Art. 12 
 
Sanzioni e altre disposizioni atte  a  garantire  il  rispetto  delle
  procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione 
 
  1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al  fine
di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di  cui
agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' l'acquisizione delle  informazioni
di cui all'articolo 11, inserisce nel contratto con il venditore  una
clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore  oggetto  di
comunicazione  non  fornisce  tutte  o  alcune   delle   informazioni
richieste  a  seguito  dell'invio  di  due  solleciti   di   risposta
successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta
giorni dall'invio di quest'ultima, il  profilo  del  venditore  viene
chiuso e viene impedito allo stesso  di  iscriversi  nuovamente  alla
piattaforma  oppure,  in  alternativa,  il  gestore  di   piattaforma
trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono
fornite le informazioni richieste. 
  2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione  conserva
i  dati  relativi  alle  attivita'  intraprese  e  alle  informazioni
utilizzate per adempire agli obblighi di  adeguata  verifica  a  fini
fiscali di cui agli articoli  3,  4,  5  e  6,  e  agli  obblighi  di
comunicazione di cui all'articolo 10 fino al 31 dicembre  del  quinto
anno  successivo  a  quello  civile  in  cui  le  informazioni   sono
comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate. 
  3. Nei casi di  omessa  comunicazione  delle  informazioni  di  cui
all'articolo 11, si applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
prevista dall'articolo  10,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta'. Nei casi di  incompleta
o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista  dall'articolo
10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997,  ridotta
della meta'. 
  4. Nei casi di violazione degli obblighi di  registrazione  di  cui
all'articolo 14, comma 1, si applica una sanzione pecuniaria di  euro
10.000. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
indicate le misure operative relative alle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo 18 dicembre  1997,  n.  471  (pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  8  gennaio  1998,  n.  5,  Supplemento
          ordinario): 
              «Art. 10 (Violazione  degli  obblighi  degli  operatori
          finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
          delle  notizie  e  dei   documenti   richiesti   ai   sensi
          dell'articolo 32, primo comma, numero 7,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          nell'esercizio dei poteri inerenti  all'accertamento  delle
          imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i
          documenti  trasmessi  non  rispondono  al   vero   o   sono
          incompleti, si applica la sanzione amministrativa  da  euro
          2.000 a euro 21.000. Si considera  omessa  la  trasmissione
          non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta
          alla meta' se la trasmissione avviene nei  quindici  giorni
          successivi. 
              1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si  applica  nel
          caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
          dall'articolo 7, sesto comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso
          di  violazione  degli  obblighi  inerenti  alle   richieste
          rivolte alle societa'  ed  enti  di  assicurazione  e  alle
          societa'   ed   enti   che   effettuano   istituzionalmente
          riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
          di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in  forma
          fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane. 
              3. Si presume che autori della violazione siano  coloro
          che hanno  sottoscritto  le  risposte  e,  in  mancanza  di
          risposta, i legali rappresentanti della banca,  societa'  o
          ente. 
              4. All'irrogazione delle  sanzioni  provvede  l'ufficio
          competente  in   relazione   al   domicilio   fiscale   del
          contribuente al quale si riferisce la richiesta.».