Art. 14 
 
          Registrazione unica di un gestore di piattaforma 
                    con obbligo di comunicazione 
 
  1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione,  di  cui
all'articolo 2, comma  1,  lettera  d),  numero  2),  contestualmente
all'avvio della propria attivita' di gestore di piattaforma, effettua
la registrazione unica di cui all'articolo 8 bis quater, paragrafo 4,
della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011  presso
l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia  gia'  effettuato
tale registrazione presso l'autorita' competente di  un  altro  Stato
membro, comunicando le seguenti informazioni: 
    a) ragione sociale; 
    b) indirizzo postale; 
    c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web; 
    d) eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo
di comunicazione; 
    e)  una  dichiarazione  contenente  le  informazioni  concernenti
l'identificazione  del  gestore  di  piattaforma   con   obbligo   di
comunicazione ai fini dell'IVA  nell'Unione  europea,  ai  sensi  del
titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della  direttiva  2006/112/CE  del
Consiglio del 28 novembre 2006; 
    f) gli Stati membri in cui i venditori oggetto  di  comunicazione
sono residenti ai sensi dell'articolo 5. 
  2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al
comma  1  informa  l'Agenzia  delle  entrate  sulle  modifiche  delle
informazioni di cui al medesimo comma entro trenta giorni dalla  data
in cui tali modifiche sono intervenute. 
  3. L'Agenzia delle entrate assegna al gestore  di  piattaforma  con
obbligo di comunicazione un numero di identificazione individuale che
comunica per via elettronica alle autorita'  competenti  degli  altri
Stati membri. 
  4. L'Agenzia delle entrate richiede  alla  Commissione  europea  la
cancellazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione
dal registro centrale nei seguenti casi: 
    a)  il  gestore  di  piattaforma  con  obbligo  di  comunicazione
comunica che non esercita piu'  attivita'  che  lo  qualificano  come
tale; 
    b) in  assenza  della  comunicazione  di  cui  alla  lettera  a),
l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere  che  il
gestore di piattaforma con obbligo  di  comunicazione  abbia  cessato
l'attivita'; 
    c) il gestore di piattaforma con  obbligo  di  comunicazione  non
soddisfa piu' le condizioni di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
d), numero 2); 
    d) l'Agenzia delle  entrate  ha  revocato  la  registrazione  del
gestore di piattaforma con obbligo  di  comunicazione  ai  sensi  del
comma 6. 
  5. L'Agenzia delle entrate notifica  prontamente  alla  Commissione
europea l'avvio dell'attivita' da parte dei  gestori  di  piattaforma
individuati ai sensi del comma 1, se questi omettono di registrarsi. 
  6. In caso di  violazione  dell'obbligo  di  comunicazione  di  cui
all'articolo 10, comma 3, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di
piattaforma, entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  di  tale
obbligo, un sollecito per l'adempimento, nonche' un secondo sollecito
entro  trenta  giorni  dall'invio  del  primo.  In  caso  di  mancato
adempimento di tale obbligo, trascorsi trenta giorni  dall'invio  del
secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate  revoca  la  registrazione
unica del gestore di piattaforma. 
  7. Nei casi di revoca della registrazione di cui  al  comma  6,  il
gestore di piattaforma  con  obbligo  di  comunicazione  puo'  essere
autorizzato  a  registrarsi  nuovamente  a  condizione  che  fornisca
all'Agenzia   delle   entrate    adeguate    garanzie    in    merito
all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione,  compresi  eventuali
obblighi di comunicazione residui non adempiuti. 
  8. Ai fini della registrazione unica di cui al comma 1, prima della
assegnazione del numero di  identificazione  individuale  di  cui  al
comma  3,  l'Agenzia  delle  entrate  acquisisce   dal   gestore   di
piattaforma una dichiarazione di cui all'articolo 47 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  attestante  la
circostanza che il gestore di piattaforma non ha subito da  parte  di
una o piu' Autorita' competenti degli Stati membri i provvedimenti di
revoca della registrazione ai  sensi  dell'Allegato  V,  sezione  IV,
parte F, punto 7, alla direttiva  2011/16/UE  del  Consiglio  del  15
febbraio 2011. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per  i  riferimenti  alla  direttiva  2011/16/UE  del
          Consiglio del 15 febbraio 2011 si veda nelle note  all'art.
          2. 
              -  La  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio  del   28
          novembre 2006 relativa  al  sistema  comune  d'imposta  sul
          valore aggiunto e' pubblicata nella GUUE 11 dicembre  2006,
          n. L 347. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
          recante: «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          (Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
          2001, n. 42, Supplemento ordinario: 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».