Art. 7 Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 1. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Essa e' composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica».
Note all'art. 7: Il testo dell'art. 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 102 del 17 aprile 1975, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 1. Ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681. Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Essa e' composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica.».