((Art. 8-bis 
 
Disposizioni in  materia  di  diritti  e  garanzie  del  contribuente
                   sottoposto a verifiche fiscali 
 
  1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Sono  comunque  sempre
applicabili l'assistenza e  la  rappresentanza  del  contribuente  ai
sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge  27
          luglio 2000, n. 212, recante  disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti del contribuente, come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art.  12  (Diritti   e   garanzie   del   contribuente
          sottoposto a verifiche fiscali). - 1.  Tutti  gli  accessi,
          ispezioni  e  verifiche  fiscali   nei   locali   destinati
          all'esercizio  di   attivita'   commerciali,   industriali,
          agricole, artistiche o professionali sono effettuati  sulla
          base di esigenze effettive  di  indagine  e  controllo  sul
          luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali  e  urgenti
          adeguatamente documentati, durante  l'orario  ordinario  di
          esercizio delle attivita' e con modalita' tali da  arrecare
          la  minore  turbativa  possibile  allo  svolgimento   delle
          attivita'  stesse  nonche'  alle  relazioni  commerciali  o
          professionali del contribuente. 
              2. Quando viene iniziata la verifica,  il  contribuente
          ha diritto di essere informato delle ragioni che  l'abbiano
          giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta'
          di farsi assistere  da  un  professionista  abilitato  alla
          difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
          dei diritti e degli  obblighi  che  vanno  riconosciuti  al
          contribuente in occasione delle  verifiche.  Sono  comunque
          sempre applicabili l'assistenza  e  la  rappresentanza  del
          contribuente ai sensi  dell'articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. 
              3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti
          amministrativi   e   contabili   puo'   essere   effettuato
          nell'ufficio dei verificatori o  presso  il  professionista
          che lo assiste o rappresenta. 
              4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente  e
          del professionista,  che  eventualmente  lo  assista,  deve
          darsi  atto  nel  processo  verbale  delle  operazioni   di
          verifica. 
              5. La permanenza  degli  operatori  civili  o  militari
          dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
          la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni
          lavorativi, prorogabili per  ulteriori  trenta  giorni  nei
          casi di particolare complessita' dell'indagine  individuati
          e  motivati  dal  dirigente  dell'ufficio.  Gli   operatori
          possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
          periodo, per  esaminare  le  osservazioni  e  le  richieste
          eventualmente   presentate   dal   contribuente   dopo   la
          conclusione delle operazioni  di  verifica  ovvero,  previo
          assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche
          ragioni. Il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  del
          contribuente  di  cui  al   primo   periodo,   cosi'   come
          l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
          a quindici giorni lavorativi  contenuti  nell'arco  di  non
          piu' di un trimestre, in tutti i casi in  cui  la  verifica
          sia svolta  presso  la  sede  di  imprese  in  contabilita'
          semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi,  ai
          fini del  computo  dei  giorni  lavorativi,  devono  essere
          considerati i giorni di effettiva presenza degli  operatori
          civili o militari dell'Amministrazione  finanziaria  presso
          la sede del contribuente. 
              6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori
          procedano con  modalita'  non  conformi  alla  legge,  puo'
          rivolgersi  anche  al  Garante  del  contribuente,  secondo
          quanto previsto dall'articolo 13. 
              7. Nel  rispetto  del  principio  di  cooperazione  tra
          amministrazione e  contribuente,  dopo  il  rilascio  della
          copia del processo verbale di chiusura delle operazioni  da
          parte degli  organi  di  controllo,  il  contribuente  puo'
          comunicare entro sessanta giorni osservazioni  e  richieste
          che sono valutate  dagli  uffici  impositori.  L'avviso  di
          accertamento non puo' essere emanato prima  della  scadenza
          del predetto termine, salvo casi di particolare e  motivata
          urgenza. Per gli accertamenti  e  le  verifiche  aventi  ad
          oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo
          Unico delle disposizioni legislative  in  materia  doganale
          approvato con del decreto del Presidente  della  Repubblica
          23 gennaio  1973,  n.  43,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 11 del decreto legislativo 8  novembre  1990,
          n. 374.».