((Art. 17 ter 
 
    Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS 
 
  1. Il consiglio di indirizzo e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale
della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 3, comma 4,  del
decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  479,  e'  integrato  con  la
presenza  di  un  rappresentante,  scelto  d'intesa  tra  le  quattro
associazioni di categoria che, per legge,  sono  rappresentate  nelle
commissioni di cui all'articolo 4 della legge  5  febbraio  1992,  n.
104, che partecipa, con  diritto  di  voto,  alle  sedute  aventi  ad
oggetto  l'esame  di  questioni  inerenti  alle  materie  di   natura
assistenziale per le persone con disabilita'. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a  27.539
euro annui a decorrere dall'anno 2024, si  provvede  a  valere  sugli
ordinari stanziamenti di bilancio dell'INPS. 
  3. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente  articolo,
pari a 14.183 euro annui a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega
          conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993,
          n. 537, in materia  di  riordino  e  soppressione  di  enti
          pubblici di previdenza e assistenza): 
              «Art. 3 (Ordinamento degli enti).  -  1.  L'ordinamento
          degli  enti  pubblici  di  cui  al  presente   decreto   e'
          determinato dai regolamenti previsti dal comma 2  dell'art.
          1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale. 
              2. Sono organi degli Enti: a) il presidente; a-ter)  il
          consiglio di amministrazione; b) il consiglio di  indirizzo
          e vigilanza; c) il collegio dei sindaci;  d)  il  direttore
          generale. 
              3.  Il   Presidente   ha   la   rappresentanza   legale
          dell'Istituto;  convoca  e   presiede   il   consiglio   di
          amministrazione; puo' assistere alle sedute  del  consiglio
          di indirizzo e vigilanza.  Il  Presidente  e'  nominato  ai
          sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la  procedura
          di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          tra persone di comprovata  competenza  e  professionalita',
          con specifica esperienza nonche' di indiscussa moralita'  e
          indipendenza, nel rispetto dei criteri di  imparzialita'  e
          garanzia; la deliberazione del Consiglio  dei  ministri  e'
          adottata su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. 
              3-bis. 
              4. Il consiglio di indirizzo e  vigilanza  definisce  i
          programmi e individua  le  linee  di  indirizzo  dell'ente;
          elegge tra i rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti  il
          proprio  presidente;   nell'ambito   della   programmazione
          generale, determina gli obiettivi  strategici  pluriennali;
          definisce, in  sede  di  autoregolamentazione,  la  propria
          organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
          con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella  di
          vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
          controllo interno, istituito  ai  sensi  dell'articolo  20,
          D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni,
          per  acquisire  i  dati  e  gli  elementi   relativi   alla
          realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed  economica
          gestione delle risorse; emana  le  direttive  di  carattere
          generale relative all'attivita' dell'ente; approva  in  via
          definitiva il bilancio preventivo e  il  conto  consuntivo,
          nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei  piani
          di investimento e disinvestimento,  entro  sessanta  giorni
          dalla deliberazione del consiglio  di  amministrazione;  in
          caso di non concordanza tra i due organi, il  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
          definitiva.  Almeno  trenta  giorni  prima  della  naturale
          scadenza  ovvero   entro   dieci   giorni   dall'anticipata
          cessazione o decadenza  del  presidente,  il  consiglio  di
          indirizzo e vigilanza informa  il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali affinche' si  proceda  alla  nomina
          del  nuovo  titolare.  Il  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali provvede alla proposta di nomina  di  cui
          al comma 3. I componenti dell'organo di  controllo  interno
          sono nominati dal presidente  dell'ente,  d'intesa  con  il
          consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio  dell'INPS
          e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
          la meta' in rappresentanza delle  confederazioni  sindacali
          dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative  sul
          piano nazionale  e  la  restante  meta'  ripartita  tra  le
          organizzazioni  maggiormente  rappresentative   sul   piano
          nazionale dei datori di lavoro e,  relativamente  all'INPS,
          dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano  conto
          delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi  cui
          le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
          consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
          dei quali  in  rappresentanza  dell'Associazione  nazionale
          mutilati ed invalidi del lavoro;  i  restanti  ventiquattro
          membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
          sindacali dei lavoratori dipendenti e delle  organizzazioni
          dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
          rappresentative  sul  piano   nazionale,   nelle   medesime
          proporzioni e  secondo  i  medesimi  criteri  previsti  dal
          presente  comma  in  relazione   all'INPS.   Il   consiglio
          dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti  secondo  i
          criteri predetti. 
              5. Il consiglio di amministrazione predispone  i  piani
          pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
          disinvestimento,  il  bilancio  preventivo  ed   il   conto
          consuntivo;  propone  al  Ministro  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali la nomina del direttore generale; approva
          i piani annuali nell'ambito della programmazione;  delibera
          i  piani  d'impiego  dei  fondi  disponibili  e  gli   atti
          individuati nel regolamento  interno  di  organizzazione  e
          funzionamento;  delibera  il   regolamento   organico   del
          personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative del personale,  nonche'  l'ordinamento  dei
          servizi, la dotazione organica e i regolamenti  concernenti
          l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui
          all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988, n. 48;  trasmette  trimestralmente  al  consiglio  di
          indirizzo e vigilanza una relazione  sull'attivita'  svolta
          con particolare riferimento al  processo  produttivo  e  al
          profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione  che
          venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza.  Il
          consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non  sia
          compresa nella  sfera  di  competenza  degli  altri  organi
          dell'ente.  Il  consiglio  e'   composto   dal   Presidente
          dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri,  tutti
          scelti   tra   persone   di   comprovata    competenza    e
          professionalita',  con  specifica  esperienza  nonche'   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza,  nel  rispetto  dei
          criteri di imparzialita' e garanzia. Si applicano, riguardo
          ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo
          14 marzo 2013, n. 33, e al  decreto  legislativo  8  aprile
          2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione e'
          incompatibile con quella di  componente  del  consiglio  di
          indirizzo e vigilanza. 
              6. Il direttore generale e' nominato dal  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio
          di amministrazione, tra persone di comprovata competenza  e
          professionalita'  nonche'   di   indiscussa   moralita'   e
          indipendenza, nel rispetto dei criteri di  imparzialita'  e
          garanzia; puo'  assistere  alle  sedute  del  consiglio  di
          indirizzo e vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita'
          diretta al conseguimento dei risultati  e  degli  obiettivi
          fissati dal consiglio di amministrazione;  sovraintende  al
          personale e all'organizzazione dei  servizi,  assicurandone
          l'unita' operativa e di  indirizzo  tecnico-amministrativo;
          esercita i poteri di cui agli articoli 8  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.  639,  e  48
          della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche'  tutti  gli  altri
          previsti dalla legislazione vigente. 
              7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
          cui  all'art.  2403  e  seguenti  del  codice  civile,   e'
          composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette  membri  di  cui
          quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e  della
          previdenza sociale e tre in  rappresentanza  del  Ministero
          del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e  quattro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque  membri  di  cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e due in rappresentanza del Ministero  del  tesoro.
          Uno dei rappresentanti del Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale svolge  le  funzioni  di  presidente.  I
          rappresentanti   delle   Amministrazioni   pubbliche,    di
          qualifica  non  inferiore  a   dirigente   generale,   sono
          collocati fuori ruolo secondo le disposizioni  dei  vigenti
          ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
          nominato un membro supplente. 
              8. Il consiglio di indirizzo e  vigilanza  e'  nominato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni  e
          delle organizzazioni di cui  al  comma  4.  La  nomina  del
          collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi  7
          e 8, della legge 9 marzo  1989,  n.  88.  Il  consiglio  di
          amministrazione e' nominato con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              9. Gli organi di  cui  al  comma  2  durano  in  carica
          quattro  anni  a  decorrere  dalla  data  di  insediamento;
          l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta, anche  non
          consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle
          funzioni allo  scadere  del  quadriennio,  ancorche'  siano
          stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di  altri
          dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 
              10.  Per  l'INPS  continuano  ad  operare  i   comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
          88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge  e'
          composto, oltre che dal presidente  dell'Istituto,  che  lo
          presiede, dai componenti del consiglio  di  amministrazione
          scelti tra  i  dirigenti  della  pubblica  amministrazione,
          integrati  da  due  altri  funzionari   dello   Stato,   in
          rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. 
              11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei
          componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL
          sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  Ai  predetti  fini,  ferme
          restando  le  misure  di  contenimento  della  spesa   gia'
          previste  dalla  legislazione  vigente,  ciascun   Istituto
          definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi  di
          riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento.
          Le  predette  misure  sono  sottoposte  alla  verifica  del
          collegio dei sindaci dei rispettivi Istituti  e  comunicate
          ai Ministeri vigilanti.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.104  (Legge-quadro   per   l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate): 
              «Art.  4  (Accertamento  dell'handicap).   -   1.   Gli
          accertamenti relativi alla minorazione,  alle  difficolta',
          alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente  e
          alla capacita'  complessiva  individuale  residua,  di  cui
          all'articolo 3,  sono  effettuati  dalle  unita'  sanitarie
          locali mediante le commissioni mediche di cui  all'articolo
          1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che  sono  integrate
          da un operatore  sociale  e  da  un  esperto  nei  casi  da
          esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali. 
              1-bis. Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma
          1 riguardino persone  in  eta'  evolutiva,  le  commissioni
          mediche di cui alla legge 15 ottobre  1990,  n.  295,  sono
          composte da un medico legale, che  assume  le  funzioni  di
          presidente, e da due medici,  di  cui  uno  specialista  in
          pediatria  o  in  neuropsichiatria  infantile   e   l'altro
          specialista nella patologia che connota  la  condizione  di
          salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da  un
          assistente specialistico o da un operatore  sociale,  o  da
          uno psicologo in servizio presso  strutture  pubbliche,  di
          cui al comma 1, individuati dall'ente  locale  o  dall'INPS
          quando l'accertamento sia svolto dal medesimo  Istituto  ai
          sensi dell'articolo  18,  comma  22,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da
          un medico INPS come previsto dall'articolo  19,  comma  11,
          della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111,  fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della  citata
          legge n. 295 del 1990.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge  7  ottobre2008,   n.154,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   4   dicembre   2008,   n.189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              «Art. 6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
              1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».