Art. 2 
 
                         Campagna reddituale 
 
  1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate  alla  campagna
di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della  legge
30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonche'
alle  verifiche  di  cui   all'articolo   35,   comma   10-bis,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14,  relative  al
periodo di imposta 2020, e' avviato entro il 31 dicembre 2024. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge  30
          dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 13 (Norme di interpretazione autentica). - 1.  Le
          disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9
          marzo 1989,  n.  88,  si  interpretano  nel  senso  che  la
          sanatoria  ivi  prevista  opera  in  relazione  alle  somme
          corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del
          quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che
          risulti viziato da errore di  qualsiasi  natura  imputabile
          all'ente erogatore, salvo  che  l'indebita  percezione  sia
          dovuta a  dolo  dell'interessato.  L'omessa  od  incompleta
          segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
          diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano
          gia'   conosciuti   dall'ente   competente,   consente   la
          ripetibilita' delle somme indebitamente percepite. 
              2.  L'INPS  procede  annualmente  alla  verifica  delle
          situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
          o sul diritto alle prestazioni pensionistiche  e  provvede,
          entro   l'anno   successivo,   al   recupero   di    quanto
          eventualmente pagato in eccedenza. 
              2-bis. Con decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,   sono   individuate   le
          fattispecie e i termini entro  i  quali,  su  proposta  del
          Presidente  dell'INPS  motivata  da  obiettive  ragioni  di
          carattere organizzativo e funzionale  anche  relative  alla
          tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da
          parte  dell'Amministrazione  finanziaria,  il  termine  del
          recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso,  non
          oltre il secondo anno successivo a quello della verifica. 
              3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n.
          93, si interpreta  nel  senso  che  la  salvaguardia  degli
          effetti giuridici derivanti dagli atti e dai  provvedimenti
          adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge  9
          dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a  quelli  adottati
          dal competente ente erogatore delle prestazioni.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   35,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14  (Proroga
          di  termini  previsti   da   disposizioni   legislative   e
          disposizioni finanziarie urgenti): 
              «Art. 35 (Personale  degli  enti  di  ricerca  e  altre
          disposizioni in materia di lavoro e  di  biobanche).  -  1.
          Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di  cui
          all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo  3,  comma
          76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente
          dall'articolo 46, comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, non si applicano  fino  al  30  giugno
          2009. 
              2. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          soppresso. 
              3.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono definite le modalita' applicative  delle  disposizioni
          di cui al comma 14 dell'articolo 66  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato  dal  comma  2
          del presente articolo, intese a chiarire che,  al  fine  di
          garantire omogeneita' di  computo  delle  retribuzioni  del
          personale  cessato  e  di   quello   neo   assunto,   nella
          definizione delle economie delle cessazioni  non  si  tiene
          conto del maturato economico. 
              4. Il personale ex  CONI,  transitato  alle  dipendenze
          della CONI Servizi Spa, per  effetto  del  decreto-legge  8
          luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  8  agosto  2002,  n.  178,  in  servizio  presso  le
          federazioni sportive nazionali, permane in servizio  presso
          le stesse ai fini del loro funzionamento. 
              5.  Nelle  parole  "esercizio  diretto   di   attivita'
          sportive  dilettantistiche"  contenute  nell'articolo   67,
          comma 1, lettera m), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  sono
          ricomprese la formazione, la didattica, la  preparazione  e
          l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica. 
              6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
          associate ed agli enti di promozione sportiva  riconosciuti
          dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma
          1, lettera m),  secondo  periodo,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e dall'articolo 61,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni. 
              7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6,
          pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009,  2,6  milioni  di
          euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere  dal
          2011, si provvede per l'anno 2009  mediante  corrispondente
          riduzione  dello  stanziamento  iscritto  nel   Fondo   per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre  2004,   n.   307,   come   integrato   ai   sensi
          dell'articolo 63, comma 10,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si provvede  a  valere
          sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge
          27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato  ai  sensi
          dell'articolo 60, comma  8,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive   modificazioni.   A
          decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto a  1,2  milioni
          di  euro  mediante  corrispondente  riduzione   del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2009-2011, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  per  l'anno  2009,  allo  scopo  utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a
          1,2 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione  del
          medesimo fondo  speciale  di  parte  corrente,  allo  scopo
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          difesa.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. Ai fini della liquidazione  o  della  ricostituzione
          delle prestazioni previdenziali ed assistenziali  collegate
          al reddito, il reddito di riferimento e' quello  conseguito
          dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente.
          Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i  redditi
          conseguiti nello stesso anno per prestazioni per  le  quali
          sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario  centrale
          dei pensionati di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  31  dicembre  1971,  n.   1388   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              9. In sede di prima liquidazione di una prestazione  il
          reddito  di  riferimento  e'  quello  dell'anno  in  corso,
          dichiarato in via presuntiva. 
              10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i
          redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o  di
          impresa  conseguiti  in  Italia,  anche  presso   organismi
          internazionali,  o  all'estero  al  netto  dei   contributi
          previdenziali ed  assistenziali,  conseguiti  nello  stesso
          anno di riferimento della prestazione. 
              10-bis.   Ai   fini   della   razionalizzazione   degli
          adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30  dicembre
          1991, n.  412,  i  titolari  di  prestazioni  collegate  al
          reddito, di cui al precedente comma 8, che  non  comunicano
          integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
          reddituale incidente sulle prestazioni in  godimento,  sono
          tenuti ad effettuare la comunicazione dei  dati  reddituali
          agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso
          di  mancata  comunicazione  nei  tempi  e  nelle  modalita'
          stabilite dagli Enti stessi, si  procede  alla  sospensione
          delle prestazioni collegate al reddito nel corso  dell'anno
          successivo a quello in cui  la  dichiarazione  dei  redditi
          avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60  giorni  dalla
          sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
          procede alla revoca in  via  definitiva  delle  prestazioni
          collegate al reddito  e  al  recupero  di  tutte  le  somme
          erogate a  tale  titolo  nel  corso  dell'anno  in  cui  la
          dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere  resa.  Nel
          caso in cui la comunicazione  dei  redditi  sia  presentata
          entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti  procedono
          al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
          alla  comunicazione,  previo  accertamento   del   relativo
          diritto anche per l'anno in corso. 
              11. -13. 
              14. Il termine di cui all'articolo 10, comma  3,  della
          legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione,  con
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali,  previo  accordo  con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  di  una  rete
          nazionale  di  banche  per  la  conservazione  di   cordoni
          ombelicali, e' differito al 31 dicembre 2009.  A  tal  fine
          sono  autorizzati  la  raccolta,  la  conservazione  e   lo
          stoccaggio del cordone ombelicale  da  parte  di  strutture
          pubbliche e di quelle individuate ai sensi dell'articolo 23
          della predetta legge n. 219 del 2005 e in base  all'accordo
          del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          227 del 30 settembre  2003,  autorizzate  dalle  regioni  e
          dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti  il
          Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. 
              15. L'articolo 8-bis, comma  1,  del  decreto-legge  31
          dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive  modificazioni,
          e' abrogato. 
              16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3  giugno
          2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          agosto 2008, n. 129, al comma 4, sono aggiunti, in fine,  i
          seguenti periodi: «In tal caso,  entro  trenta  giorni  dal
          rientro, il  militare  ha  diritto  alla  ricostruzione  di
          carriera, anche con eventuale collocamento in posizione  di
          soprannumero.  La   ricostruzione   di   carriera   avviene
          conferendo  le  promozioni   con   la   stessa   decorrenza
          attribuita al primo dei militari promossi  che  lo  seguiva
          nel ruolo di provenienza. Ai  fini  del  posizionamento  in
          ruolo,   il   dipendente   e'   collocato   in    posizione
          immediatamente antecedente a  quella  conseguita  dal  pari
          grado promosso che ha ottenuto  il  miglior  posizionamento
          nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo  di
          provenienza. Per il  conseguimento  del  grado  vertice  il
          militare  e'  sottoposto  al  giudizio  della   Commissione
          superiore di avanzamento».».