolo 3 della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
          riguardante  i  termini  di  prescrizione   riferiti   agli
          obblighi relativi alla contribuzione  di  previdenza  e  di
          assistenza sociale obbligatoria, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre  2015»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
              b) dopo  il  comma  10-bis  e'  inserito  il  seguente:
          «10-ter. Le pubbliche amministrazioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi  9  e
          10, sono tenute a dichiarare e ad  adempiere,  fino  al  31
          dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di
          previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla
          Gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,  commi  26  e
          seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  in  relazione
          ai  compensi  erogati  per  i  rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa e figure assimilate.  Sono  fatti
          salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali  passati
          in giudicato.». 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9  dell'articolo
          116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si  applicano
          fino al  31  dicembre  2023  agli  obblighi  relativi  alle
          contribuzioni  di  previdenza  e  di   assistenza   sociale
          obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo  3  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato  dal  comma  3
          del presente articolo,  e  al  comma  10-ter  del  medesimo
          articolo 3 della legge n.  335  del  1995,  introdotto  dal
          comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo  a  rimborso
          di quanto gia' versato. 
              5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14
          settembre 2015, n. 148, al secondo periodo le parole «,  in
          relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente  fino
          a quindici dipendenti,» sono soppresse. 
              6. Le disposizioni di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  111,
          hanno effetto a decorrere  dal  quarto  anno  successivo  a
          quello di operativita' del  registro  unico  nazionale  del
          terzo  settore,  limitatamente  alle   organizzazioni   non
          lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di  cui  all'articolo
          10  del  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
          iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre
          2021, le quali  continuano  ad  essere  destinatarie  della
          quota del cinque per mille con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
          2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana n. 231 del 17 settembre 2020,  per  gli  enti  del
          volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera
          a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  fino  al
          31 dicembre 2024. Le Organizzazioni di  volontariato  e  le
          associazioni di promozione sociale, coinvolte nel  processo
          di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di  cui
          al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano
          gia'   regolarmente   accreditate   per   l'accesso    alla
          ripartizione del  cinque  per  mille  nell'esercizio  2021,
          possono accreditarsi per l'accesso  alla  ripartizione  del
          cinque per  mille  nell'esercizio  2022  con  le  modalita'
          stabilite dall'articolo 3 del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il  31  ottobre
          2022. 
              7.  Le  disposizioni  di  cui   all'articolo   10   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  in
          materia di potenziamento delle  risorse  umane  dell'INAIL,
          sono  ulteriormente  prorogate  fino  al  31  marzo   2022.
          All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di
          euro per l'anno 2022, si provvede  a  valere  sul  bilancio
          dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari  in
          termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto  pari  a  5
          milioni di  euro  per  l'anno  2022  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
          all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali. 
              8.  All'articolo  88,  comma  1,  primo  periodo,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  relativo
          alla costituzione  del  «Fondo  Nuove  Competenze»  per  la
          graduale   ripresa    dell'attivita'    dopo    l'emergenza
          epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e  2021»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «per  gli  anni  2020,  2021  e
          2022». 
              8-bis.   Al   comma   2-bis   dell'articolo   38    del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  le
          parole: «500.000 euro  per  l'anno  2021,  che  costituisce
          limite massimo di spesa» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, che costituiscono limite  massimo  di  spesa».
          All'onere derivante dal primo periodo del  presente  comma,
          pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede
          mediante riduzione, pari a 2,9 milioni di euro  per  l'anno
          2022, del Fondo sociale per occupazione  e  formazione,  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              8-ter.   Al   fine   di   sostenere   la    transizione
          occupazionale  del  personale  impiegato  nel  settore  del
          trasporto aereo e' costituito, per gli anni  2022,  2023  e
          2024, presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili, un  apposito  bacino  finalizzato  a
          garantire  ai  lavoratori  l'erogazione   delle   attivita'
          formative relative alle  singole  qualifiche  professionali
          necessarie al mantenimento  in  corso  di  validita'  delle
          licenze e  delle  certificazioni  e  alla  riqualificazione
          professionale del personale per la sua  ricollocazione.  Il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, il Ministero dello  sviluppo  economico  e  le
          regioni territorialmente interessate  possono  destinare  a
          tali  lavoratori  misure  di  sostegno,  nell'ambito  degli
          strumenti e delle risorse gia' disponibili  a  legislazione
          vigente, compresi specifici programmi di outplacement. 
              8-quater. Possono accedere al bacino di  cui  al  comma
          8-ter, a seguito di accordo governativo presso il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali con la  partecipazione
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
          sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle
          regioni  interessate,  con  le   organizzazioni   sindacali
          stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro  del
          trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore,
          i lavoratori del  trasporto  aereo  collocati  in  NASpI  a
          seguito di procedure di  licenziamento  collettivo  avviate
          dalle imprese del settore aereo. 
              8-quinquies. Per favorire la ricollocazione, le imprese
          del  settore  aereo  stabilmente  operanti  nel  territorio
          nazionale  individuano  prioritariamente  il  personale  da
          assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui
          al comma 8-ter.".