Art. 7 
 
 Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici 
 
  1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007  n.  244
le parole «precedente bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «mese
precedente» e la parola «quadrimestre» e' sostituita  dalla  seguente
«bimestre». 
  ((1-bis. Fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di
affitto o comodato,  ove  previsto,  per  l'accesso  all'agevolazione
disciplinata  dal  regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454,  relativa  ai
lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato,
contraddistinti da particelle fondiarie  di  estensione  inferiore  a
5.000 metri quadrati, site in comuni montani  ricompresi  nell'elenco
delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo
32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  nonche'  in  comuni  prealpini,
pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive
di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena  disponibilita'
del terreno, possono essere rese  e  presentate  dal  solo  esercente
affittuario o comodatario.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 291, della
          legge 24 dicembre 2007 n. 244 recante Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «1.-290. Omissis. 
              291. Il  decreto  di  cui  al  comma  290  puo'  essere
          adottato se il prezzo di cui  al  medesimo  comma  aumenta,
          sulla media del mese  precedente,  rispetto  al  valore  di
          riferimento,  espresso  in   euro,   indicato   nell'ultimo
          Documento di economia e finanza o nella  relativa  Nota  di
          aggiornamento presentati  alle  Camere;  il  decreto  tiene
          conto dell'eventuale diminuzione, nella media del  bimestre
          precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di
          cui al comma 290, rispetto a  quello  indicato  nell'ultimo
          Documento di economia e finanza o nella  relativa  Nota  di
          aggiornamento presentati alle Camere. 
              Omissis.». 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          14  dicembre  2001,  n.  454  (Regolamento  concernente  le
          modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli
          minerali  impiegati  nei  lavori  agricoli,  orticoli,   in
          allevamento, nella  silvicoltura  e  piscicoltura  e  nella
          florovivaistica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          302 del 31 dicembre 2001. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno
          allo sviluppo rurale da parte del  Fondo  europeo  agricolo
          per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il  regolamento
          (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  n.  L  347  del  20
          dicembre 2013. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di documentazione amministrativa): 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».