((Art. 4 ter 
 
Disciplina  concernente  il  trattamento  ai  fini   dell'IVA   degli
                       integratori alimentari 
 
  1. Al numero 80) della tabella A, parte III,  allegata  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  recante
l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del  10  per
cento, dopo le parole: «sciroppi di qualsiasi natura»  sono  aggiunte
le seguenti: «ad eccezione degli integratori  alimentari  di  cui  al
decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  169,  ai  quali  risulti
applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono  presentati  e
commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto,
in quanto preparazioni alimentari non nominate ne' comprese  altrove,
classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura  combinata
di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio,
del 23 luglio 1987».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta la  tabella  A,  parte  III,  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, recante l'elenco dei beni e dei  servizi  soggetti  ad
          aliquota IVA  del  10  per  cento,  come  modificata  dalla
          presente legge: 
              Tabella A - Parte III 
              Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento 
              1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati  ad
          essere   utilizzati   nella   preparazione   di    prodotti
          alimentari; 
              2) animali  vivi  della  specie  bovina,  compresi  gli
          animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina; 
              3) carni  e  parti  commestibili  degli  animali  della
          specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
          bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
          congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate; 
              4) frattaglie commestibili degli animali  della  specie
          equina,  asinina,  mulesca,  bovina  (compreso  il   genere
          bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
          congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate; 
              5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile  morti
          commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati; 
              6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5,
          fresche,  refrigerate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate, congelate o surgelate; 
              7)  conigli  domestici,   piccioni,   lepri,   pernici,
          fagiani,   rane   ed   altri   animali    vivi    destinati
          all'alimentazione umana; loro carni,  parti  e  frattaglie,
          fresche,  refrigerate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate; api e bachi da  seta;  pesci  freschi  (vivi  o
          morti),  refrigerati,  congelati  o  surgelati,   destinati
          all'alimentazione; 
              8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate  o
          surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici  e
          fagiani; 
              9) grasso di volatili non pressato  ne'  fuso,  fresco,
          refrigerato,  salato  o  in  salamoia,  secco,  affumicato,
          congelato o surgelato; 
              10) lardo, compreso il grasso di  maiale  non  pressato
          ne'  fuso,  fresco,  refrigerato,  congelato  o  surgelato,
          salato o in salamoia, secco o affumicato; 
              10-bis) pesci  freschi  (vivi  o  morti),  refrigerati,
          congelati   o   surgelati,   destinati   all'alimentazione;
          semplicemente salati o in salamoia,  secchi  o  affumicati.
          Crostacei e molluschi compresi i testacei  (anche  separati
          dal  loro  guscio  o  dalla  loro   conchiglia),   freschi,
          refrigerati, congelati o surgelati,  secchi,  salati  o  in
          salamoia, esclusi astici e aragoste e  ostriche;  crostacei
          non sgusciati, semplicemente cotti in acqua  o  al  vapore,
          esclusi astici e aragoste; 
              11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero
          di latte, latticello (o latte  battuto)  e  altri  tipi  di
          latte fermentati o acidificati; 
              12) latte conservato, concentrato o zuccherato; 
              13) crema di latte fresca,  conservata,  concentrata  o
          non, zuccherata o non; 
              14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate; 
              15) uova di volatili e  giallo  di  uova,  essiccati  o
          altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati  ad  uso
          alimentare; 
              16) miele naturale; 
              17) budella, vesciche e stomachi di animali,  interi  o
          in   pezzi,   esclusi   quelli    di    pesci,    destinati
          all'alimentazione umana od animale; 
              18) ossa gregge, sgrassate o  semplicemente  preparate,
          acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
          all'alimentazione degli animali; 
              19) prodotti  di  origine  animale,  non  nominati  ne'
          compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed  altri
          simili cascami di pelli non conciate; 
              20) bulbi, tuberi, radici  tuberose,  zampe  e  rizomi,
          allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o  fioriti,
          altre piante e radici vive, comprese le talee e  le  marze,
          fiori  e  boccioli  di  fiori  recisi,  per  mazzi  o   per
          ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed  altre  parti
          di  piante,  erbe,  muschi  e  licheni,  per  mazzi  o  per
          ornamenti, freschi; 
              20-bis)  tartufi  congelati,  essiccati  o   preservati
          immersi in acqua salata, solforata o addizionata  di  altre
          sostanze   atte   ad    assicurare    temporaneamente    la
          conservazione, ma non preparati per il consumo immediato; 
              21)   ortaggi   e   piante   mangerecce   macinati    o
          polverizzati,  ma  non  altrimenti  preparati;  radici   di
          manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate  dolci
          ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di  amido  o
          di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
          palma a sago; 
              22) uva da vino; 
              23) scorze di agrumi  e  di  meloni,  fresche,  escluse
          quelle congelate,  presentate  immerse  nell'acqua  salata,
          solforata  o  addizionata  di  altre   sostanze   atte   ad
          assicurarne  temporaneamente   la   conservazione,   oppure
          secche; 
              24) te', mate; 
              25) spezie; 
              26) orzo destinato alla semina; avena, grano  saraceno,
          miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati
          ad usi diversi da quello zootecnico; 
              27) farine di avena e di altri cereali minori destinate
          ad usi diversi da quello zootecnico; 
              28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali
          minori; cereali mondati,  perlati,  in  fiocchi;  germi  di
          cereali anche sfarinati; 
              29) riso,  avena,  altri  cereali  minori,  spezzati  o
          schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico; 
              30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella
          v. d. 07.05 o della frutta comprese nel  capitolo  8  della
          Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di  radici  e
          tuberi compresi nella  v.  d.  07.06;  farina,  semolino  e
          fiocchi di patate; 
              31) malto, anche torrefatto; 
              32) amidi e fecole; inulina; 
              33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti; 
              34) semi di lino e  di  ricino;  altri  semi  e  frutti
          oleosi non  destinati  alla  disoleazione,  esclusi  quelli
          frantumati; 
              35) farine di semi e di frutti oleosi,  non  disoleate,
          esclusa la farina di senapea; 
              36) semi, spore e frutti da sementa; 
              37)  barbabietole  da  zucchero,  anche   tagliate   in
          fettucce, fresche o disseccate; 
              38) coni di luppolo; 
              38-bis) - 39); 
              40) radici di  cicoria,  fresche  o  disseccate,  anche
          tagliate,  non  torrefatte;  carrube  fresche   o   secche;
          noccioli  di   frutta   e   prodotti   vegetali   impiegati
          principalmente nell'alimentazione umana, non  nominati  ne'
          compresi altrove; 
              41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate; 
              42) barbabietole da foraggio,  navoni-rutabaga,  radici
          da foraggio;  fieno,  erba  medica,  lupinella,  trifoglio,
          cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
          da foraggio; 
              43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna; 
              44); 
              45) alghe; 
              46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o  fusi,
          grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso; 
              47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi
          o fusi, compresi  i  sevi  detti  "primo  sugo",  destinati
          all'alimentazione umana od animale; 
              48) stearina solare, oleostearina, olio  di  strutto  e
          oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
          preparati, destinati all'alimentazione umana od animale; 
              49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche
          raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale; 
              50)  altri  grassi  ed  oli  animali   destinati   alla
          nutrizione degli animali;  oli  vegetali  greggi  destinati
          all'alimentazione umana od animale; 
              51) oli e grassi  animali  o  vegetali  parzialmente  o
          totalmente idrogenati e oli e  grassi  animali  o  vegetali
          solidificati o induriti mediante qualsiasi altro  processo,
          anche    raffinati,    ma    non    preparati,    destinati
          all'alimentazione umana od animale; 
              52) imitazioni dello strutto e altri grassi  alimentari
          preparati; 
              53) cera d'api greggia; 
              54); 
              55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o
          di sangue; 
              56)  altre  preparazioni  e  conserve  di  carni  o  di
          frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di  oca  o  di
          anatra e di quelle di selvaggina; 
              57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce; 
              58)  preparazioni  e  conserve  di  pesci,  escluso  il
          caviale  e  i  suoi  succedanei;  crostacei   e   molluschi
          (compresi  i  testacei),  esclusi   astici,   aragoste   ed
          ostriche, preparati o conservati; 
              59) zuccheri di barbabietola  e  di  canna  allo  stato
          solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; 
              60) altri zuccheri allo stato  solido,  esclusi  quelli
          aromatizzati  o  colorati;   sciroppi   di   zuccheri   non
          aromatizzati ne'  colorati;  succedanei  del  miele,  anche
          misti con miele naturale; zuccheri e  melassi  caramellati,
          destinati all'alimentazione umana od animale; 
              61)  melassi  destinati  all'alimentazione   umana   od
          animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati; 
              62) prodotti a base di zucchero  non  contenenti  cacao
          (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e  simili)
          in  confezione  non  di  pregio,  quali   carta,   cartone,
          plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune; 
              63) cacao in polvere non zuccherato; 
              64)  cioccolato  ed   altre   preparazioni   alimentari
          contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali  carta,
          cartone,  plastica,  banda  stagnata,  alluminio  o   vetro
          comune; 
              65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione
          dei fanciulli, diversi dai prodotti per l'alimentazione dei
          lattanti e dei bambini nella  prima  infanzia  indicati  al
          numero 1-sexies) della parte II-bis della presente tabella,
          per usi dietetici o di cucina, a base di farine,  semolini,
          amidi, fecole o estratti di  malto,  anche  addizionate  di
          cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso; 
              66) tapioca, compresa quella di fecola di patate; 
              67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura
          o tostatura: ''puffed-ricE', ''corn-flakes'' e simili; 
              68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e
          della biscotteria, anche addizionati di cacao in  qualsiasi
          proporzione; 
              69) ortaggi, piante mangerecce e  frutta,  preparati  o
          conservati nell'aceto o nell'acido  acetico,  con  o  senza
          sale, spezie, mostarda o zuccheri; 
              70) ortaggi e piante mangerecce preparati o  conservati
          senza aceto o acido acetico; 
              71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri; 
              72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,
          cotte negli zuccheri  o  candite  (sgocciolate,  diacciate,
          cristallizzate); 
              73) puree e  paste  di  frutta,  gelatine,  marmellate,
          ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri; 
              74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con
          aggiunta di zuccheri; 
              75); 
              76) cicoria torrefatta e  altri  succedanei  torrefatti
          del caffe' e loro estratti; estratti o essenze  di  caffe',
          di te', di mate e di  camomilla;  preparazioni  a  base  di
          questi estratti o essenze; 
              77) farina di senape e senape preparate; 
              78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe,
          minestre,  brodi;  zuppe,   minestre,   brodi,   preparati;
          preparazioni alimentari composte omogeneizzate; 
              79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali
          preparati; 
              80) preparazioni alimentari non nominate  ne'  comprese
          altrove,  esclusi  gli  sciroppi  di  qualsiasi  natura  ad
          eccezione degli integratori alimentari di  cui  al  decreto
          legislativo  21  maggio  2004,n.169,   ai   quali   risulti
          applicabile, indipendentemente  dalla  forma  in  cui  sono
          presentati  e  commercializzati,  l'articolo  16,   secondo
          comma,  del  presente  decreto,  in   quanto   preparazioni
          alimentari   non    nominate    ne'    comprese    altrove,
          classificabili nella voce doganale 2106 della  nomenclatura
          combinata di  cui  all'allegato  I  del  regolamento  (CEE)
          n.2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987; 
              81) acqua, acque minerali; 
              82) birra; 
              83); - 84); 
              85) aceto di vino; aceti commestibili  non  di  vino  e
          loro succedanei; 
              86) farine e polveri  di  carne  e  di  frattaglie,  di
          pesci,   di   crostacei,   di   molluschi,    non    adatte
          all'alimentazione umana  e  destinate  esclusivamente  alla
          nutrizione    degli     animali;     ciccioli     destinati
          all'alimentazione umana od animale; 
              87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero
          esaurite  ed  altri  cascami  della   fabbricazione   dello
          zucchero; avanzi della fabbricazione della  birra  e  della
          distillazione  degli  alcoli;  avanzi  della  fabbricazione
          degli amidi ed altri avanzi e residui simili; 
              88)  panelli,  sansa  di   olive   ed   altri   residui
          dell'estrazione dell'olio di  oliva,  escluse  le  morchie;
          panelli ed altri  residui  della  disoleazione  di  semi  e
          frutti oleosi; 
              89) fecce di vino, tartaro greggio; 
              90) prodotti di origine vegetale del genere  di  quelli
          utilizzati per la nutrizione degli  animali,  non  nominati
          ne' compresi altrove; 
              91) foraggi melassati o zuccherati; altre  preparazioni
          del genere di quelle  utilizzate  nell'alimentazione  degli
          animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati
          per la vendita al minuto; 
              92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco; 
              93)  lecitine  destinate  all'alimentazione  umana   od
          animale; 
              94) - 97); 
              98) legna da ardere  in  tondelli,  ceppi,  ramaglie  o
          fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi  i
          pellet; 
              99) - 102); 
              103)  energia  elettrica  per  uso  domestico;  energia
          elettrica e gas per uso di imprese estrattive,  agricole  e
          manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
          e simili; energia  elettrica  per  il  funzionamento  degli
          impianti irrigui, di sollevamento e di scolo  delle  acque,
          utilizzati dai  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione;
          energia elettrica  fornita  ai  clienti  grossisti  di  cui
          all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo  16  marzo
          1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi  liquefatti,
          destinati ad essere immessi  direttamente  nelle  tubazioni
          delle reti  di  distribuzione  per  essere  successivamente
          erogati, ovvero destinati ad imprese che li  impiegano  per
          la produzione di energia elettrica; 
              104) oli minerali greggi, oli combustibili ed  estratti
          aromatici   impiegati   per   generare,   direttamente    o
          indirettamente,  energia  elettrica,  purche'  la   potenza
          installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali  greggi,
          oli  combustibili  (ad  eccezione  degli  oli  combustibili
          fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
          lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
          45 per cento  in  peso  di  prodotti  petrolici,  da  usare
          direttamente come combustibili nelle caldaie e  nei  forni;
          oli combustibili impiegati per produrre direttamente  forza
          motrice  con  motori  fissi  in  stabilimenti  industriali,
          agricolo-industriali, laboratori, cantieri di  costruzione;
          oli combustibili diversi da quelli speciali destinati  alla
          trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine  di
          distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
          distillazione primaria  del  petrolio  naturale  greggio  o
          dalle lavorazioni degli stabilimenti  che  trasformano  gli
          oli minerali in prodotti chimici di natura diversa,  aventi
          punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C,
          nei quali il distillato a 225°C sia  inferiore  al  95  per
          cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90  per  cento  in
          volume, destinati alla trasformazione in gas  da  immettere
          nelle reti cittadine di distribuzione; 
              105); 
              106) prodotti petroliferi per uso  agricolo  e  per  la
          pesca in acque interne; 
              107) - 109); 
              110) prodotti fitosanitari; 
              111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame; 
              112) principi attivi per la preparazione ed integratori
          per mangimi; 
              113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale
          ed additivi per la nutrizione degli animali; 
              114) medicinali pronti per l'uso umano  o  veterinario,
          compresi i prodotti omeopatici; sostanze  farmaceutiche  ed
          articoli  di  medicazione  di  cui   le   farmacie   devono
          obbligatoriamente  essere  dotate  secondo  la   farmacopea
          ufficiale; 
              114-bis) - 118); 
              119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
          di cui al numero 123),  nonche'  le  relative  prestazioni,
          rese da intermediari; 
              120)  prestazioni  rese  ai  clienti  alloggiati  nelle
          strutture ricettive di cui all'articolo 6  della  legge  17
          maggio 1983,  n.  217;  prestazioni  di  ricovero  e  cura,
          comprese le prestazioni di  maggiore  comfort  alberghiero,
          diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo  10,  primo
          comma, numero 18) e numero  19);  prestazioni  di  alloggio
          rese  agli  accompagnatori  delle  persone  ricoverate  dai
          soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e
          da case di cura non convenzionate; prestazioni di  maggiore
          comfort alberghiero rese  a  persone  ricoverate  presso  i
          soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19); 
              121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
          anche  mediante  distributori  automatici;  prestazioni  di
          servizi  dipendenti  da  contratti  di  appalto  aventi  ad
          oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; 
              122)   prestazioni   di   servizi   e   forniture    di
          apparecchiature e  materiali  relativi  alla  fornitura  di
          energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
          di teleriscaldamento o nell'ambito del  contratto  servizio
          energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
          all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,  e
          successive modificazioni;  sono  incluse  le  forniture  di
          energia prodotta da fonti  rinnovabili  o  da  impianti  di
          cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
          da  altre  fonti,  sotto  qualsiasi   forma,   si   applica
          l'aliquota ordinaria; 
              123) spettacoli teatrali di  qualsiasi  tipo,  compresi
          opere  liriche,   balletto,   prosa,   operetta,   commedia
          musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
          circensi  e  dello  spettacolo  viaggiante,  spettacoli  di
          burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
          e in costume, ovunque tenuti; 
              123-bis) - 124); 
              125) prestazioni di servizi mediante macchine  agricole
          o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate; 
              126); 
              127) prestazioni di trasporto eseguite con i  mezzi  di
          cui alla  legge  23  giugno  1927,  n.  1110,  e  al  regio
          decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696,  convertito  nella
          legge 5 gennaio 1939, n. 8; 
              127-bis)  somministrazione  di  gas  metano  usato  per
          combustione per usi civili limitatamente a 480  metri  cubi
          annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione,  di
          gas di petrolio liquefatti per  usi  domestici  di  cottura
          cibi e per  produzione  di  acqua  calda,  gas  di  petroli
          liquefatti contenuti  o  destinati  ad  essere  immessi  in
          bombole  da  10  a  20   kg   in   qualsiasi   fase   della
          commercializzazione; 
              127-ter); 
              127-quater) prestazioni di allacciamento alle  reti  di
          teleriscaldamento realizzate in  conformita'  alla  vigente
          normativa in materia di risparmio energetico; 
              127-quinquies)  opere  di  urbanizzazione  primaria   e
          secondaria elencate nell'art. 4 della  legge  29  settembre
          1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
          1971, n. 865; linee di trasporto  metropolitane  tramviarie
          ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti  di
          produzione e reti  di  distribuzione  calore-energia  e  di
          energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica  ed  eolica;
          impianti di depurazione destinati  ad  essere  collegati  a
          reti fognarie anche intercomunali e ai relativi  collettori
          di adduzione; edifici di cui  all'art.  1  della  legge  19
          luglio 1961,  n.  659,  assimilati  ai  fabbricati  di  cui
          all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e  successive
          modificazioni; 
              127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate,
          forniti per la costruzione delle opere e degli impianti  di
          cui al n. 127-quinquies); 
              127-septies)  prestazioni  di  servizi  dipendenti   da
          contratti di appalto relativi alla costruzione delle  opere
          e degli impianti di cui al n. 127-quinquies); 
              127-octies); 
              127-novies) prestazioni di trasporto di persone  e  dei
          rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di  cui  alla
          tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle  esenti  a
          norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto; 
              127-decies) francobolli da collezione e  collezioni  di
          francobolli; 
              127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
          criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici
          2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  218
          del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta'  o  in
          godimento a soci da cooperative edilizie e  loro  consorzi,
          ancorche'  non  ultimate,  purche'  permanga   l'originaria
          destinazione,   qualora   non   ricorrano   le   condizioni
          richiamate nel n. 21) della parte  seconda  della  presente
          tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle
          predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge
          2  luglio  1949,  n.  408  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  ancorche'  non  ultimati,  purche'  permanga
          l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici; 
              127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
          la   realizzazione   di    interventi    di    manutenzione
          straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma,  lettera
          b), della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  agli  edifici  di
          edilizia residenziale pubblica; 
              127-terdecies)  beni,  escluse  le  materie   prime   e
          semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
          di recupero di cui all'art. 31 della legge 5  agosto  1978,
          n. 457, esclusi quelli di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
          primo comma, dello stesso articolo; 
              127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti  da
          contratti di appalto relativi alla costruzione di  case  di
          abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla  realizzazione
          degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge
          5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui  alle  lettere
          a) e b) del primo comma dello stesso articolo; 
              127-quinquiesdecies)   fabbricati   o    porzioni    di
          fabbricati sui quali  sono  stati  eseguiti  interventi  di
          recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto  1978,  n.
          457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)  del  primo
          comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
          effettuato gli interventi; 
              127-sexiesdecies) prestazioni di gestione,  stoccaggio,
          e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6,  comma  1,
          lettere d), l) e m), del  decreto  legislativo  5  febbraio
          1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma
          2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo  7,  comma  3,
          lettera g), del medesimo decreto,  nonche'  prestazioni  di
          gestione di impianti di fognatura e depurazione; 
              127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato,  da
          collezione, importati; oggetti d'arte di cui  alla  lettera
          a) della tabella  allegata  al  decreto-legge  23  febbraio
          1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai  loro  eredi  o
          legatari; 
              127-duodevicies)  locazioni  di  fabbricati   abitativi
          effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o  dalle
          imprese  che  vi  hanno  eseguito  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed  f),  del  Testo
          Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
          abitativi destinati ad alloggi sociali  come  definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008; 
              127-undevicies).