Art. 6 
 
                       Organizzazione interna 
 
  1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di
lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, sono disciplinati
da un regolamento interno approvato dalla  Commissione  stessa  prima
dell'inizio dell'attivita'  di  inchiesta.  Ciascun  componente  puo'
proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. 
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le  volte  che
lo ritenga opportuno la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta. 
  3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di polizia giudiziaria e  di  tutte  le  collaborazioni  che  ritenga
necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione  dello
Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli  organi
a cio' deputati  e  dai  Ministeri  competenti.  Con  il  regolamento
interno di  cui  al  comma  1  e'  stabilito  il  numero  massimo  di
collaborazioni di cui puo' avvalersi la Commissione. 
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione  fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono  poste  per  meta'  a
carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a
carico del bilancio interno della Camera dei deputati.  I  Presidenti
del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  con
determinazione  adottata  d'intesa  tra  loro,  possono   autorizzare
annualmente un incremento  delle  spese  di  cui  al  primo  periodo,
comunque in misura non superiore  al  30  per  cento,  a  seguito  di
richiesta formulata dal presidente  della  Commissione  per  motivate
esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. 
  6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti  e  prodotti  nel
corso  dell'attivita'  propria  e  delle   Commissioni   parlamentari
d'inchiesta aventi  il  medesimo  oggetto  precedentemente  istituite
nella XVII e XVIII legislatura.