Art. 13 Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' con le quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta le autorita' competenti di tutti gli Stati membri.