((Art. 3 bis 
 
Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del
             Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 
 
  1. All'articolo 50, comma 1, lettera g), e all'articolo  52,  comma
1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le
parole:  «articoli  114  e  135»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«articoli 105, 114 e 135». 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a  400.000
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. La disposizione di cui al comma 1 e' efficace  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportail testo degli articoli 50 e 52,  del,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917  (testo  unico  delle  imposte  sui  redditi),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  50  (Redditi  assimilati  a  quelli  di   lavoro
          dipendente). - 1. Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente: 
              a) i compensi percepiti,  entro  i  limiti  dei  salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca; 
              b) le indennita' e i compensi  percepiti  a  carico  di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti in relazione  a  tale  qualita',  ad  esclusione  di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati al datore di lavoro e di  quelli  che  per  legge
          devono essere riversati allo Stato; 
              c) le somme da chiunque corrisposte a titolo  di  borsa
          di studio o di assegno,  premio  o  sussidio  per  fini  di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante; 
              c-bis) le somme e  i  valori  in  genere,  a  qualunque
          titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche  sotto  forma
          di  erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici   di
          amministratore,   sindaco   o   revisore    di    societa',
          associazioni  e  altri  enti  con  o   senza   personalita'
          giuridica,  alla  collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili,  alla  partecipazione  a  collegi  e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti  di   collaborazione   aventi   per   oggetto   la
          prestazione  di   attivita'   svolte   senza   vincolo   di
          subordinazione a favore  di  un  determinato  soggetto  nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di  mezzi  organizzati   e   con   retribuzione   periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di lavoro dipendente  di  cui  all'articolo  46,  comma  1,
          concernente redditi di lavoro  dipendente,  o  nell'oggetto
          dell'arte o professione di cui all'articolo  49,  comma  1,
          concernente redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate  dal
          contribuente; 
              d) le remunerazioni dei sacerdoti, di  cui  agli  artt.
          24, 33, lettera a), e 34 della legge  20  maggio  1985,  n.
          222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua  di  cui
          all'art. 33, primo comma, della legge 26  luglio  1974,  n.
          343; 
              e) i  compensi  per  l'attivita'  libero  professionale
          intramuraria  del   personale   dipendente   del   Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo  102
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e  successive
          modificazioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre  1996,  n.
          662; 
              f) le indennita', i gettoni di  presenza  e  gli  altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni, sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese  da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'articolo 49, comma 1,  e  non  siano  state  effettuate
          nell'esercizio di impresa commerciale, nonche'  i  compensi
          corrisposti ai membri delle  commissioni  tributarie,  agli
          esperti del tribunale di  sorveglianza,  ad  esclusione  di
          quelli che per legge devono essere riversati allo Stato,  e
          ai  magistrati  onorari  del  contingente  ad   esaurimento
          confermati  ai   sensi   dell'articolo   29   del   decreto
          legislativo 13 luglio 2017, n. 116; 
              g) le indennita' di  cui  all'art.  1  della  legge  31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',   comunque
          denominate, percepite per le  cariche  elettive  e  per  le
          funzioni  di  cui  agli  articoli  105,  114  e  135  della
          Costituzione alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche'  i
          conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza  dalla
          cessazione delle suddette cariche  elettive  e  funzioni  e
          l'assegno del Presidente della Repubblica; 
              h)  le  rendite  vitalizie  e  le   rendite   a   tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi funzione previdenziale. Le rendite  aventi  funzione
          previdenziale  sono  quelle  derivanti  da   contratti   di
          assicurazione sulla vita stipulati con imprese  autorizzate
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
          (ISVAP) ad operare nel  territorio  dello  Stato,  o  quivi
          operanti in regime di  stabilimento  o  di  prestazione  di
          servizi, che  non  consentano  il  riscatto  della  rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione; 
              h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al  decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo
          5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate,  nonche'  quelle
          derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
          (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238; 
              i) gli altri assegni  periodici,  comunque  denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c)  e  d)
          del comma 1  dell'art.  10  tra  gli  oneri  deducibili  ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 41; 
              l) i  compensi  percepiti  dai  soggetti  impegnati  in
          lavori  socialmente  utili  in  conformita'  a   specifiche
          disposizioni normative. 
              2. I redditi di cui alla lettera a) del  comma  1  sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello schedario generale della cooperazione,  che  nel  suo
          statuto siano inderogabilmente indicati  i  principi  della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi  siano
          effettivamente osservati. 
              3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
          i)  del  comma  1  l'assimilazione  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente non comporta le  detrazioni  previste  dall'art.
          13.». 
              «Art.  52  (Determinazione  dei  redditi  assimilati  a
          quelli  di  lavoro  dipendente).  -  1.   Ai   fini   della
          determinazione dei redditi assimilati a  quelli  di  lavoro
          dipendente si applicano le  disposizioni  dell'articolo  48
          salvo quanto di seguito specificato: 
              a); 
              a-bis) ai fini della determinazione del reddito di  cui
          alla lettera e) del comma 1 dell'articolo  47,  i  compensi
          percepiti dal personale dipendente del  Servizio  sanitario
          nazionale     per     l'attivita'      libero-professionale
          intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
          a  seguito  di  autorizzazione   del   direttore   generale
          dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella  misura
          del 75 per cento; 
              b) ai fini della determinazione delle indennita' di cui
          alla  lettera  g)  del  comma  1  dell'articolo   47,   non
          concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate
          ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro
          che esercitano le funzioni di cui agli articoli 105, 114  e
          135 della Costituzione, a  titolo  di  rimborso  di  spese,
          purche' l'erogazione di tali somme  e  i  relativi  criteri
          siano disposti dagli  organi  competenti  a  determinare  i
          trattamenti dei soggetti stessi. Gli  assegni  vitalizi  di
          cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo  47,
          sono assoggettati a tassazione per la quota parte  che  non
          deriva da  fonti  riferibili  a  trattenute  effettuate  al
          percettore gia'  assoggettate  a  ritenute  fiscali.  Detta
          quota parte e' determinata, per ciascun periodo  d'imposta,
          in misura  corrispondente  al  rapporto  complessivo  delle
          trattenute effettuate, assoggettate a ritenute  fiscali,  e
          la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il  rapporto  va
          effettuato separatamente dai  distinti  soggetti  erogatori
          degli assegni stessi, prendendo a base  ciascuno  i  propri
          elementi; 
              c) per le rendite e gli assegni indicati  alle  lettere
          h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non  si  applicano  le
          disposizioni del predetto articolo 48. Le predette  rendite
          e assegni si presumono percepiti,  salvo  prova  contraria,
          nella  misura  e  alle  scadenze  risultanti  dai  relativi
          titoli; 
              d)  per  le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  alla
          lettera h-bis)  del  comma  1  dell'articolo  50,  comunque
          erogate, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          11 e quelle di cui all'articolo 23, comma  6,  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le  prestazioni
          derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
          (PEPP), quelle previste  dalle  disposizioni  nazionali  di
          attuazione del regolamento (UE) 2019/1238; 
              d-bis) i compensi di cui alla lettera l)  del  comma  1
          dell'articolo  47,  percepiti  dai   soggetti   che   hanno
          raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la
          pensione  di  vecchiaia  e  che   possiedono   un   reddito
          complessivo di importo non superiore a lire 18  milioni  al
          netto della  deduzione  prevista  dall'articolo  10,  comma
          3-bis  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad   abitazione
          principale e  per  le  relative  pertinenze,  costituiscono
          reddito  per  la  parte  che  eccede  complessivamente  nel
          periodo d'imposta lire sei milioni; 
              d-ter).». 
              - Si riporta il testo del comma  200,  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015): 
              «1.-199. Omissis. 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              Omissis.».