Art. 5 
 
Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito
            d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo 
 
  1. All'articolo 5  del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9: 
      1) al primo periodo, le parole: «entro  il  30  novembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il ((30 luglio 2024))»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contenuto
e le modalita' di trasmissione del modello di  comunicazione  per  la
richiesta di applicazione della procedura sono  definiti  con  uno  o
piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»; 
    b) al comma 10: 
      1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024  e
il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  16
dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»; 
      3) al terzo periodo, le parole «a  decorrere  dal  17  dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  17  dicembre
2024»; 
    c) al comma 11, secondo periodo, le parole:  «17  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024»; 
    d) al comma 12, dopo le parole: «al  comma  10»  e'  inserito  il
seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge  27
luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza  per  l'emissione  degli
atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento  impositivo,  e'
prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di  cui  al
comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017». 
  ((1-bis.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  5,  comma  7,   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021,  n.  215,  che  hanno  gia'  presentato
richiesta telematica di accesso alla procedura  di  riversamento  del
credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo
e non hanno ancora effettuato il versamento  dell'unica  soluzione  o
della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la
scadenza del 30  giugno  2024,  secondo  le  modalita'  definite  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. Anche  in  caso  di  revoca,  resta
ferma l'applicazione della proroga prevista  dall'articolo  5,  comma
12, ultimo periodo, del citato  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.
146.)) 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari  a  33
milioni di euro ((per l'anno 2023 e a))  10,7  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2024  e  2025((,))  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 23. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          21 ottobre  2021,  n.146,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2021,  n.215,  (Misure  urgenti  in
          materia economica e fiscale, a  tutela  del  lavoro  e  per
          esigenze  indifferibili)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale). - 1.
          Le risorse del fondo istituito ai sensi  dell'articolo  18,
          comma  2,  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136, pari complessivamente a 56.000.000 di euro  a
          decorrere dal 2021, sono destinate: 
              a) per un ammontare complessivo annuo non  superiore  a
          44.326.170 euro per l'anno  2021,  a  44.790.000  euro  per
          l'anno 2022 ed a  44.970.000  euro  a  decorrere  dall'anno
          2023, all'attribuzione dei premi  di  cui  all'articolo  1,
          comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
              b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro  per  l'anno
          2021, 11.210.000 euro per l'anno 2022 e a 11.030.000 euro a
          decorrere dall'anno 2023 per le spese amministrative  e  di
          comunicazione  da  attribuire  alle   amministrazioni   che
          sostengono i relativi costi. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo
          a rimodulare le predette risorse. 
              2-bis. La tassa sui  rifiuti  di  cui  all'articolo  1,
          comma 639, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  non  e'
          dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14,  15
          e 16 del Trattato fra la  Santa  Sede  e  l'Italia  dell'11
          febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27  maggio  1929,
          n. 810. 
              2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica
          per i periodi d'imposta per  i  quali  non  e'  decorso  il
          termine di accertamento del  tributo  nonche'  ai  rapporti
          pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato. 
              3. All'articolo 141 del decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, il comma 1-ter  e'  sostituito  dal  seguente:
          «1-ter. Per l'esercizio 2020, le  spese  di  cui  al  comma
          1-bis sono gestite,  d'intesa  con  il  Dipartimento  delle
          finanze, dal  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,
          del personale e dei servizi del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze.». 
              3-bis. All'articolo  199,  comma  3,  lettera  b),  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  le
          parole: «12  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «24
          mesi». La proroga di cui al primo periodo non si applica in
          presenza di procedure di evidenza  pubblica  gia'  definite
          con l'aggiudicazione alla data di entrata in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto.  Qualora  le
          procedure di evidenza pubblica di cui  al  secondo  periodo
          risultino gia' avviate a tale data, la proroga e'  limitata
          al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione. 
              4.  Con  effetto  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,
          all'articolo 18, comma  2,  del  decreto-legge  23  ottobre
          2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2018, n. 136, le parole: «le spese amministrative»
          sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione dei premi e
          le spese amministrative e di comunicazione». 
              5. All'articolo 36-bis, comma 5, del  decreto-legge  22
          marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «nella dichiarazione
          dei redditi relativa al  periodo  d'imposta  nel  quale  e'
          stata sostenuta la spesa ovvero» sono soppresse. 
              6.  All'articolo  2,  comma  2,  del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2016, n. 225,  le  parole  da  «e,  fermo
          restando  quanto»  fino   a   «delle   societa'   da   esse
          partecipate» sono soppresse. 
              6-bis. All'articolo  27  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,   n.   77,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 4-bis, le parole: «31 dicembre  2021»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»; 
              b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: 
              «4-ter. Limitatamente all'operativita' a condizioni  di
          mercato di cui al comma 4, gli  interventi  del  Patrimonio
          Destinato  hanno  ad  oggetto  anche  le  societa'  di  cui
          all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero  1),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              4-quater. Limitatamente all'operativita'  a  condizioni
          di mercato di cui al comma  4,  possono  beneficiare  degli
          interventi  del  Patrimonio  Destinato   nella   forma   di
          operazioni sul mercato primario tramite  partecipazione  ad
          aumenti  di   capitale   e   sottoscrizione   di   prestiti
          obbligazionari convertibili, come disciplinati dal  decreto
          di cui al comma 5, anche  le  societa'  che  presentano  un
          risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti
          la data di richiesta di intervento,  cosi'  come  riportato
          dal  bilancio  consolidato  o,  se  non  disponibile,   dal
          bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a  revisione
          legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto  alla  data
          di richiesta di intervento, senza che, in tal caso,  rilevi
          l'utile riportato nel bilancio della societa'». 
              7. I soggetti che alla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  hanno  utilizzato  in  compensazione  il
          credito d'imposta per investimenti in attivita' di  ricerca
          e sviluppo di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  23
          dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n.  9,  maturato  a  decorrere  dal
          periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in  corso  al  31
          dicembre   2019,   possono   effettuare   il   riversamento
          dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione  di
          sanzioni  e  interessi,  alle  condizioni  e  nei   termini
          previsti nei commi seguenti. 
              8. La procedura di riversamento  spontaneo  di  cui  al
          comma 7 e' riservata ai soggetti che nei periodi  d'imposta
          indicati al medesimo  comma  7  abbiano  realmente  svolto,
          sostenendo le relative spese, attivita' in tutto o in parte
          non qualificabili come  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
          ammissibili nell'accezione rilevante ai  fini  del  credito
          d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti
          che, in relazione al periodo d'imposta successivo a  quello
          in corso al 31 dicembre  2016,  hanno  applicato  il  comma
          1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n.  145  del
          2013, in  maniera  non  conforme  a  quanto  dettato  dalla
          disposizione     d'interpretazione     autentica     recata
          dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145. La procedura di  riversamento  spontaneo  puo'  essere
          utilizzata anche dai soggetti che abbiano  commesso  errori
          nella quantificazione  o  nell'individuazione  delle  spese
          ammissibili in violazione  dei  principi  di  pertinenza  e
          congruita' nonche' nella determinazione della media storica
          di riferimento. L'accesso alla procedura e'  in  ogni  caso
          escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato  in
          compensazione sia il risultato di condotte fraudolente,  di
          fattispecie oggettivamente o soggettivamente  simulate,  di
          false rappresentazioni della realta'  basate  sull'utilizzo
          di documenti falsi o di fatture che documentano  operazioni
          inesistenti,  nonche'  nelle  ipotesi  in  cui  manchi   la
          documentazione idonea a dimostrare  il  sostenimento  delle
          spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti  di  cui
          al comma 7 decadono dalla procedura e le somme gia' versate
          si considerano acquisite a titolo di acconto sugli  importi
          dovuti nel caso  in  cui  gli  Uffici,  nell'esercizio  dei
          poteri di cui agli articolo 31 e seguenti del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
          la comunicazione di cui al comma 9 del  presente  articolo,
          accertino condotte fraudolente. 
              9. I soggetti che intendono avvalersi  della  procedura
          di riversamento spontaneo del credito d'imposta di  cui  al
          comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle
          entrate entro il 30 luglio 2024, specificando il periodo  o
          i periodi d'imposta di maturazione  del  credito  d'imposta
          per cui e' presentata la richiesta, gli importi del credito
          oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed
          elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle spese
          ammissibili. Il contenuto e le  modalita'  di  trasmissione
          del  modello  di  comunicazione   per   la   richiesta   di
          applicazione della procedura sono definiti con uno  o  piu'
          provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              10. L'importo del credito utilizzato  in  compensazione
          indicato  nella  comunicazione  inviata  all'Agenzia  delle
          entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024. Il
          versamento puo' essere  effettuato  in  tre  rate  di  pari
          importo, di cui la  prima  da  corrispondere  entro  il  16
          dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre  2025  e
          il 16 dicembre 2026. In  caso  di  pagamento  rateale  sono
          dovuti, a decorrere dal 17  dicembre  2024,  gli  interessi
          calcolati al tasso legale. Il  riversamento  degli  importi
          dovuti e' effettuato senza avvalersi della compensazione di
          cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,
          n. 241. 
              11. La procedura prevista  dai  commi  da  7  a  10  si
          perfeziona con l'integrale versamento di quanto  dovuto  ai
          sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento  rateale,
          il mancato pagamento di una delle rate  entro  la  scadenza
          prevista  comporta   il   mancato   perfezionamento   della
          procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti,
          nonche' l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento
          degli  stessi  e  degli  interessi  nella  misura  prevista
          dall'articolo  20  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza  dalla
          data  del  17  dicembre  2024.   In   esito   al   corretto
          perfezionamento della procedura di riversamento e'  esclusa
          la punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10-quater
          del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
              12. La procedura di cui ai commi da 7  a  10  non  puo'
          essere utilizzata per il riversamento dei  crediti  il  cui
          utilizzo in compensazione sia gia' stato accertato  con  un
          atto di recupero crediti, ovvero  con  altri  provvedimenti
          impositivi, divenuti definitivi alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del
          credito d'imposta sia gia' stato  constatato  con  un  atto
          istruttorio, ovvero  accertato  con  un  atto  di  recupero
          crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora
          divenuti definitivi alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il  riversamento  deve  obbligatoriamente
          riguardare  l'intero  importo  del   credito   oggetto   di
          recupero, accertamento o constatazione, senza  applicazione
          di sanzioni e interessi e senza possibilita'  di  applicare
          la rateazione di cui al comma 10. In deroga all'articolo 3,
          comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine  di
          decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di
          ogni altro provvedimento impositivo,  e'  prorogato  di  un
          anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui  al  comma
          7, utilizzati negli anni 2016 e 2017. 
              12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le  parole:  «1°
          luglio 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:  «1°  luglio
          2022». 
              12-ter.  All'articolo  2,   comma   6-quater,   secondo
          periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  le
          parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «1° gennaio 2023». 
              12-quater.   All'articolo   10-bis,   comma   1,    del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,  n.  136,  le
          parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020  e  2021»  sono
          sostituite dalle seguenti «Per i  periodi  d'imposta  2019,
          2020, 2021 e 2022». 
              13. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.
          41, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  maggio
          2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 13,  la  lettera  h)  e'  sostituita  dalle
          seguenti: 
              «h) commi da 1 a 9 del  presente  articolo  e  articoli
          1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto; 
              h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021,
          n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
          2021, n. 106.»; 
              b) al comma 16, dopo le parole: «Ministro dell'economia
          e delle finanze» sono inserite le seguenti: «,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,». 
              14. 
              14-bis. L'articolo 15-bis del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal
          seguente: 
              «Art. 15-bis (Disposizioni speciali  sul  pagamento  in
          modo virtuale per determinati soggetti). -  1.  I  soggetti
          indicati al comma 3, entro  il  16  aprile  di  ogni  anno,
          versano, a titolo di acconto, una somma  pari  al  100  per
          cento  dell'imposta  provvisoriamente  liquidata  ai  sensi
          dell'articolo 15. Per esigenze di liquidita' l'acconto puo'
          essere scomputato dal primo dei  versamenti  da  effettuare
          nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto. 
              2. I medesimi soggetti presentano la  dichiarazione  di
          cui  all'articolo  15,  quinto  comma,  entro  il  mese  di
          febbraio dell'anno successivo a quello  cui  la  stessa  si
          riferisce. Per tali soggetti, il termine per il  versamento
          della  prima  rata  bimestrale  e'  posticipato  all'ultimo
          giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al  sesto
          comma dell'articolo 15 e' eseguita imputando la  differenza
          a debito o a credito della prima rata bimestrale,  scadente
          ad aprile o, occorrendo, in quella successiva. 
              3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          ai seguenti soggetti: 
              a) la societa' Poste italiane S.p.a.; 
              b) le banche; 
              c) le societa' di gestione del risparmio; 
              d) le societa' capogruppo dei  gruppi  bancari  di  cui
          all'articolo 61 del testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
              e) le societa' di intermediazione mobiliare; 
              f) i soggetti di cui ai titoli V,  V-bis  e  V-ter  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
          1993,  nonche'  le  societa'  esercenti   altre   attivita'
          finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b),
          dello stesso testo unico; 
              g) le imprese di assicurazioni». 
              14-ter.  All'articolo  1,  comma  3-bis,  alinea,   del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le  parole:  «1°
          gennaio 2022» sono sostituite dalle  seguenti:  «1°  luglio
          2022». 
              14-quater. All'articolo 1, comma 1, del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  9  dicembre
          1996, n. 695, le parole: «superiori rispettivamente a dieci
          miliardi e a due miliardi di lire»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «superiori rispettivamente a 5,164  milioni  e  a
          1,1 milioni di euro». 
              14-quinquies. Il comma 831 dell'articolo 1 della  legge
          27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: 
              a) per le  occupazioni  permanenti  di  suolo  pubblico
          effettuate nei settori in cui e' prevista una  separazione,
          in  ragione   di   assetti   normativi,   regolamentari   o
          contrattuali, tra i soggetti titolari delle  infrastrutture
          ed i soggetti titolari del contratto di  vendita  del  bene
          distribuito  alla  clientela  finale,  non   configurandosi
          alcuna  occupazione  in  via  mediata  ed  alcun   utilizzo
          materiale delle infrastrutture da parte della  societa'  di
          vendita, il canone e' dovuto  esclusivamente  dal  soggetto
          titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture,  in
          base alle utenze delle predette societa' di vendita; 
              b) per occupazioni permanenti  di  suolo  pubblico  con
          impianti   direttamente   funzionali   all'erogazione   del
          servizio a rete devono intendersi anche  quelle  effettuate
          dalle  aziende   esercenti   attivita'   strumentali   alla
          fornitura  di  servizi  di  pubblica  utilita',  quali   la
          trasmissione di energia elettrica e  il  trasporto  di  gas
          naturale. Per tali occupazioni il canone  annuo  e'  dovuto
          nella misura minima di 800 euro. 
              15. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7 a  12,
          valutate in 35,6 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 17. 
              15-bis. Ai fini del recepimento  della  direttiva  (UE)
          2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021,  che  modifica
          la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda  le  esenzioni
          temporanee  applicabili  alle  importazioni  e   a   talune
          cessioni  e  prestazioni  in  risposta  alla  pandemia   di
          COVID-19,  all'articolo  72,  comma  1,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  dopo
          la lettera c) e' inserita la seguente: 
              «c-bis) le cessioni di beni  effettuate  nei  confronti
          della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo
          istituito a norma del diritto dell'Unione europea,  qualora
          la Commissione o tale agenzia od  organismo  acquisti  tali
          beni o  servizi  nell'ambito  dell'esecuzione  dei  compiti
          conferiti  dal  diritto  dell'Unione  europea  al  fine  di
          rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne  nel  caso  in
          cui  i  beni  e  i  servizi  acquistati  siano  utilizzati,
          immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori  cessioni
          o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione
          o da tale agenzia od organismo.  Qualora  vengano  meno  le
          condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione,
          l'agenzia interessata  o  l'organismo  interessato  informa
          l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni e'
          soggetta  all'IVA  alle  condizioni  applicabili  in   quel
          momento». 
              15-ter.  Il  regime  di  non   imponibilita'   previsto
          dall'articolo 72, comma 1, lettera c-bis), del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          introdotta dal comma 15-bis del  presente  articolo,  e  il
          conseguente regime di cui all'articolo 68, lettera c),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1°
          gennaio 2021. Per  rendere  non  imponibili  le  operazioni
          assoggettate all'imposta sul  valore  aggiunto,  effettuate
          prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  emesse  note  di
          variazione   in   diminuzione   dell'imposta,   ai    sensi
          dell'articolo 26 del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972. 
              15-quater. Al decreto del Presidente  della  Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo 4: 
              1) al quarto comma, le parole da: «, ad  esclusione  di
          quelle» fino a: «organizzazioni nazionali» sono soppresse; 
              2)  al  quinto  comma,  le  parole:   «,   escluse   le
          pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e  di
          categoria, religiose,  assistenziali,  culturali,  sportive
          dilettantistiche, di promozione  sociale  e  di  formazione
          extrascolastica della  persona  cedute  prevalentemente  ai
          propri associati» nonche' le parole: «le cessioni di beni e
          le  prestazioni  di  servizi  effettuate  in  occasione  di
          manifestazioni  propagandistiche   dai   partiti   politici
          rappresentati nelle assemblee nazionali e  regionali»  sono
          soppresse; 
              3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati; 
              b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i
          seguenti: 
              «L'esenzione  dall'imposta  si  applica  inoltre   alle
          seguenti  operazioni,  a  condizione   di   non   provocare
          distorsioni  della  concorrenza  a  danno   delle   imprese
          commerciali soggette all'IVA: 
              1) le prestazioni di servizi e le cessioni di  beni  ad
          esse strettamente connesse, effettuate in conformita'  alle
          finalita'   istituzionali   da   associazioni    politiche,
          sindacali  e  di   categoria,   religiose,   assistenziali,
          culturali,  di   promozione   sociale   e   di   formazione
          extra-scolastica della persona, a fronte del  pagamento  di
          corrispettivi  specifici,  o  di  contributi  supplementari
          fissati in conformita' dello  statuto,  in  funzione  delle
          maggiori o diverse prestazioni alle  quali  danno  diritto,
          nei  confronti  di  soci,  associati  o  partecipanti,   di
          associazioni che svolgono la medesima attivita' e  che  per
          legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di  un'unica
          organizzazione locale o nazionale, nonche'  dei  rispettivi
          soci,  associati  o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle
          rispettive organizzazioni nazionali; 
              2) le prestazioni di servizi strettamente connesse  con
          la pratica dello sport o  dell'educazione  fisica  rese  da
          associazioni sportive  dilettantistiche  alle  persone  che
          esercitano  lo  sport  o  l'educazione  fisica  ovvero  nei
          confronti  di  associazioni  che   svolgono   le   medesime
          attivita' e che per  legge,  regolamento  o  statuto  fanno
          parte  di  un'unica  organizzazione  locale  o   nazionale,
          nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
          tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 
              3) le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate in occasione di manifestazioni  propagandistiche
          dagli enti e dagli  organismi  di  cui  al  numero  1)  del
          presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto; 
              4)  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  nei
          confronti di  indigenti  da  parte  delle  associazioni  di
          promozione  sociale  ricomprese  tra  gli   enti   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25  agosto
          1991,  n.  287,  le  cui  finalita'   assistenziali   siano
          riconosciute dal Ministero  dell'interno,  sempreche'  tale
          attivita'    di    somministrazione    sia     strettamente
          complementare a quelle svolte in diretta  attuazione  degli
          scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in  cui
          viene svolta l'attivita'. 
              Le disposizioni di cui al quarto comma si  applicano  a
          condizione  che  le  associazioni  interessate  abbiano  il
          divieto di distribuire, anche in modo  indiretto,  utili  o
          avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale
          durante   la   vita   dell'associazione,   salvo   che   la
          destinazione o la distribuzione  non  siano  imposte  dalla
          legge, e si conformino alle seguenti clausole, da  inserire
          nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata  o
          registrata, ovvero alle  corrispondenti  clausole  previste
          dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo
          3 luglio 2017, n. 117: 
              1) obbligo di devolvere  il  patrimonio  dell'ente,  in
          caso di suo scioglimento  per  qualunque  causa,  ad  altra
          associazione con finalita' analoghe o ai fini  di  pubblica
          utilita', sentito l'organismo di controllo e salva  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
              2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del
          rapporto   medesimo,    escludendo    espressamente    ogni
          limitazione   in   funzione   della   temporaneita'   della
          partecipazione alla vita associativa e prevedendo  per  gli
          associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
          per l'approvazione e le modificazioni dello statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
              3) obbligo di redigere e di  approvare  annualmente  un
          rendiconto economico e finanziario secondo le  disposizioni
          statutarie; 
              4) eleggibilita' libera  degli  organi  amministrativi;
          principio  del  voto  singolo  di  cui  all'articolo  2538,
          secondo comma, del codice civile; sovranita' dell'assemblea
          dei soci,  associati  o  partecipanti  e  criteri  di  loro
          ammissione  ed  esclusione;  criteri  e  idonee  forme   di
          pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle  relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
          per  corrispondenza  per  le  associazioni  il   cui   atto
          costitutivo, anteriore al 1°  gennaio  1997,  preveda  tale
          modalita' di  voto  ai  sensi  dell'articolo  2538,  ultimo
          comma, del codice civile e  sempreche'  le  stesse  abbiano
          rilevanza  a   livello   nazionale   e   siano   prive   di
          organizzazione a livello locale; 
              5)  intrasmissibilita'   della   quota   o   contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa. 
              Le disposizioni di cui ai numeri 2)  e  4)  del  quinto
          comma  non  si  applicano   alle   associazioni   religiose
          riconosciute dalle confessioni con le  quali  lo  Stato  ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria». 
              15-quinquies. In attesa della piena operativita'  delle
          disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore,  di
          cui al decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  le
          organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
          promozione   sociale   che   hanno    conseguito    ricavi,
          ragguagliati  ad  anno,  non  superiori   a   euro   65.000
          applicano, ai soli fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,
          il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater  e
          15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul  valore
          aggiunto. 
              15-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2022,  al  testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 27: 
              1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              «2-bis. Ai fini del presente testo  unico,  per  alcole
          completamente denaturato si  intende  l'alcole  etilico  al
          quale sono aggiunte, nelle misure  stabilite,  le  sostanze
          previste dalla formula di  denaturazione  notificata  dallo
          Stato  e  oggetto  di  riconoscimento  reciproco,  di   cui
          all'allegato  al  regolamento   (CE)   n.   3199/93   della
          Commissione,   del   22   novembre   1993,   e   successive
          modificazioni»; 
              2) al comma 3: 
              2.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) completamente denaturati e destinati  alla  vendita
          come alcole etilico»; 
              2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
              «b) impiegati in  prodotti  non  destinati  al  consumo
          umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato
          con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione
          finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis»; 
              2.3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
              «b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le formule
          di  denaturazione  di  cui  alla   lettera   b),   per   la
          manutenzione e la  pulizia  delle  attrezzature  produttive
          impiegate per la realizzazione dei  prodotti  di  cui  alla
          medesima lettera b)»; 
              2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
              «d) impiegati per la produzione di  medicinali  secondo
          la  definizione  di  cui  alla  direttiva  2001/82/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  6  novembre  2001,
          recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193,
          e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 6 novembre 2001,  recepita  con  il  decreto
          legislativo 24 aprile 2006, n. 219»; 
              3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
              «3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera  a),  si
          applica  anche  per   l'alcole   etilico   trasferito   nel
          territorio nazionale con la scorta  del  documento  di  cui
          all'articolo 10, immesso  in  consumo  in  un  altro  Stato
          membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state  aggiunte,
          nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa
          formula di denaturazione di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto  di
          riconoscimento reciproco»; 
              b)  all'articolo  29,  comma  2,  le  parole:   «alcole
          denaturato con denaturante generale» sono sostituite  dalle
          seguenti: «alcole completamente denaturato»; 
              c) all'articolo 30: 
              1) al comma 1, le parole: «denaturati  con  denaturante
          generale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «completamente
          denaturati»; 
              2)  al  comma  2,  lettera  d),  le  parole:  «l'alcole
          denaturato con il  denaturante  generale»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «l'alcole completamente denaturato»; 
              d) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
              «Art. 30-bis (Circolazione dell'alcole e delle  bevande
          alcoliche non completamente denaturati). - 1. L'alcole e le
          bevande  alcoliche  denaturati  con  modalita'  diverse  da
          quelle di  cui  all'articolo  27,  comma  2-bis,  circolano
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 6»; 
              e) nella sezione II del capo III  del  titolo  I,  dopo
          l'articolo 33 e' aggiunto il seguente: 
              «Art. 33-bis (Piccole distillerie indipendenti).  -  1.
          Per le ditte esercenti le distillerie di  cui  all'articolo
          28, comma  1,  lettera  a),  numero  1),  l'Amministrazione
          finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le
          condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa
          dal medesimo depositario  ai  sensi  dell'articolo  47  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  il  quantitativo  di
          alcole etilico realizzato  nell'anno  precedente,  che  non
          puo' risultare superiore a 10 ettolitri, e  che  la  stessa
          distilleria e' legalmente ed economicamente indipendente da
          altre  distillerie,  che  utilizza   impianti   fisicamente
          distinti da quelli di qualsiasi altra  azienda  e  che  non
          opera sotto licenza di utilizzo dei diritti  di  proprieta'
          immateriale altrui»; 
              f) all'articolo 35: 
              1) al comma 1,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dai
          seguenti: «Per grado Plato, fino al 31  dicembre  2030,  si
          intende la quantita' in grammi di estratto secco  contenuto
          in 100 grammi del mosto da cui la birra  e'  derivata,  con
          esclusione  degli  zuccheri  contenuti   in   bevande   non
          alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal  1°
          gennaio 2031, per grado Plato si intende  la  quantita'  in
          grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del  mosto
          da cui la birra e' derivata, alla quale e' sommato anche il
          quantitativo  di  tutti   gli   ingredienti   della   birra
          eventualmente  aggiunti   dopo   il   completamento   della
          fermentazione   della   birra   prodotta.   La    ricchezza
          saccarometrica determinata ai sensi del presente  comma  e'
          arrotondata a un decimo di grado, trascurando  le  frazioni
          di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un
          decimo di grado quelle superiori»; 
              2) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: 
              «3-quater.  Per  le   fabbriche   di   birra   di   cui
          all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),  l'Amministrazione
          finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le
          condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa
          dal medesimo depositario  ai  sensi  dell'articolo  47  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  il  quantitativo  di
          birra realizzato nella fabbrica nell'anno  precedente,  che
          non puo' risultare superiore a 200.000 ettolitri, e che  la
          stessa   fabbrica   e'   legalmente    ed    economicamente
          indipendente da  altre  fabbriche,  che  utilizza  impianti
          fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e
          che non opera sotto licenza  di  utilizzo  dei  diritti  di
          proprieta' immateriale altrui»; 
              g) all'articolo 36, comma 2, lettera  b),  l'alinea  e'
          sostituito dal seguente: «'vino spumante' tutti i  prodotti
          di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21  07,  2204
          21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:»; 
              h) nella sezione IV del capo III  del  titolo  I,  dopo
          l'articolo 37 e' aggiunto il seguente: 
              «Art. 37-bis (Piccolo produttore indipendente di vino).
          -  1.  L'Amministrazione  finanziaria,  su  richiesta   del
          produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla
          base degli  elementi  forniti  dalla  competente  Direzione
          generale del Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e  sulla
          base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario  ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno
          precedente,  che  non  puo'  risultare  superiore  a  1.000
          ettolitri, e che lo  stesso  produttore  e'  legalmente  ed
          economicamente indipendente da altri  produttori  di  vino,
          che utilizza impianti fisicamente  distinti  da  quelli  di
          qualsiasi altra azienda e che non opera  sotto  licenza  di
          utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui»; 
              i) all'articolo 38, comma 2, lettera b), le parole  da:
          «nonche'  tutti  i   prodotti»   fino   a:   «le   seguenti
          condizioni:» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' tutti
          i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21
          07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non  previsti
          all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:»; 
              l) nella sezione V del capo  III  del  titolo  I,  dopo
          l'articolo 38 e' aggiunto il seguente: 
              «Art.  38-bis  (Piccolo  produttore   indipendente   di
          bevande fermentate diverse dal vino e dalla  birra).  -  1.
          Per le ditte esercenti gli stabilimenti  di  produzione  di
          cui all'articolo 28, comma 1,  lettera  d),  che  producono
          bevande di cui  all'articolo  38,  ottenute  esclusivamente
          dalla fermentazione di  frutta,  bacche,  ortaggi  o  succo
          fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla
          fermentazione di una soluzione di  miele  in  acqua,  senza
          l'aggiunta  di  alcole   etilico   o   bevande   alcoliche,
          l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario
          e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di  una
          dichiarazione  resa  dal  medesimo  depositario  ai   sensi
          dell'articolo 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          degli elementi forniti dalla competente Direzione  generale
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, il quantitativo di  bevande  fermentate  diverse
          dal vino e dalla birra prodotte nell'anno  precedente,  che
          non  puo'  essere  superiore  a  15.000  ettolitri,  e  che
          l'impianto  produttivo  e'  legalmente  ed   economicamente
          indipendente da  altri  impianti,  che  utilizza  strutture
          fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e
          che non opera sotto licenza  di  utilizzo  dei  diritti  di
          proprieta' immateriale altrui»; 
              m) all'articolo 39, dopo il  comma  3  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «3-bis. Per le  ditte  esercenti  gli  stabilimenti  di
          produzione di cui all'articolo 28,  comma  1,  lettera  b),
          l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario
          e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di  una
          dichiarazione  resa  dal  medesimo  depositario  ai   sensi
          dell'articolo 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  il
          quantitativo dei prodotti di  cui  al  comma  1  realizzati
          nello  stabilimento  nell'anno  precedente,  che  non  puo'
          essere  superiore  a  250  ettolitri,  e  che   lo   stesso
          stabilimento e' legalmente ed  economicamente  indipendente
          da altri stabilimenti, che  utilizza  impianti  fisicamente
          distinti da quelli di qualsiasi altra  azienda  e  che  non
          opera sotto licenza di utilizzo dei diritti  di  proprieta'
          immateriale altrui».».