Art. 7 
 
Modifica  della  composizione  della  Commissione  parlamentare   per
  l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 
 
  1. All'articolo 1 della legge 14 aprile  1975,  n.  103,  il  terzo
comma e' sostituito dal seguente: 
    «Essa e' composta da ventuno  senatori  e  da  ventuno  deputati,
nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati, in  proporzione  al  numero
dei componenti  dei  gruppi  parlamentari,  comunque  assicurando  la
presenza di almeno un deputato  per  ciascun  gruppo  esistente  alla
Camera dei deputati e  di  almeno  un  senatore  per  ciascun  gruppo
esistente al Senato della Repubblica». 
 
          Note all'art. 7: 
              Il testo dell'art. 1 della legge  14  aprile  1975,  n.
          103,  recante  «Nuove  norme  in  materia   di   diffusione
          radiofonica  e  televisiva»,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n 102 del 17 aprile 1975, come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 1. Ai fini dell'attuazione delle  finalita'  di
          cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma,
          la determinazione  dell'indirizzo  generale  e  l'esercizio
          della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono  alla
          Commissione  prevista  dal  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio  dello  Stato  3  aprile  1947,  n.  428.  Sono
          soppressi gli articoli 8, 9,  10,  11,  12,  13  e  14  del
          decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  3
          aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681. 
                Detta  Commissione   assume   la   denominazione   di
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 
                Essa e' composta da ventuno  senatori  e  da  ventuno
          deputati,  nominati  rispettivamente  dal  Presidente   del
          Senato della Repubblica e dal Presidente della  Camera  dei
          deputati, in  proporzione  al  numero  dei  componenti  dei
          gruppi parlamentari, comunque assicurando  la  presenza  di
          almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera
          dei deputati e di almeno un  senatore  per  ciascun  gruppo
          esistente al Senato della Repubblica.».