Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28  luglio  2023,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127 
 
  1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta'
temporaneo, ((per l'anno 2023)),  di  cui  ai  commi  da  115  a  119
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non  concorrono
alla determinazione del reddito complessivo relativo  al  periodo  di
imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi
di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione  d'imposta
o  vincolate  a  copertura   delle   eccedenze   dedotte   ai   sensi
dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche  apportate
dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, nel limite del 30 per  cento  del  complesso  delle  medesime
riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello  in
corso al 1° gennaio 2022. 
  2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del  patrimonio
netto  dal  reddito  complessivo  relativo  al  periodo  di   imposta
antecedente a quello in corso al 1°  gennaio  2023  devono  parimenti
essere esclusi  dal  calcolo  della  media  dei  redditi  complessivi
conseguiti nei quattro periodi di imposta  antecedenti  a  quello  in
corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto
che hanno  concorso  al  reddito  nei  suddetti  quattro  periodi  di
imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata  nel  periodo  di
imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. 
  3.((Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n.
98)), convertito, con modificazioni, dalla legge 18  settembre  2023,
n. 127, e' abrogato. 
  4. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle  somme  gia'
versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato. 
  5.  Per  il  solo  anno  2024  e'  istituito   un   contributo   di
solidarieta',  a  carico  dei  soggetti  che   si   avvalgono   delle
disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo,  di
ammontare  pari   al   beneficio   che   si   ottiene   per   effetto
dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate  di
pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  115  a   119
          dell'articolo 1  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): 
              «1.-114. Omissis. 
              115. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento  dei
          prezzi e  delle  tariffe  del  settore  energetico  per  le
          imprese e i consumatori, e' istituito per  l'anno  2023  un
          contributo di solidarieta' temporaneo, determinato ai sensi
          del comma 116, a carico dei  soggetti  che  esercitano  nel
          territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni,
          l'attivita'  di  produzione  di  energia   elettrica,   dei
          soggetti che esercitano l'attivita' di  produzione  di  gas
          metano o  di  estrazione  di  gas  naturale,  dei  soggetti
          rivenditori di energia elettrica, di gas metano  e  di  gas
          naturale e  dei  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  di
          produzione,   distribuzione   e   commercio   di   prodotti
          petroliferi.  Il  contributo  e'  dovuto,   altresi',   dai
          soggetti che, per  la  successiva  rivendita,  importano  a
          titolo definitivo energia elettrica,  gas  naturale  o  gas
          metano  o  prodotti  petroliferi  o  che  introducono   nel
          territorio dello Stato  detti  beni  provenienti  da  altri
          Stati dell'Unione europea. Il contributo non e' dovuto  dai
          soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di  organizzazione  e
          gestione  di  piattaforme  per  lo   scambio   dell'energia
          elettrica,  del  gas,  dei  certificati  ambientali  e  dei
          carburanti,  nonche'  dalle   piccole   imprese   e   dalle
          microimprese che esercitano  l'attivita'  di  commercio  al
          dettaglio di carburante per autotrazione  identificata  dal
          codice ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se almeno il
          75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a
          quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva  dalle  attivita'
          indicate nei periodi precedenti. 
              116.  Il  contributo  di  solidarieta'  e'  determinato
          applicando un'aliquota pari al 50 per cento  sull'ammontare
          della quota del reddito  complessivo  determinato  ai  fini
          dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo
          di imposta antecedente a quello  in  corso  al  1°  gennaio
          2023, che eccede per almeno il 10 per cento  la  media  dei
          redditi complessivi determinati ai sensi  dell'imposta  sul
          reddito delle societa' conseguiti nei  quattro  periodi  di
          imposta antecedenti a quello in corso al 1°  gennaio  2022;
          nel caso in  cui  la  media  dei  redditi  complessivi  sia
          negativa si assume un valore pari a zero.  L'ammontare  del
          contributo straordinario, in ogni  caso,  non  puo'  essere
          superiore a una quota pari al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio  netto  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio
          antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. 
              117. Il contributo di solidarieta' dovuto,  determinato
          ai sensi del comma 116, e'  versato  entro  il  sesto  mese
          successivo a quello di chiusura dell'esercizio  antecedente
          a quello in corso al 1° gennaio 2023.  I  soggetti  che  in
          base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il
          termine  di  quattro  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio
          effettuano il versamento entro il mese successivo a  quello
          di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio  non
          coincidente  con  l'anno  solare  possono   effettuare   il
          versamento del contributo entro il 30 giugno 2023. 
              118. Il contributo di solidarieta' non e' deducibile ai
          fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive. 
              119. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e  della
          riscossione del contributo  di  solidarieta',  nonche'  del
          contenzioso, si applicano le  disposizioni  in  materia  di
          imposte sui redditi. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  109,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»: 
              «Art. 109 (Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri  componenti
          positivi e negativi, per i quali le precedenti norme  della
          presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,  le  spese  e   gli   altri   componenti   di   cui
          nell'esercizio  di  competenza   non   sia   ancora   certa
          l'esistenza o determinabile in modo  obiettivo  l'ammontare
          concorrono a formarlo nell'esercizio in cui  si  verificano
          tali condizioni. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza: 
              a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  si   considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
              b) i corrispettivi  delle  prestazioni  di  servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi; 
              c)  per  le  societa'  e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito. 
              3. I ricavi, gli altri proventi di  ogni  genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico. 
              3-bis.   Le   minusvalenze    realizzate    ai    sensi
          dell'articolo  101  sulle   azioni,   quote   e   strumenti
          finanziari  similari  alle  azioni  che  non  possiedono  i
          requisiti di cui all'  articolo  87  non  rilevano  fino  a
          concorrenza  dell'importo  non  imponibile  dei  dividendi,
          ovvero dei  loro  acconti,  percepiti  nei  trentasei  mesi
          precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica  anche
          alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui  all'
          articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. 
              3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
          riferimento  alle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell'articolo 87. 
              3-quater.  Resta  ferma  l'applicazione   dell'articolo
          37-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,   anche   con   riferimento   ai
          differenziali negativi di natura finanziaria  derivanti  da
          operazioni iniziate  nel  periodo  d'imposta  o  in  quello
          precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 
              4. Le spese e gli altri componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei  principi  contabili  internazionali.   Sono   tuttavia
          deducibili: 
              a) quelli imputati al conto economico di  un  esercizio
          precedente,  se  la  deduzione   e'   stata   rinviata   in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; 
              b) quelli che  pur  non  essendo  imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione di  legge.  Gli
          ammortamenti dei beni materiali  e  immateriali,  le  altre
          rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative
          a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni
          di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma  7,
          e  la  somma  degli  ammortamenti  dei  beni  acquisiti  in
          locazione  finanziaria  e  degli  interessi   passivi   che
          derivano dai relativi contratti imputati a conto  economico
          sono  deducibili  se  in  un   apposito   prospetto   della
          dichiarazione dei  redditi  e'  indicato  il  loro  importo
          complessivo, i valori civili  e  fiscali  dei  beni,  delle
          spese di cui all'articolo 108, comma 1,  e  dei  fondi.  In
          caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli
          utili d'esercizio, anche se conseguiti  successivamente  al
          periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono
          a formare il reddito se e nella misura in  cui  l'ammontare
          delle restanti riserve di patrimonio netto e  dei  restanti
          utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli
          ammortamenti,  delle   rettifiche   di   valore   e   degli
          accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati  a  conto
          economico, al netto del fondo imposte  differite  correlato
          agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli  utili
          di esercizio distribuiti che concorre a formare il  reddito
          ai sensi del precedente periodo e' aumentata delle  imposte
          differite    ad    essa     corrispondenti.     L'ammontare
          dell'eccedenza  e'  ridotto   degli   ammortamenti,   delle
          plusvalenze o  minusvalenze,  delle  rettifiche  di  valore
          relativi agli stessi beni e degli  accantonamenti,  nonche'
          delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio
          distribuiti,  che  hanno  concorso  alla   formazione   del
          reddito. Le spese e gli oneri  specificamente  afferenti  i
          ricavi  e  gli  altri  proventi,  che  pur  non  risultando
          imputati  al  conto  economico  concorrono  a  formare   il
          reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui
          risultano da elementi certi e precisi. 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e
          3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui all'articolo  87,
          non  rilevano  ai  fini   dell'applicazione   del   periodo
          precedente. 
              6. Qualora nell'esercizio siano  stati  conseguiti  gli
          interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1996
          che eccedono l'ammontare degli interessi  passivi,  fino  a
          concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le  spese
          e gli altri componenti negativi di cui al  secondo  periodo
          del precedente comma e, ai fini del rapporto  previsto  dal
          predetto articolo 96, non si tiene conto  di  un  ammontare
          corrispondente a quello non ammesso in deduzione. 
              7.  In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di   mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti. 
              8. In deroga al comma 5  non  e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria  da  cui  derivino  utili   esclusi   ai   sensi
          dell'articolo 89. 
              9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
              a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
          di  cui  all'articolo  44,  per  la  quota  di   essa   che
          direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
          risultati economici della societa'  emittente  o  di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale  gli  strumenti  finanziari  sono  stati
          emessi; 
              b)  relativamente  ai  contratti  di  associazione   in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi.». 
              - Si riporta il testo del comma  33,  dell'articolo  1,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008): 
              «1.- 32. Omissis. 
              33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai
          sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite
          dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli  61  e
          109, comma 5» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in  societa'
          in nome collettivo e in accomandita semplice  si  applicano
          le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8»; 
              b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 61. - (Interessi passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15.»; 
              c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati; 
              d) all'articolo  66,  comma  3,  la  parola:  «96,»  e'
          soppressa; 
              e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per  cento»
          sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»; 
              f) all'articolo 83, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente periodo: «In caso di attivita'  che  fruiscono  di
          regimi di parziale o totale detassazione  del  reddito,  le
          relative perdite fiscali assumono  rilevanza  nella  stessa
          misura  in  cui   assumerebbero   rilevanza   i   risultati
          positivi.»; 
              g) all'articolo 84, comma 1: 
              1) il secondo periodo e' soppresso; 
              2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai  sensi
          degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle
          seguenti: «non dedotti ai sensi  dell'articolo  109,  comma
          5»; 
              h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91
          per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal  2007»  sono
          sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»; 
              i) l'articolo 96 e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  96  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli  compresi
          nel costo dei beni  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  b),
          dell'articolo  110,  sono  deducibili  in  ciascun  periodo
          d'imposta fino  a  concorrenza  degli  interessi  attivi  e
          proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile  nel  limite
          del 30  per  cento  del  risultato  operativo  lordo  della
          gestione caratteristica. La quota del  risultato  operativo
          lordo  prodotto  a  partire  dal  terzo  periodo  d'imposta
          successivo a quello in  corso  al  31  dicembre  2007,  non
          utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli
          oneri finanziari di  competenza,  puo'  essere  portata  ad
          incremento del risultato  operativo  lordo  dei  successivi
          periodi d'imposta. 
              2.  Per  risultato  operativo  lordo  si   intende   la
          differenza tra il valore e i costi della produzione di  cui
          alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice  civile,
          con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
          b),  e  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   di   beni
          strumentali, cosi'  come  risultanti  dal  conto  economico
          dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio  in
          base ai principi contabili internazionali  si  assumono  le
          voci di conto economico corrispondenti. 
              3. Ai fini del presente  articolo,  assumono  rilevanza
          gli interessi passivi e gli interessi attivi,  nonche'  gli
          oneri e i proventi assimilati, derivanti  da  contratti  di
          mutuo,   da    contratti    di    locazione    finanziaria,
          dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da  ogni
          altro rapporto avente  causa  finanziaria,  con  esclusione
          degli interessi impliciti derivanti  da  debiti  di  natura
          commerciale e con inclusione, tra  gli  attivi,  di  quelli
          derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
          soggetti  operanti  con  la  pubblica  amministrazione,  si
          considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti  del
          presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
          ufficiale   di   riferimento   aumentato   di   un   punto,
          ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 
              4.  Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri   finanziari
          assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
          sono dedotti dal reddito dei successivi periodi  d'imposta,
          se e nei limiti in cui  in  tali  periodi  l'importo  degli
          interessi passivi e degli oneri  assimilati  di  competenza
          eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati  sia
          inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo  di
          competenza. 
              5.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti   non   si
          applicano alle banche  e  agli  altri  soggetti  finanziari
          indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che  esercitano
          in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione  di
          partecipazioni in societa' esercenti attivita'  diversa  da
          quelle  creditizia   o   finanziaria,   alle   imprese   di
          assicurazione nonche' alle societa'  capogruppo  di  gruppi
          bancari  e  assicurativi.   Le   disposizioni   dei   commi
          precedenti  non  si  applicano,  inoltre,   alle   societa'
          consortili costituite per l'esecuzione unitaria,  totale  o
          parziale,  dei  lavori,  ai  sensi  dell'articolo  96   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554,  alle  societa'  di
          progetto costituite ai sensi dell'articolo 156  del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e alle societa'  costituite  per  la  realizzazione  e
          l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto  1990,
          n. 240, e successive modificazioni, nonche'  alle  societa'
          il cui capitale sociale e' sottoscritto prevalentemente  da
          enti pubblici, che costruiscono o gestiscono  impianti  per
          la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche'
          impianti per lo smaltimento e la depurazione. 
              6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle  regole
          di  indeducibilita'  assoluta  previste  dall'articolo  90,
          comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del  presente
          testo unico, dall'articolo 3, comma  115,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, in materia di  interessi  su  titoli
          obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465,  della  legge
          30 dicembre 2004, n.  311,  in  materia  di  interessi  sui
          prestiti dei soci delle societa' cooperative. 
              7. In caso di partecipazione al  consolidato  nazionale
          di cui alla  sezione  II  del  presente  capo,  l'eventuale
          eccedenza  di  interessi  passivi   ed   oneri   assimilati
          indeducibili generatasi in capo a un soggetto  puo'  essere
          portata in abbattimento del reddito complessivo  di  gruppo
          se e nei limiti  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  al
          consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
          risultato  operativo  lordo  capiente   non   integralmente
          sfruttato per la deduzione. Tale regola  si  applica  anche
          alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
          di  quelle  generatesi   anteriormente   all'ingresso   nel
          consolidato nazionale. 
              8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i
          soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale
          possono essere incluse anche  le  societa'  estere  per  le
          quali ricorrerebbero i requisiti e le  condizioni  previsti
          dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b)
          e c).  Nella  dichiarazione  dei  redditi  del  consolidato
          devono essere  indicati  i  dati  relativi  agli  interessi
          passivi e  al  risultato  operativo  lordo  della  societa'
          estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2»; 
              l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati; 
              m) all'articolo 101,  il  comma  6  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «6.  Le  perdite  attribuite  per   trasparenza   dalle
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  sono
          utilizzabili solo in abbattimento  degli  utili  attribuiti
          per trasparenza nei  successivi  cinque  periodi  d'imposta
          dalla stessa societa' che ha generato le perdite.»; 
              n) all'articolo 102: 
              1) il comma 3 e' abrogato; 
              2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
              «7.  Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria
          l'impresa  concedente  che  imputa  a  conto  economico   i
          relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
          ciascun esercizio  nella  misura  risultante  dal  relativo
          piano   di   ammortamento   finanziario.   Per    l'impresa
          utilizzatrice che imputa a  conto  economico  i  canoni  di
          locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione
          che la durata del contratto non sia inferiore ai due  terzi
          del periodo di ammortamento corrispondente al  coefficiente
          stabilito a norma del comma 2, in  relazione  all'attivita'
          esercitata dall'impresa stessa; in caso di  beni  immobili,
          qualora l'applicazione  della  regola  di  cui  al  periodo
          precedente determini un risultato inferiore a  undici  anni
          ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione  e'  ammessa
          se  la  durata  del  contratto  non  e',   rispettivamente,
          inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
          Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
          deducibilita'  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   e'
          ammessa a condizione che la durata del  contratto  non  sia
          inferiore al  periodo  di  ammortamento  corrispondente  al
          coefficiente stabilito a norma del comma  2.  La  quota  di
          interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta  alle
          regole dell'articolo 96.»; 
              o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato; 
              p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo  al
          quarto  sono  sostituiti  dai  seguenti:   «Le   spese   di
          rappresentanza sono deducibili  nel  periodo  d'imposta  di
          sostenimento se rispondenti  ai  requisiti  di  inerenza  e
          congruita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, anche in funzione  della  natura  e  della
          destinazione  delle   stesse,   del   volume   dei   ricavi
          dell'attivita' caratteristica dell'impresa e dell'attivita'
          internazionale dell'impresa. Sono  comunque  deducibili  le
          spese relative a beni distribuiti gratuitamente  di  valore
          unitario non superiore a euro 50»; 
              q) all'articolo 109: 
              1)  al  comma  4,  lettera  b),  le  parole  da:   «Gli
          ammortamenti dei beni  materiali»  fino  a:  «,  che  hanno
          concorso alla formazione del reddito.» sono soppresse; 
              2) al comma 5, secondo  periodo,  le  parole:  «per  la
          parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2  e  3
          dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti:  «per  la
          parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
          e altri  proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»; 
              3) il comma 6 e' abrogato; 
              r) all'articolo 119, comma 1, lettera  d),  la  parola:
          «ventesimo» e' sostituita dalla seguente: «sedicesimo»; 
              s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente: 
              «Art.   122   (Obblighi   della   societa'    o    ente
          controllante). -1. La societa' o ente controllante presenta
          la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il
          reddito  complessivo   globale   risultante   dalla   somma
          algebrica  dei  redditi  complessivi  netti  dichiarati  da
          ciascuna  delle  societa'  partecipanti   al   regime   del
          consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta  di
          gruppo secondo  le  disposizioni  attuative  contenute  nel
          decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di
          approvazione  del  modello  annuale  di  dichiarazione  dei
          redditi.»; 
              t)  all'articolo  134,  comma  1,  la  lettera  a)   e'
          abrogata; 
              u) all'articolo 152, comma 2, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente   periodo:   «Si   applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 101, comma 6»; 
              v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati; 
              z) dopo l'articolo 139 e' inserito il seguente: 
              «Art. 139-bis (Recupero delle perdite compensate). - 1.
          Nell'ipotesi di  interruzione  o  di  mancato  rinnovo  del
          consolidato  mondiale,  i  dividendi   o   le   plusvalenze
          derivanti dal possesso o dal realizzo delle  partecipazioni
          nelle  societa'   consolidate,   percepiti   o   realizzate
          dall'ente o societa'  consolidante  dal  periodo  d'imposta
          successivo all'ultimo periodo  di  consolidamento,  per  la
          parte esclusa o  esente  in  base  alle  ordinarie  regole,
          concorrono a formare il reddito, fino a  concorrenza  della
          differenza tra le perdite  della  societa'  estera  che  si
          considerano dedotte  e  i  redditi  della  stessa  societa'
          inclusi  nel  consolidato.  La  stessa  regola  si  applica
          durante il periodo di consolidamento in caso  di  riduzione
          della percentuale di  possesso  senza  il  venir  meno  del
          rapporto di controllo. 
              2.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  142   sono
          stabilite  le  disposizioni  attuative  del  comma  1   del
          presente articolo,  anche  per  il  coordinamento  con  gli
          articoli 137 e 138.»; 
              aa) all'articolo 172, comma 7, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: «Le disposizioni del  presente  comma  si
          applicano anche  agli  interessi  indeducibili  oggetto  di
          riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96». 
              Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge  28  luglio  2023,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  18  settembre  2023,  n.  127,
          recante misure urgenti in materia di tutela dei  lavoratori
          in caso di emergenza climatica e di termini di  versamento,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Disposizioni in materia di proroga di  termini
          di versamento). - 1. (abrogato). 
              2.  All'articolo  8,  comma  3,  primo   periodo,   del
          decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  26  maggio  2023,  n.  56,  le
          parole: «31 luglio 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «30 ottobre 2023». 
              2-bis. Il termine per il trasferimento delle  somme  di
          cui  all'articolo  3,  comma  4,   secondo   periodo,   del
          decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  26  maggio  2023,  n.  56,  e'
          differito al 30 settembre 2023.».