Art. 3 
 
                      Poteri della Commissione 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e con le stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
comunicazione,  nonche'  alla   liberta'   personale,   fatto   salvo
l'accompagnamento coattivo di cui  all'articolo  133  del  codice  di
procedura  penale.  Ferme  restando  le   competenze   dell'autorita'
giudiziaria, per le testimonianze rese davanti  alla  Commissione  si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 
  2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli  uffici  della
pubblica amministrazione  copie  di  atti  e  di  documenti  da  essi
custoditi,  prodotti  o  comunque  acquisiti  in  materie   attinenti
all'inchiesta. 
  3.  La  Commissione  puo'  richiedere,  nelle   materie   attinenti
all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti  procedimenti
e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria  o  altri  organi
inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a  indagini
e inchieste parlamentari. 
  4. Sulle richieste  di  cui  al  comma  3  l'autorita'  giudiziaria
provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. 
  5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli  atti  e  i
documenti trasmessi in copia ai sensi del comma  3  sono  coperti  da
segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi. 
  6. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  5,  la  Commissione
stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati,  anche
in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in
corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto  gli  atti,  le
testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella
fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. 
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si  applicano
le norme vigenti in materia. E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. 
  9. La Commissione puo' organizzare i propri lavori  tramite  uno  o
piu'  gruppi  di  lavoro,  disciplinati  dal   regolamento   di   cui
all'articolo 6, comma 1. 
  10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione  di
una relazione finale nella  quale  illustra  l'attivita'  svolta,  le
conclusioni di  sintesi  e  le  proposte,  in  conformita'  a  quanto
stabilito dagli articoli 1 e 2. 
  11. Possono essere presentate e discusse in  Commissione  relazioni
di minoranza. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo degli articoli 133, 366, 372 e 117,
          del codice di procedura penale: 
                «Art.  133   (Accompagnamento   coattivo   di   altre
          persone). - 1. Se  il  testimone,  il  perito,  la  persona
          sottoposta all'esame del perito diversa  dall'imputato,  il
          consulente tecnico,  l'interprete  o  il  custode  di  cose
          sequestrate,  regolarmente  citati  o  convocati,  omettono
          senza un legittimo  impedimento  di  comparire  nel  luogo,
          giorno  e  ora  stabiliti,  il   giudice   puo'   ordinarne
          l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con
          ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a
          favore della cassa delle ammende nonche'  alle  spese  alle
          quali la mancata comparizione ha dato causa. 
                1-bis. La disposizione di  cui  al  comma  1  non  si
          applica in caso  di  mancata  comparizione  del  querelante
          all'udienza in  cui  sia  stato  citato  a  comparire  come
          testimone,  limitatamente  ai  casi  in  cui   la   mancata
          comparizione del querelante integra  remissione  tacita  di
          querela, nei casi in cui essa e' consentita. 
                2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.» 
                «Art. 366 (Rifiuto di uffici  legalmente  dovuti).  -
          Chiunque,  nominato  dall'autorita'   giudiziaria   perito,
          interprete, ovvero custode di cose sottoposte  a  sequestro
          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il  suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da euro 30 a euro 516. 
                Le stesse pene si applicano a chi,  chiamato  dinanzi
          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette funzioni, rifiuta di dare le proprie  generalita',
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
                Le disposizioni precedenti si applicano alla  persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad  esercitare
          una funzione giudiziaria. 
                Se il colpevole e' un  perito  o  un  interprete,  la
          condanna  importa  l'interdizione   dalla   professione   o
          dall'arte.» 
                «Art.  372   (Falsa   testimonianza).   -   Chiunque,
          deponendo come testimone innanzi all'autorita'  giudiziaria
          o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega
          il vero, ovvero tace, in tutto o  in  parte,  cio'  che  sa
          intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la
          reclusione da due a sei anni.» 
                «Art.  117  (Richiesta  di  copie  di   atti   e   di
          informazioni da parte del pubblico ministero). -  1.  Fermo
          quanto disposto dall'art. 371, quando e' necessario per  il
          compimento delle proprie indagini,  il  pubblico  ministero
          puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente,  anche
          in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti
          relativi  ad  altri  procedimenti  penali  e   informazioni
          scritte sul loro contenuto.  L'autorita'  giudiziaria  puo'
          trasmettere le copie e le  informazioni  anche  di  propria
          iniziativa. 
                2. L'autorita' giudiziaria provvede senza  ritardo  e
          puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. 
                2-bis.   Il   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo,   nell'ambito   delle   funzioni   previste
          dall'art. 371-bis  accede  al  registro  delle  notizie  di
          reato, al registro di cui  all'art.  81  del  codice  delle
          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  nonche'  a
          tutti gli altri registri relativi al procedimento penale  e
          al  procedimento  per  l'applicazione   delle   misure   di
          prevenzione.   Il   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo  accede,  altresi',  alle  banche  di   dati
          logiche dedicate alle  procure  distrettuali  e  realizzate
          nell'ambito della banca di dati condivisa  della  Direzione
          nazionale antimafia e antiterrorismo.». 
              La legge 3 agosto 2007, n.  124,  recante  «Sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007.