Art. 3 Poteri della Commissione 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta. 3. La Commissione puo' richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. 5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. 7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. 9. La Commissione puo' organizzare i propri lavori tramite uno o piu' gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. 10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attivita' svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2. 11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.
Note all'art. 3: Si riporta il testo degli articoli 133, 366, 372 e 117, del codice di procedura penale: «Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone). - 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa e' consentita. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.» «Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). - Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita', ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita' giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.» «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.» «Art. 117 (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero). - 1. Fermo quanto disposto dall'art. 371, quando e' necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. 2. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. 2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'art. 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresi', alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.». La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007.