Art. 14 Registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione 1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), contestualmente all'avvio della propria attivita' di gestore di piattaforma, effettua la registrazione unica di cui all'articolo 8 bis quater, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia gia' effettuato tale registrazione presso l'autorita' competente di un altro Stato membro, comunicando le seguenti informazioni: a) ragione sociale; b) indirizzo postale; c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web; d) eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione; e) una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l'identificazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai fini dell'IVA nell'Unione europea, ai sensi del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; f) gli Stati membri in cui i venditori oggetto di comunicazione sono residenti ai sensi dell'articolo 5. 2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al comma 1 informa l'Agenzia delle entrate sulle modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute. 3. L'Agenzia delle entrate assegna al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di identificazione individuale che comunica per via elettronica alle autorita' competenti degli altri Stati membri. 4. L'Agenzia delle entrate richiede alla Commissione europea la cancellazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi: a) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica che non esercita piu' attivita' che lo qualificano come tale; b) in assenza della comunicazione di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia cessato l'attivita'; c) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa piu' le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2); d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi del comma 6. 5. L'Agenzia delle entrate notifica prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attivita' da parte dei gestori di piattaforma individuati ai sensi del comma 1, se questi omettono di registrarsi. 6. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un sollecito per l'adempimento, nonche' un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma. 7. Nei casi di revoca della registrazione di cui al comma 6, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' essere autorizzato a registrarsi nuovamente a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui non adempiuti. 8. Ai fini della registrazione unica di cui al comma 1, prima della assegnazione del numero di identificazione individuale di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza che il gestore di piattaforma non ha subito da parte di una o piu' Autorita' competenti degli Stati membri i provvedimenti di revoca della registrazione ai sensi dell'Allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 si veda nelle note all'art. 2. - La direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e' pubblicata nella GUUE 11 dicembre 2006, n. L 347. - Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento ordinario: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».