((Art. 2 bis 
 
      Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. Al capo II del titolo II del  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, dopo l'articolo 34 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 34-bis. - (Banche dati informatiche presso gli organismi di
autoregolamentazione) - 1. Al fine di prevenire  eventuali  attivita'
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,  gli  organismi  di
autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole  del
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  una  banca  dati
informatica  centralizzata  dei   documenti,   dei   dati   e   delle
informazioni acquisiti dai  professionisti  nello  svolgimento  della
propria attivita' professionale che questi sono tenuti  a  conservare
ai sensi dell'articolo 31. La banca dati e' istituita  e  gestita  in
proprio dagli  organismi  di  autoregolamentazione,  che  determinano
quali documenti, dati e informazioni di cui  all'articolo  31  devono
essere trasmessi alla banca dati informatica. 
  2. I professionisti trasmettono senza ritardo  alla  banca  dati  i
documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1. 
  3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per  le  valutazioni
di  cui  all'articolo  35,  prima  di  prestare  la   propria   opera
professionale o compiere  le  operazioni  inerenti  allo  svolgimento
della propria attivita' professionale, ovvero prima dell'invio  della
segnalazione   di   operazione   sospetta    nell'ipotesi    prevista
dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere  alla
banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni
acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica  della
clientela di cui al presente decreto. 
  4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio  di  cui
al comma 2, qualora  dalla  banca  dati,  tenuto  conto  anche  degli
indicatori e schemi di anomalia elaborati  dalla  UIF  ai  sensi  del
presente decreto, emergano operativita' anomale basate sui  parametri
quantitativi e qualitativi di  cui  al  comma  5,  il  professionista
riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35.
In ogni caso, resta ferma la responsabilita' del  professionista  per
l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette,
anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso. 
  5. L'avviso e' generato dalla banca dati  sulla  base  di  elementi
informativi associati a una determinata persona  fisica  o  giuridica
quali la tipologia di cliente, la capacita' economica, la  situazione
economico-patrimoniale, l'attivita' svolta, la residenza  o  sede  in
Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del  presente  decreto,
le  caratteristiche,  l'importo,  la  frequenza  e  la  natura  delle
prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonche' il
loro collegamento o frazionamento. Al  fine  di  elaborare  l'avviso,
l'organismo  di  autoregolamentazione  puo'  avvalersi   di   sistemi
automatizzati  la   cui   logica   algoritmica   sia   periodicamente
verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il
rischio di errori, distorsioni o discriminazioni. 
  6. La  trasmissione  telematica  alla  banca  dati  effettuata  dal
professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli  obblighi
di cui agli articoli 31 e 32. 
  7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati
sono  valutati  dagli  organismi  di  autoregolamentazione  ai   fini
dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4,  ultimo
periodo. 
  8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono  utilizzare  i
documenti, i dati e le informazioni contenuti nella  banca  dati  per
finalita' diverse da quelle di cui al presente articolo. 
  9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la  UIF,  il  Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la  Direzione
investigativa  antimafia  e  la  Direzione  nazionale   antimafia   e
antiterrorismo accedono alla banca  dati  per  lo  svolgimento  delle
rispettive attribuzioni istituzionali come individuate  dal  presente
decreto. L'accesso alla medesima banca  dati  non  e'  consentito  ai
singoli professionisti. 
  10. Le modalita' tecniche e operative dell'accesso di cui al  comma
9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna
autorita'  di  cui  al  medesimo   comma   9   con   l'organismo   di
autoregolamentazione,  su  conforme  parere  del   Garante   per   la
protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalita'
uniformi  di  attivazione  del  collegamento  via   web   o   tramite
cooperazione  applicativa   alla   banca   dati   dell'organismo   di
autoregolamentazione,  nonche'  le  modalita'   di   identificazione,
modifica e  revoca  da  parte  dell'autorita'  dei  propri  operatori
abilitati all'accesso, stabilendo le  modalita'  dei  collegamenti  e
degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli
dati necessari al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. La
banca dati consente, attraverso gli  strumenti  definiti  dal  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005,  n.  82,  la  verifica  dell'identita'  digitale  dei  soggetti
abilitati all'accesso. 
  11. I documenti, i dati e le  informazioni  contenuti  nella  banca
dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalita'  di  cui
al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel  rispetto
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di
protezione  dei  dati  personali,  restando  escluso  ogni  ulteriore
utilizzo. 
  12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli
effetti    della    normativa    vigente,    e'    l'organismo     di
autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a  detto
trattamento secondo quanto  previsto  al  comma  11.  L'organismo  di
autoregolamentazione  puo'  anche  avvalersi  di  apposite  strutture
decentralizzate, in qualita' di responsabili del trattamento ai sensi
dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679. 
  13.  L'organismo  di   autoregolamentazione   adotta,   prima   del
trattamento e previo parere favorevole del Garante per la  protezione
dei dati personali,  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate  al
rischio dirette a: 
    a) garantire l'integrita' e la non alterabilita'  dei  documenti,
dei  dati  e  delle  informazioni  contenuti  nella  banca  dati,  la
riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia  di
protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di  tecniche
di crittografia, nonche' la  tracciabilita'  degli  accessi,  secondo
criteri selettivi, da  parte  dei  soli  soggetti  autorizzati  dagli
organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni  di
cui al comma 10; 
    b) individuare le specifiche modalita' tecniche di  elaborazione,
trasmissione e comunicazione al professionista  dell'avviso  generato
dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5. 
  14. Prima  del  trattamento,  l'organismo  di  autoregolamentazione
effettua  la  valutazione  di  impatto  sulla  protezione  dei   dati
personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per  la
protezione dei dati personali.  Nella  valutazione  di  impatto  sono
indicate, tra l'altro, le misure tecniche e  organizzative  idonee  a
garantire un livello di  sicurezza  adeguato  al  rischio  nonche'  a
tutela  dei  diritti  e  delle  liberta'  degli  interessati.   Nella
valutazione di impatto  sono  altresi'  disciplinati  i  tempi  e  le
modalita' di cancellazione dei dati. 
  15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti  ai  sensi  dei
commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di  dieci
anni. 
  16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti  nella
banca dati  informatica,  i  diritti  dell'interessato  di  cui  agli
articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del  regolamento  (UE)  2016/679  si
esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del Codice in
materia di protezione dei dati personali. 
  17.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente   articolo,
l'organismo di autoregolamentazione  che  istituisce  la  banca  dati
adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole  tecniche  con  le
quali sono individuati: 
    a) i documenti, i dati e le informazioni di cui  all'articolo  31
che ai  sensi  del  comma  1  del  presente  articolo  devono  essere
trasmessi alla banca dati informatica; 
   b) le modalita' tecniche di  alimentazione  della  medesima  banca
dati da parte dei professionisti; 
   c) le modalita' tecniche di controllo, da parte dell'organismo  di
autoregolamentazione,  riguardo  alla   corretta   trasmissione   dei
documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi  1  e  3  da
parte dei professionisti, al fine del  corretto  funzionamento  della
banca dati. 
  18.  L'organismo  di  autoregolamentazione  promuove  e   controlla
l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo  da  parte
dei  professionisti.  In  caso  di  violazioni  gravi,   ripetute   o
sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3». 
  2. All'articolo 37 del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.
231, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Fermo restando  quanto  previsto  ai  commi  1  e  2  del
presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione  delle
operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi  della  banca
dati informatica centralizzata di cui all'articolo  34-bis  istituita
presso  il  proprio  organismo  di  autoregolamentazione,  per  poter
ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4  del
medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilita'
del professionista per l'inadempimento dell'obbligo  di  segnalazione
delle operazioni sospette».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riportail  testo  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  (Attuazione  della
          direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure  di  esecuzione),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007,  n.  290,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  37  (Modalita'  di  segnalazione  da  parte  dei
          professionisti).  -  1.  I  professionisti  trasmettono  la
          segnalazione di operazione sospetta direttamente  alla  UIF
          ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli  organismi
          di autoregolamentazione. 
              2. Gli organismi di autoregolamentazione,  ricevuta  la
          segnalazione di operazione sospetta  da  parte  dei  propri
          iscritti,   provvedono   senza   ritardo   a   trasmetterla
          integralmente  alla   UIF,   priva   del   nominativo   del
          segnalante. 
              2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi  1  e  2
          del presente articolo,  i  professionisti,  ai  fini  della
          valutazione delle operazioni  ai  sensi  dell'articolo  35,
          possono   avvalersi   della    banca    dati    informatica
          centralizzata di cui all'articolo 34-bis  istituita  presso
          il proprio organismo  di  autoregolamentazione,  per  poter
          ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso  di  cui  al
          comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma  in  ogni
          caso   la   responsabilita'    del    professionista    per
          l'inadempimento   dell'obbligo   di   segnalazione    delle
          operazioni sospette. 
              3. Per le societa' di revisione legale, il responsabile
          dell'incarico di revisione,  che  partecipa  al  compimento
          della prestazione  e  al  quale  compete  la  gestione  del
          rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere  senza
          ritardo la segnalazione di operazione sospetta al  titolare
          della competente funzione, al legale rappresentante o a  un
          suo  delegato.   Quest'ultimo   esamina   le   segnalazioni
          pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del
          segnalante,  qualora   le   ritenga   fondate   alla   luce
          dell'insieme degli elementi a propria disposizione e  delle
          evidenze  desumibili  dai   dati   e   dalle   informazioni
          conservati.».