Art. 7 Disposizioni in materia di responsabilita' penale 1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attivita' di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non e' punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformita' alle medesime prescrizioni.