Art. 13 
 
                 Procedura per la scelta di un unico 
              Stato membro ai fini della comunicazione 
 
  1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
individuate le modalita' con le quali il gestore di  piattaforma  con
obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d),
numero 1), qualificabile come tale in Italia e  in  almeno  un  altro
Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo  di  comunicazione  in
Italia e informa di tale scelta le autorita' competenti di tutti  gli
Stati membri.