((Art. 18 bis 
 
Proroga del termine  in  materia  di  lavoro  agile  per  i  genitori
               lavoratori con figli minori di anni 14 
 
  1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto
2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato  al
31 marzo 2024.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 e  dell'allegato
          B, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   19   maggio   2022,   n.52
          (Disposizioni urgenti per il superamento  delle  misure  di
          contrasto alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
          conseguenza della cessazione dello stato  di  emergenza,  e
          altre disposizioni in materia sanitaria): 
              «Art. 10 (Proroga dei termini correlati  alla  pandemia
          di COVID-19). - 1. I termini  previsti  dalle  disposizioni
          legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31
          dicembre 2022 e le relative  disposizioni  vengono  attuate
          nei  limiti  delle  risorse   disponibili   autorizzate   a
          legislazione vigente. 
              1-bis. Esclusivamente  per  i  soggetti  affetti  dalle
          patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro
          della salute adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
          del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2022,  n.  11,  la
          disciplina di cui all'articolo 26, commi  2  e  7-bis,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          prorogata fino al 30 giugno 2022. 
              1-ter. Sono prorogate  fino  al  31  dicembre  2022  le
          misure in materia di lavoro agile per  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 26, comma 2-bis, del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27. Al fine di  garantire  la  sostituzione
          del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
          ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei
          benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di
          5.402.619 euro per l'anno 2022. 
              1-quater.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei
          commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022,
          si provvede: 
              a) quanto a 4.650.000 euro per  l'anno  2022,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2022-2024, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          salute per 4.300.000 euro e  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dell'istruzione per 350.000 euro; 
              b) quanto a 4.500.000 euro per  l'anno  2022,  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
              c) quanto a 552.619  euro  per  l'anno  2022,  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo  per  l'arricchimento  e
          l'ampliamento dell'offerta formativa e per  gli  interventi
          perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18  dicembre
          1997, n. 440. 
              2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di
          cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio  2022  e  le
          relative disposizioni  vengono  attuate  nei  limiti  delle
          risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 
              2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3  e  4,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  in
          materia di  lavoro  agile  per  i  lavoratori  del  settore
          privato, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022. 
              3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle
          istituzioni  universitarie,  alle   Istituzioni   di   alta
          formazione artistica, musicale e  coreutica,  nonche'  alle
          attivita'  delle  altre  istituzioni  di  alta   formazione
          collegate  alle  universita',  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),   del
          decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133. 
              4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2
          a 5, e 260, commi da 2 a 6,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, continuano ad  applicarsi  fino  al  30
          giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in atto  nonche'  ai
          corsi in atto alla data del 31 marzo 2022. 
              5. Le aree sanitarie temporanee,  gia'  attivate  dalle
          regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai
          sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza COVID-19
          possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti
          autorizzativi e di  accreditamento,  fino  al  31  dicembre
          2022. 
              5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  in
          materia di conferimento di incarichi  di  lavoro  autonomo,
          anche  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,   a
          dirigenti  medici,  veterinari  e   sanitari   nonche'   al
          personale  del  ruolo  sanitario  del   comparto   sanita',
          collocati  in  quiescenza,  anche  ove  non   iscritti   al
          competente   albo   professionale   in   conseguenza    del
          collocamento   a    riposo,    nonche'    agli    operatori
          socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al  31
          dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui  al
          primo  periodo  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse
          disponibili a legislazione vigente e  della  disciplina  di
          cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge  30  aprile
          2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          giugno 2019, n. 60. 
              5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «per l'anno 2021 e
          per il primo  trimestre  dell'anno  2022»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022». 
              5-quater.   All'articolo   6-bis,    comma    1,    del
          decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,  n.  126,  le
          parole: «fino al 31 dicembre 2022»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 
              5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo  5-ter
          del decreto-legge 7 gennaio 2022,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18,  continuano
          ad applicarsi fino al 30 giugno 2022.» 
              «Allegato B 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              »