Art. 12 Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione 1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 11, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell'invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste. 2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attivita' intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate. 3. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta'. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta della meta'. 4. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 14, comma 1, si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicate le misure operative relative alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, Supplemento ordinario): «Art. 10 (Violazione degli obblighi degli operatori finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi. 1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane. 3. Si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, societa' o ente. 4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.».