Art. 2 
 
                      Compiti della Commissione 
 
  1. La Commissione ha il compito di: 
    a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualita'
e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna  fondata
sul genere e, piu' in generale, di ogni forma  di  violenza  maschile
contro le donne; 
    b)  monitorare  la  concreta  attuazione  della  Convenzione  del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta  contro  la  violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta  a  Istanbul
l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27
giugno 2013,  n.  77,  e  di  ogni  altro  accordo  sovranazionale  e
internazionale  in  materia,  nonche'  della  legislazione  nazionale
ispirata  agli  stessi  principi,   con   particolare   riguardo   al
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonche'  alla  legge  19  luglio
2019, n. 69; 
    c) accertare le possibili incongruita' e carenze della  normativa
vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e  gli
eventuali minori coinvolti; verificare altresi'  la  possibilita'  di
una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie  riferita
alle  molestie  sessuali,  con  particolare  riferimento   a   quelle
perpetrate in luoghi di lavoro; 
    d) accertare il livello  di  formazione  e  di  attenzione  e  la
capacita'   d'intervento   delle   autorita'   e   delle    pubbliche
amministrazioni,  centrali  e  periferiche,  competenti  a   svolgere
attivita' di prevenzione e di assistenza; 
    e) verificare,  come  raccomandato  dall'Organizzazione  mondiale
della sanita', l'effettiva realizzazione da parte  delle  istituzioni
di  progetti  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  finalizzati
all'educazione al rispetto reciproco nelle  relazioni  tra  uomini  e
donne e al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversita'; 
    f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire
dal  2016,  per  accertare  se  siano  riscontrabili   condizioni   o
comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo
di orientare l'azione di prevenzione; 
    g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del
Piano antiviolenza e delle  linee  guida  nazionali  per  le  aziende
sanitarie  e  ospedaliere  in   tema   di   soccorso   e   assistenza
sociosanitaria alle vittime di violenza e ai  loro  parenti  fino  al
terzo grado vittime di violenza assistita; 
    h) monitorare l'effettiva  destinazione  alle  strutture  che  si
occupano della  violenza  maschile  contro  le  donne  delle  risorse
stanziate dal citato decreto-legge n. 93 del  2013,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  119  del  2013,  e  dalle  leggi  di
stabilita' e dalle  leggi  di  bilancio  a  partire  dalla  legge  di
stabilita' 2011; 
    i) monitorare l'attivita' svolta dai centri antiviolenza operanti
sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella
costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno  della  violenza
maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in
oltre trenta anni di  attivita',  nonche'  monitorare  e  valorizzare
l'attivita'  svolta  dai  centri   di   riabilitazione   per   uomini
maltrattanti; 
    l) proporre interventi normativi e finanziari strutturali,  anche
attraverso una revisione del Piano d'azione  straordinario,  per  far
si' che tutta la rete dei centri antiviolenza e  delle  case  rifugio
presenti sul territorio nazionale e la predisposizione di percorsi di
emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro  siano  finanziate
in modo certo, stabile e costante nel tempo, cosi' da scongiurarne il
rischio  di  chiusura  e  consentire  l'organizzazione  di   percorsi
strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle  violenze
anche psicologiche; 
    m) proporre soluzioni di carattere legislativo  e  amministrativo
al fine di realizzare la piu' adeguata prevenzione e il piu' efficace
contrasto del femminicidio e, piu' in  generale,  di  ogni  forma  di
violenza maschile contro le donne, nonche'  di  tutelare  le  vittime
delle violenze e gli eventuali minori coinvolti; 
    n) adottare  iniziative  per  la  redazione  di  testi  unici  in
materia, riepilogativi degli assetti normativi dei  vari  settori  di
interesse, al fine di migliorare la coerenza e la  completezza  della
regolamentazione. 
  2. La Commissione  svolge  i  compiti  di  cui  al  comma  1  anche
avvalendosi del lavoro istruttorio e  della  relazione  finale  della
Commissione parlamentare di inchiesta sul  femminicidio,  nonche'  su
ogni  forma  di  violenza  di  genere,  istituita  dal  Senato  della
Repubblica nella XVIII legislatura. 
 
          Note all'art. 2: 
              La legge 27 giugno 2013, n. 77,  recante  «Ratifica  ed
          esecuzione della Convenzione del Consiglio  d'Europa  sulla
          prevenzione e la lotta contro  la  violenza  nei  confronti
          delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul  l'11
          maggio 2011», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152
          del 1° luglio 2013. 
              Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
          «Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
          contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
          protezione civile e di commissariamento delle province», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191  del  16  agosto
          2013. 
              La legge 19 luglio 2019, n. 69, recante  «Modifiche  al
          codice penale,  al  codice  di  procedura  penale  e  altre
          disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza
          domestica  e  di  genere»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019. 
              La  legge   13   dicembre   2010,   n.   220,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge  di  stabilita'  2011)»,  e'
          pubblicata nel Supplemento ordinario n. 281  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010. 
              La  legge   12   novembre   2011,   n.   183,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge  di  stabilita'  2012)»,  e'
          pubblicata nel Supplemento ordinario n. 234  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011. 
              La  legge   24   dicembre   2012,   n.   228,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge  di  stabilita'  2013)»,  e'
          pubblicata nel Supplemento ordinario n. 212  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012; 
              La  legge   27   dicembre   2013,   n.   147,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2014)»,  e'
          pubblicata nel Supplemento ordinario n.  87  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013. 
              La  legge   23   dicembre   2014,   n.   190,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2015)»,  e'
          pubblicata nel Supplemento ordinario n.  99  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014. 
              La  legge   28   dicembre   2015,   n.   208,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2016)»,  e'
          pubblicata nel Supplemento ordinario n.  70  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015. 
              La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2017-2019»,   e'
          pubblicata nel Supplemento ordinario n.  57  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016. 
              La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2018-2020»,   e'
          pubblicata nel Supplemento ordinario n.  62  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017. 
              La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2019-2021»,   e'
          pubblicata nel Supplemento ordinario n.  62  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018. 
              La legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2020-2022»,   e'
          pubblicata nel Supplemento ordinario n.  45  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019. 
              La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2021-2023»,   e'
          pubblicata nel Supplemento ordinario n.  46  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020. 
              La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2022-2024»,   e'
          pubblicata nel Supplemento ordinario n.  43  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.  
              La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2023-2025»,   e'
          pubblicata nel Supplemento ordinario n.  49  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022.  
              La delibera del  Senato  della  Repubblica  16  ottobre
          2018, recante «Istituzione di una Commissione  parlamentare
          di inchiesta sul femminicidio, nonche'  su  ogni  forma  di
          violenza di genere», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 249 del 25 ottobre 2018. 
              La delibera del  Senato  della  Repubblica  5  febbraio
          2020, recante «Proroga del termine di cui all'art. 1, comma
          2,  della  deliberazione  del  16  ottobre  2018,   recante
          "Istituzione di una Commissione parlamentare  di  inchiesta
          sul femminicidio, nonche' su  ogni  forma  di  violenza  di
          genere"», e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32
          dell'8 febbraio 2020.