Art. 3 
 
                 Anticipo rinnovo contratti pubblici 
 
  1. Nelle more della definizione del quadro finanziario  complessivo
relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio  2022-2024,  per  il
personale con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato  dipendente
dalle amministrazioni statali, in via  eccezionale,  l'emolumento  di
cui all'articolo 1,  comma  609,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e'  incrementato,  a
valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte  il  relativo  valore
annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il
predetto  incremento  non  rileva  ai  fini   dell'attribuzione   del
beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge  29  dicembre
2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39  del  decreto-legge  4
maggio 2023, n. 48, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 85. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 
  3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  possono  erogare  al  proprio
personale dipendente a tempo indeterminato  l'incremento  di  cui  al
comma 1 con le modalita' e nella misura di cui al  medesimo  comma  1
con oneri a carico dei propri bilanci. 
  ((3-bis. All'articolo 51, comma 4,  lettera  b),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per
cento della differenza tra l'importo  degli  interessi  calcolato  al
tasso ufficiale di riferimento  vigente  alla  data  di  scadenza  di
ciascuna rata  o,  per  i  prestiti  a  tasso  fisso,  alla  data  di
concessione del prestito e l'importo  degli  interessi  calcolato  al
tasso applicato sugli stessi». 
  3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 609, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
              «1.-608. Omissis. 
              609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico
          del  bilancio  statale  per  la  contrattazione  collettiva
          nazionale in applicazione dell'articolo 48,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  per  i
          miglioramenti economici del personale statale in regime  di
          diritto pubblico sono determinati in 310  milioni  di  euro
          per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a  decorrere
          dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo,
          nelle  more  della   definizione   dei   citati   contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro   e   dei   provvedimenti
          negoziali  relativi  al  personale  in  regime  di  diritto
          pubblico,  in  deroga   alle   procedure   previste   dalle
          disposizioni    vigenti    in    materia,    all'erogazione
          dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
          trattamenti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  nella
          misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
          0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e  dello
          0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
          comprensivi degli oneri contributivi ai fini  previdenziali
          e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  (IRAP)
          di cui al decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
          concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo  di
          cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 281, della
          legge29 dicembre 2022, n.197, come modificato dall'articolo
          39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3luglio 2023, n.85 (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): 
              «1.-280. Omissis. 
              281. In via eccezionale, per i periodi di paga  dal  1°
          gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei
          contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia  e
          i   superstiti   a   carico   del   lavoratore,    previsto
          dall'articolo 1, comma 121, della legge 30  dicembre  2021,
          n. 234, e' riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali
          con i  medesimi  criteri  e  modalita'  di  cui  al  citato
          articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del  2021  ed  e'
          incrementato  di  un   ulteriore   punto   percentuale,   a
          condizione che la retribuzione imponibile,  parametrata  su
          base mensile per tredici mensilita', non  ecceda  l'importo
          mensile di 1.923 euro, maggiorato, per  la  competenza  del
          mese di dicembre, del rateo  di  tredicesima.  Resta  ferma
          l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  48,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 48 (Disponibilita' destinate alla  contrattazione
          collettiva nelle amministrazioni pubbliche e  verifica).  -
          1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  quantifica,
          in coerenza con i parametri  previsti  dagli  strumenti  di
          programmazione e di  bilancio  di  cui  all'articolo  1-bis
          della  legge  5  agosto   1978,   n.   468   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  l'onere  derivante   dalla
          contrattazione collettiva nazionale a carico  del  bilancio
          dello Stato con apposita  norma  da  inserire  nella  legge
          finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5  agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
          Allo stesso  modo  sono  determinati  gli  eventuali  oneri
          aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  la
          contrattazione  integrativa  delle  amministrazioni   dello
          Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis. 
              2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
          2, nonche' per le universita' italiane, gli  enti  pubblici
          non economici e gli enti e le istituzioni di  ricerca,  ivi
          compresi gli enti e le amministrazioni di cui  all'articolo
          70, comma  4,  gli  oneri  derivanti  dalla  contrattazione
          collettiva  nazionale  sono  determinati   a   carico   dei
          rispettivi bilanci nel  rispetto  dell'articolo  40,  comma
          3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi  per
          il  rinnovo  dei  contratti  collettivi   nazionali   delle
          amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
          sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
          dei vincoli di bilancio,  del  patto  di  stabilita'  e  di
          analoghi strumenti  di  contenimento  della  spesa,  previa
          consultazione    con    le    rispettive     rappresentanze
          istituzionali del sistema delle autonomie. 
              3. I contratti collettivi sono corredati  da  prospetti
          contenenti   la   quantificazione   degli   oneri   nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo di validita' contrattuale, prevedendo con  apposite
          clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
          del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
          totale in caso  di  accertata  esorbitanza  dai  limiti  di
          spesa. 
              4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato  e'
          iscritta in apposito fondo dello stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   in   ragione
          dell'ammontare complessivo. In  esito  alla  sottoscrizione
          dei   singoli   contratti   di   comparto,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  ripartire,
          con propri decreti, le somme destinate a  ciascun  comparto
          mediante  assegnazione  diretta  a  favore  dei  competenti
          capitoli di bilancio, anche di nuova  istituzione,  per  il
          personale  dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante
          trasferimento ai bilanci delle amministrazioni  autonome  e
          degli enti in  favore  dei  quali  sia  previsto  l'apporto
          finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
          le  amministrazioni  diverse  dalle  amministrazioni  dello
          Stato e per gli altri  enti  cui  si  applica  il  presente
          decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo  dei
          contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
          vengono approvati i bilanci, con distinta  indicazione  dei
          mezzi di copertura. 
              5. Le somme provenienti dai  trasferimenti  di  cui  al
          comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle  entrate
          dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari,  per
          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei
          medesimi bilanci. I relativi stanziamenti  sia  in  entrata
          che in uscita non possono essere incrementati  se  non  con
          apposita autorizzazione legislativa. 
              6. 
              7. Ferme restando le disposizioni di cui  al  titolo  V
          del presente decreto, la Corte dei conti, anche  nelle  sue
          articolazioni    regionali    di    controllo,     verifica
          periodicamente gli andamenti della spesa per  il  personale
          delle pubbliche amministrazioni, utilizzando,  per  ciascun
          comparto, insiemi significativi di amministrazioni.  A  tal
          fine, la Corte dei conti  puo'  avvalersi,  oltre  che  dei
          servizi di controllo interno o nuclei  di  valutazione,  di
          esperti designati a sua  richiesta  da  amministrazioni  ed
          enti pubblici.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51, del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
          unico delle imposte sui  redditi),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  51  (Determinazione  del   reddito   di   lavoro
          dipendente). -  1.  Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
          costituito da tutte le  somme  e  i  valori  in  genere,  a
          qualunque titolo percepiti  nel  periodo  d'imposta,  anche
          sotto  forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione   al
          rapporto di lavoro. Si considerano  percepiti  nel  periodo
          d'imposta anche le somme e i valori in genere,  corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del  periodo  d'imposta  successivo   a   quello   cui   si
          riferiscono. 
              2. Non concorrono a formare il reddito: 
              a) i contributi previdenziali e  assistenziali  versati
          dal datore di lavoro o dal  lavoratore  in  ottemperanza  a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati dal datore di lavoro o dal  lavoratore  ad  enti  o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  che  operino   negli   ambiti   di
          intervento stabiliti con  il  decreto  del  Ministro  della
          salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
          un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
          Ai fini del calcolo del  predetto  limite  si  tiene  conto
          anche dei contributi di  assistenza  sanitaria  versati  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); 
              b); 
              c) le somministrazioni di vitto da parte del datore  di
          lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal
          datore  di  lavoro  o  gestite  da  terzi;  le  prestazioni
          sostitutive   delle   somministrazioni   di   vitto    fino
          all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato  a
          euro 8 nel caso in  cui  le  stesse  siano  rese  in  forma
          elettronica;    le     indennita'     sostitutive     delle
          somministrazioni  di  vitto  corrisposte  agli  addetti  ai
          cantieri edili, ad altre strutture lavorative  a  carattere
          temporaneo o ad unita'  produttive  ubicate  in  zone  dove
          manchino  strutture  o   servizi   di   ristorazione   fino
          all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29; 
              d) le prestazioni di servizi  di  trasporto  collettivo
          alla generalita' o a  categorie  di  dipendenti;  anche  se
          affidate  a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti   servizi
          pubblici; 
              d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita' o
          a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o  le  spese
          da quest'ultimo direttamente sostenute,  volontariamente  o
          in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di
          regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per
          il trasporto pubblico locale,  regionale  e  interregionale
          del dipendente e dei familiari  indicati  nell'articolo  12
          che si trovano nelle condizioni previste nel  comma  2  del
          medesimo articolo 12; 
              e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed  f)
          del comma 1 dell'articolo 47; 
              f)  l'utilizzazione   delle   opere   e   dei   servizi
          riconosciuti dal datore  di  lavoro  volontariamente  o  in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  offerti   alla   generalita'   dei
          dipendenti o a  categorie  di  dipendenti  e  ai  familiari
          indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al  comma
          1 dell'articolo 100; 
              f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
          datore di  lavoro  alla  generalita'  dei  dipendenti  o  a
          categorie di dipendenti per  la  fruizione,  da  parte  dei
          familiari  indicati  nell'articolo  12,  dei   servizi   di
          educazione e istruzione anche in eta' prescolare,  compresi
          i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,  nonche'
          per  la  frequenza  di  ludoteche  e  di  centri  estivi  e
          invernali e per borse  di  studio  a  favore  dei  medesimi
          familiari; 
              f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore  di
          lavoro alla generalita' dei dipendenti  o  a  categorie  di
          dipendenti per la fruizione dei servizi  di  assistenza  ai
          familiari   anziani   o   non   autosufficienti    indicati
          nell'articolo 12; 
              f-quater) i contributi e i premi versati dal datore  di
          lavoro a favore  della  generalita'  dei  dipendenti  o  di
          categorie di dipendenti per  prestazioni,  anche  in  forma
          assicurativa,  aventi  per  oggetto  il  rischio   di   non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana,   le   cui   caratteristiche   sono    definite
          dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e  2),  del
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  27  ottobre  2009,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi  per
          oggetto il rischio di gravi patologie; 
              g) il valore delle azioni offerte alla generalita'  dei
          dipendenti per un importo  non  superiore  complessivamente
          nel periodo d'imposta a lire 4 milioni,  a  condizione  che
          non siano  riacquistate  dalla  societa'  emittente  o  dal
          datore  di  lavoro  o  comunque  cedute  prima  che   siano
          trascorsi almeno tre  anni  dalla  percezione;  qualora  le
          azioni siano cedute prima del predetto  termine,  l'importo
          che non  ha  concorso  a  formare  il  reddito  al  momento
          dell'acquisto e'  assoggettato  a  tassazione  nel  periodo
          d'imposta in cui avviene la cessione; 
              g-bis); 
              h) le somme trattenute al dipendente per oneri  di  cui
          all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche'  le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte delle spese sanitarie di cui  allo  stesso  articolo
          10, comma 1, lettera b). Gli importi delle  predette  somme
          ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; 
              i) le mance percepite  dagli  impiegati  tecnici  delle
          case da gioco (croupiers) direttamente o  per  effetto  del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa nella misura del 25 per  cento  dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta; 
              i-bis)   le    quote    di    retribuzione    derivanti
          dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta'  di
          rinuncia all'accredito contributivo presso  l'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza utile per il  pensionamento  di  anzianita',  dopo
          aver  maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la   vigente
          normativa. 
              2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e  g-bis)
          del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni  emesse
          dall'impresa con la quale il  contribuente  intrattiene  il
          rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
          direttamente  o  indirettamente,  controllano  la  medesima
          impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
          cui alla lettera g-bis) del comma 2  si  rende  applicabile
          esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le  seguenti
          condizioni: 
              a) che l'opzione sia esercitabile non prima  che  siano
          scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 
              b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la
          societa' risulti quotata in mercati regolamentati; 
              c) che il beneficiario mantenga  per  almeno  i  cinque
          anni successivi all'esercizio dell'opzione un  investimento
          nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
          tra il valore delle azioni al momento  dell'assegnazione  e
          l'ammontare  corrisposto  dal  dipendente.  Qualora   detti
          titoli oggetto di  investimento  siano  ceduti  o  dati  in
          garanzia prima che siano trascorsi cinque anni  dalla  loro
          assegnazione, l'importo che non ha concorso  a  formare  il
          reddito di lavoro dipendente al  momento  dell'assegnazione
          e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta  in  cui
          avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 
              3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui al comma 1, compresi  quelli  dei  beni  ceduti  e  dei
          servizi prestati al coniuge del dipendente  o  a  familiari
          indicati nell'articolo 12, o il  diritto  di  ottenerli  da
          terzi,  si  applicano   le   disposizioni   relative   alla
          determinazione del valore normale dei beni  e  dei  servizi
          contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi  in
          natura prodotti dall'azienda  e  ceduti  ai  dipendenti  e'
          determinato in misura pari al prezzo  mediamente  praticato
          dalla stessa  azienda  nelle  cessioni  al  grossista.  Non
          concorre a formare il reddito il valore dei beni  ceduti  e
          dei servizi prestati se  complessivamente  di  importo  non
          superiore nel periodo  d'imposta  a  lire  500.000;  se  il
          predetto valore e' superiore al citato  limite,  lo  stesso
          concorre interamente a formare il reddito. 
              3-bis. Ai fini  dell'applicazione  dei  commi  2  e  3,
          l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
          del datore di lavoro puo' avvenire  mediante  documenti  di
          legittimazione,  in   formato   cartaceo   o   elettronico,
          riportanti un valore nominale. 
              4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: 
              a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma
          1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i
          ciclomotori  di  nuova  immatricolazione,  con  valori   di
          emissione di anidride carbonica non superiori a  grammi  60
          per chilometro (g/km di CO2 ), concessi  in  uso  promiscuo
          con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020,  si
          assume il 25 per cento dell'importo corrispondente  ad  una
          percorrenza convenzionale di  15.000  chilometri  calcolato
          sulla base del costo chilometrico di  esercizio  desumibile
          dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve
          elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
          al Ministero dell'economia e delle  finanze,  che  provvede
          alla pubblicazione entro il 31 dicembre,  con  effetto  dal
          periodo d'imposta  successivo,  al  netto  degli  ammontari
          eventualmente  trattenuti  al   dipendente.   La   predetta
          percentuale e' elevata al 30 per cento per  i  veicoli  con
          valori di emissione di anidride carbonica  superiori  a  60
          g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di  emissione  dei
          suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a  190
          g/km, la predetta percentuale e' elevata al  40  per  cento
          per l'anno 2020 e al 50 per  cento  a  decorrere  dall'anno
          2021. Per i veicoli con valori  di  emissione  di  anidride
          carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale  e'
          pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2021; 
              b) in caso di concessione di prestiti si assume  il  50
          per cento della differenza tra  l'importo  degli  interessi
          calcolato al tasso ufficiale di  riferimento  vigente  alla
          data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso
          fisso, alla data di concessione del  prestito  e  l'importo
          degli interessi calcolato al tasso applicato sugli  stessi.
          Tale disposizione non si applica per i  prestiti  stipulati
          anteriormente al 1  gennaio  1997,  per  quelli  di  durata
          inferiore ai dodici mesi concessi,  a  seguito  di  accordi
          aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in  contratto
          di solidarieta'  o  in  cassa  integrazione  guadagni  o  a
          dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7  marzo
          1996,  n.  108,  o  ammessi  a  fruire   delle   erogazioni
          pecuniarie  a  ristoro  dei  danni  conseguenti  a  rifiuto
          opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
          dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 18 febbraio 1992, n. 172; 
              c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o  in
          comodato, si assume la differenza tra la rendita  catastale
          del fabbricato aumentata di  tutte  le  spese  inerenti  il
          fabbricato  stesso,  comprese  le  utenze  non   a   carico
          dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
          fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
          all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume  il
          30 per cento della predetta differenza.  Per  i  fabbricati
          che non devono essere iscritti nel  catasto  si  assume  la
          differenza  tra  il  valore   del   canone   di   locazione
          determinato in regime vincolistico o, in  mancanza,  quello
          determinato  in  regime  di  libero   mercato,   e   quanto
          corrisposto per il godimento del fabbricato; 
              c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto  ferroviario  di
          persone prestati gratuitamente, si assume, al  netto  degli
          ammontari     eventualmente      trattenuti,      l'importo
          corrispondente        all'introito        medio         per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, per una  percorrenza  media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al comma 3, di 2.600 chilometri. Il  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
          dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di  imposta
          successivo  a  quello  in  corso  alla   data   della   sua
          emanazione. 
              4-bis. 
              5. Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o  le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il reddito per la parte eccedente lire  90.000  al  giorno,
          elevate a lire 150.000  per  le  trasferte  all'estero,  al
          netto delle spese di viaggio e di  trasporto;  in  caso  di
          rimborso delle spese  di  alloggio,  ovvero  di  quelle  di
          vitto, o di  alloggio  o  vitto  fornito  gratuitamente  il
          limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di  due
          terzi in caso di rimborso sia delle spese di  alloggio  che
          di quelle di vitto. In caso  di  rimborso  analitico  delle
          spese  per  trasferte  o  missioni  fuori  del   territorio
          comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi  di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre  spese,
          anche  non  documentabili,  eventualmente   sostenute   dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni, fino  all'importo  massimo  giornaliero  di  lire
          30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte  all'estero.
          Le indennita' o  i  rimborsi  di  spese  per  le  trasferte
          nell'ambito del territorio comunale, tranne i  rimborsi  di
          spese di trasporto comprovate da documenti provenienti  dal
          vettore, concorrono a formare il reddito. (490) 
              6. Le indennita' e  le  maggiorazioni  di  retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento  delle  attivita'  lavorative  in   luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo previste dalla legge o  dal  contratto  collettivo,  i
          premi agli ufficiali piloti dell'Esercito  italiano,  della
          Marina  militare  e  dell'Aeronautica   militare   di   cui
          all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento  militare,  i
          premi agli ufficiali piloti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
          le indennita' di  cui  all'articolo  133  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  dicembre  1959,  n.  1229
          concorrono a formare il reddito nella  misura  del  50  per
          cento del loro ammontare . Con decreto del  Ministro  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori e condizioni di  applicabilita'  della  presente
          disposizione. 
              7. Le indennita'  di  trasferimento,  quelle  di  prima
          sistemazione  e  quelle  equipollenti,  non  concorrono   a
          formare il reddito nella misura del 50 per cento  del  loro
          ammontare per un importo complessivo annuo non superiore  a
          lire  3  milioni  per  i  trasferimenti   all'interno   del
          territorio nazionale e  9  milioni  per  quelli  fuori  dal
          territorio nazionale o a destinazione in  quest'ultimo.  Se
          le indennita' in questione,  con  riferimento  allo  stesso
          trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la  presente
          disposizione si applica solo per le indennita'  corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai  sensi  dell'articolo
          12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
          sostenuti dal dipendente in  qualita'  di  conduttore,  per
          recesso  dal   contratto   di   locazione   in   dipendenza
          dell'avvenuto  trasferimento  della  sede  di  lavoro,   se
          rimborsate  dal   datore   di   lavoro   e   analiticamente
          documentate, non concorrono a formare il reddito  anche  se
          in  caso  di  contemporanea   erogazione   delle   suddette
          indennita'. 
              8. Gli assegni di sede e le altre indennita'  percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali  la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni ad  esse  collegate  concorre  a  formare  il
          reddito la sola indennita' base nella  misura  del  50  per
          cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
          fino  alla   concorrenza   di   ottantasette   quarantesimi
          dell'indennita' base o, limitatamente  alle  indennita'  di
          cui all'articolo 1808, comma  1,  lettera  b),  del  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, due  volte  l'indennita'  base.  Qualora
          l'indennita'  per  servizi  prestati  all'estero  comprenda
          emolumenti spettanti anche  con  riferimento  all'attivita'
          prestata nel territorio  nazionale,  la  riduzione  compete
          solo  sulla  parte  eccedente  gli   emolumenti   predetti.
          L'applicazione    di    questa     disposizione     esclude
          l'applicabilita' di quella di cui al comma 5. 
              8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a  8,
          il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
          continuativa e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto  da
          dipendenti che nell'arco di dodici mesi  soggiornano  nello
          Stato estero per un periodo  superiore  a  183  giorni,  e'
          determinato sulla  base  delle  retribuzioni  convenzionali
          definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma  1,
          del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 
              9.  Gli  ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
          presente articolo non concorrono a formare  il  reddito  di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio   dei   Ministri,   quando   la   variazione
          percentuale del valore  medio  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  relativo  al
          periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il  2
          per cento rispetto al  valore  medio  del  medesimo  indice
          rilevato con  riferimento  allo  stesso  periodo  dell'anno
          1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si  provvede  alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella legge finanziaria relativa all'anno per il  quale  ha
          effetto il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte  all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».