((Art. 21 bis 
 
Differimento dei termini relativi agli adempimenti  e  ai  versamenti
  tributari e contributivi a seguito degli eventi  calamitosi  del  2
  novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno  e
  Prato 
 
  1. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
soggetti che, alla data del 2 novembre  2023,  avevano  la  residenza
ovvero la sede  legale  o  la  sede  operativa  nei  comuni  indicati
nell'allegato A annesso al presente decreto. 
  2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i  versamenti  dei
tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2  novembre
2023  al  17  dicembre  2023,  sono  considerati  tempestivi,   senza
applicazione di sanzioni  e  interessi,  se  effettuati  in  un'unica
soluzione entro il 18 dicembre 2023. 
  3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  2  si  applicano  anche  ai
versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  e  delle  trattenute
relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai
soggetti di cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta. 
  4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si  procede  al  rimborso  di
quanto gia' versato. 
  5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma  1,  gli  adempimenti
tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17  dicembre  2023  sono
considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni,  se  eseguiti
entro il  18  dicembre  2023.  Le  disposizioni  di  cui  al  periodo
precedente si applicano anche agli adempimenti relativi  ai  rapporti
di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a  carico  di
datori di lavoro, di professionisti, di consulenti  e  di  centri  di
assistenza fiscale che abbiano sede o  operino  nei  comuni  indicati
nell'allegato A, anche per conto di aziende e  clienti  non  operanti
nei comuni citati. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano  anche  ai
versamenti e agli adempimenti previsti per  l'adesione  a  uno  degli
istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153
a 158 e da 166 a 221, della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  che
scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni  in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  153  a
          158, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): 
              «1. - 152. Omissis 
              153. Le somme dovute dal  contribuente  a  seguito  del
          controllo automatizzato  delle  dichiarazioni  relative  ai
          periodi d'imposta in corso  al  31  dicembre  2019,  al  31
          dicembre 2020 e al  31  dicembre  2021,  richieste  con  le
          comunicazioni previste dagli articoli  36-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e 54-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di  pagamento
          di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 462, non e' ancora scaduto alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali
          le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a
          tale data, possono essere definite con il  pagamento  delle
          imposte e dei contributi previdenziali, degli  interessi  e
          delle somme  aggiuntive.  Sono  dovute  le  sanzioni  nella
          misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte
          non versate o versate in ritardo. 
              154. Il pagamento delle  somme  di  cui  al  comma  153
          avviene secondo le modalita' e i  termini  stabiliti  dagli
          articoli 2 e 3-bis  del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto  o  in
          parte, alle prescritte scadenze,  delle  somme  dovute,  la
          definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
          disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
              155.  Le  somme  dovute   a   seguito   del   controllo
          automatizzato  delle  dichiarazioni,   richieste   con   le
          comunicazioni previste dagli articoli  36-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e 54-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, il cui  pagamento  rateale  ai  sensi
          dell'articolo 3-bis del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 462, e' ancora in corso alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, possono essere definite con il
          pagamento  del  debito  residuo  a  titolo  di  imposte   e
          contributi previdenziali,  interessi  e  somme  aggiuntive.
          Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento  senza
          alcuna  riduzione  sulle  imposte  residue  non  versate  o
          versate in ritardo. 
              156. Il pagamento rateale delle somme di cui  al  comma
          155 prosegue secondo le  modalita'  e  i  termini  previsti
          dall'articolo 3-bis del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto  o  in
          parte, alle prescritte scadenze,  delle  somme  dovute,  la
          definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
          disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
              157. Le somme versate fino  a  concorrenza  dei  debiti
          definibili  ai  sensi  dei  commi  da  153  a  159,   anche
          anteriormente  alla  definizione,  restano  definitivamente
          acquisite e non sono rimborsabili. 
              158. In deroga a quanto previsto all'articolo  3  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212, con  riferimento  alle  somme
          dovute  a  seguito  del   controllo   automatizzato   delle
          dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al  31
          dicembre 2019,  richieste  con  le  comunicazioni  previste
          dagli articoli 36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  i
          termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di
          pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera  a),
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, sono prorogati di un anno. 
              Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo 1, commi da 166 a  221,  della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.