Art. 2 Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro 1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 22: 1) al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.»; 2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite dalle seguenti: «acquisite le informazioni della questura competente»; 3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5.0.1. Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla presente disposizione.». 4) dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente: «5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di soggiorno.». 5) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale.». b) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis.». c) dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente: «Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruita' del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. 2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. 3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-bis. 4. Resta ferma la possibilita', da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».